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LEGGE 23 luglio 2009, n.99

  Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione  delle
imprese, nonche' in materia di energia. (09G0111)




   La  Camera  dei  deputati  ad  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                  (Disposizioni per l'operativita'
                       delle reti di imprese)

  1.  All'articolo  3  del  decreto-  legge  10  febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-ter:
    1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  "a)  il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli
aderenti alla rete";
    2) alla lettera b), dopo le parole: "l'indicazione" sono inserite
le  seguenti: "degli obiettivi strategici e" e dopo le parole: "della
rete"  sono  aggiunte le seguenti: ", che dimostrino il miglioramento
della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato";
    3) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ".
Al  fondo  patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in
quanto  compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615
del codice civile";
    4) alla lettera d), dopo le parole: "del contratto" sono inserite
le seguenti: ", le modalita' di adesione di altre imprese";
    5) alla  lettera  e),  la parola: "programma" e' sostituita dalla
seguente:  "contratto"  ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
".  Salvo  che  sia  diversamente  disposto  nel  contratto  di rete,
l'organo  agisce  in rappresentanza delle imprese, anche individuali,
aderenti  al  contratto  medesimo,  nelle procedure di programmazione
negoziata  con  le pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure
inerenti   ad  interventi  di  garanzia  per  l'accesso  al  credito,
all'utilizzazione  di  strumenti  di promozione e tutela dei prodotti
italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di
internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento";
   b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
  "4-ter.1.  Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma
4-ter  per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono
adottate  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  4-ter.2.  Nelle  forme  previste  dal comma 4-ter.1 si procede alla
ricognizione   di   interventi  agevolativi  previsti  dalle  vigenti
disposizioni  applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete,
interessate  dalle  procedure  di  cui  al  comma  4-ter, lettera e),
secondo  periodo.  Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
procedure di rispettivo interesse";
   c) al  comma  4-quinquies, le parole: "lettera b)" sono sostituite
dalle  seguenti:  "lettere  b), c) e d)" e sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole: ", previa autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministero  dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello  sviluppo  economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta".
  2.  L'articolo  6-bis  del  decreto-  legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
abrogato.



                               Art. 2.
         (Riforma degli interventi di reindustrializzazione,
                agevolazioni a favore della ricerca,
    dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

  1.  Al  fine  di  assicurare  l'efficacia  e la tempestivita' delle
iniziative   di  reindustrializzazione  nelle  aree  o  distretti  in
situazione  di  crisi  industriale,  nei casi di situazioni complesse
nonche'   con   impatto   significativo  sulla  politica  industriale
nazionale,  nei  quali si richieda l'attivita' integrata e coordinata
di  regioni,  enti  locali  e  altri soggetti pubblici e privati e di
amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento autonomo, ovvero la
confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e
l'armonizzazione  dei  procedimenti  amministrativi,  l'iniziativa e'
disciplinata  da  appositi  accordi  di  programma, promossi anche ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia.
  2.  L'accordo di programma e' l'atto di regolamentazione concordata
con   il  quale  sono  regolati  il  coordinamento  delle  azioni  di
rispettiva  competenza  dei  soggetti sottoscrittori, le modalita' di
esecuzione  degli  interventi  da  parte  di ciascuna amministrazione
partecipante,  il  controllo dell'attuazione di essi, la verifica del
rispetto  delle  condizioni  fissate,  l'individuazione  di eventuali
ritardi  o  inadempienze,  l'eventuale  revoca  totale o parziale del
finanziamento  e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalita'
di   promozione   del  reimpiego  delle  risorse  di  lavoro  rimaste
inoccupate.  Con  riferimento  alla specifica iniziativa e nei limiti
delle potesta' proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando
quanto  stabilito  al  comma  10,  l'accordo di programma costituisce
fonte che regolamenta gli interventi e gli adempimenti previsti.
  3.   All'attuazione   degli   interventi   di   agevolazione  degli
investimenti  produttivi  nelle  aree  o  distretti  in situazione di
crisi,  nel  rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti
di  Stato,  provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello
sviluppo  economico  ai  sensi  del comma 10, l'Agenzia nazionale per
l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa Spa, di
seguito  denominata  "Agenzia", mediante l'applicazione del regime di
cui  agli  articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto- legge 1° aprile 1989, n.
120,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
181.
  4. Gli accordi di programma di cui al comma I devono prevedere, tra
l'altro,   interventi   al   fine   di   promuovere   iniziative   di
riqualificazione  delle  aree  interessate da complesse situazioni di
crisi   con   impatti   significativi  per  la  politica  industriale
nazionale,  con particolare riferimento agli interventi da realizzare
nei   territori   ricadenti   nelle   aree   individuate  nell'ambito
dell'obiettivo  convergenza  di  cui al regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, dell' 11 luglio 2006.
  5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in
conto  interessi  per  l'incentivazione  degli investimenti di cui al
decreto- legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  maggio  1989,  n.  181,  e' applicabile in tutto il
territorio  nazionale,  fatte salve le soglie di intervento stabilite
dalla  disciplina  comunitaria  per  i  singoli territori, nei limiti
degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6.  Nell'ambito  degli  accordi di programma si provvede, d'intesa,
ove   possibile,   con  enti  e  organismi  locali  competenti,  alla
realizzazione    di    interventi   di   infrastrutturazione   e   di
ristrutturazione  economica  di aree o distretti industriali dismessi
da destinare ai nuovi investimenti produttivi.
  7.  All'individuazione  delle aree o dei distretti in situazione di
crisi  in  cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo,
per  i  quali  si  applicano  le  disposizioni  di cui al decreto del
Ministro  dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede,
con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali e la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni vigenti che
prevedono   modalita'  di  individuazione  di  aree  o  distretti  in
situazione  di  crisi  industriale  diverse  da  quella  prevista dal
presente comma sono abrogate.
  8. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'individuare, ai sensi
del  comma  7,  le  aree  o  i  distretti in situazioni di crisi, da'
priorita'  ai  siti  che  ricadono nelle aree individuate nell'ambito
dell'obiettivo  convergenza  di  cui al regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, dell'Il luglio 2006.
  9.  Il  coordinamento  dell'attuazione dell'accordo di programma di
cui  al comma 2 e' assicurato dal Ministero dello sviluppo economico,
sentito  il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare.  A  tal  fine  il  Ministero dello sviluppo economico puo'
avvalersi dell'Agenzia.
  10.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  proprio decreto, da
emanare  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce le modalita' di attuazione degli interventi
di  cui  al  comma 3 e impartisce le direttive all'Agenzia al fine di
garantire  l'invarianza  degli  oneri  per  la finanza pubblica e nei
limiti  delle  risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
  11. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente
integrati  ai  fini  della  coerenza  con  le  disposizioni di cui al
presente  articolo,  si  provvede  a valere sulle risorse finanziarie
disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 26
settembre  2007  per  il  riordino delle infrastrutture e dei servizi
nell'area  di  crisi  di  Ottana;  accordo  di programma per la crisi
industriale  in  Riva  presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005;
accordo  di  programma per la crisi industriale nell'area di crisi di
Acerra, sottoscritto il 15 luglio 2005 e successive integrazioni, per
gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito delle
iniziative   di   reindustrializzazione   ivi  previste;  accordo  di
programma sottoscritto il 1° aprile 2008 per la reindustrializzazione
dell'area  di  crisi  industriale  di  Caserta;  accordo di programma
sottoscritto  il  1°  aprile  2008  per l'attuazione degli interventi
nell'area  di  crisi  industriale  ad  elevata  specializzazione  nel
settore   tessile   -  abbigliamento  -  calzaturiero  del  NT  n.  9
-territorio salentino- leccese.
  12.  Le  risorse  di  cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto
disposto  dall'articolo  8 del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9 aprile 2009, n. 33,
subordinatamente  alla verifica, da parte del Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  della  provenienza  delle  stesse  risorse, fermo
restando  il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini
di  indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono  destinate agli interventi
individuati  dal Ministero dello sviluppo economico in relazione alle
seguenti aree o distretti di intervento:
   a) dell'internazionalizzazione,     con    particolare    riguardo
all'operativita'  degli  sportelli unici all'estero e all'attivazione
di  misure  per lo sviluppo del "Made in Italy", per il rafforzamento
del  piano  promozionale  dell'Istituto  nazionale  per  il commercio
estero  e  per  il  sostegno  delle  esportazioni  da  parte di enti,
consorzi  e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
all'estero;
   b) degli  incentivi,  per  l'attivazione  di  nuovi  contratti  di
sviluppo,   di  iniziative  realizzate  in  collaborazione  tra  enti
pubblici   di  ricerca,  universita'  e  privati,  nonche'  di  altri
interventi    di    incentivazione   a   sostegno   delle   attivita'
imprenditoriali,   comprese   le  iniziative  produttive  a  gestione
prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa;
   c) dei  progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1,
comma  842,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, e successive
modificazioni;
   d) degli   interventi   nel   settore   delle  comunicazioni,  con
particolare  riferimento  a  esigenze connesse con lo svolgimento del
vertice  tra  gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere
in Italia nel 2009;
   e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi
dei  sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parita'
di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi;
   f) del  sostegno  alle aree industriali destinate alla progressiva
dismissione  e  per  le  quali  sia  gia'  stato predisposto un nuovo
progetto     di    investimento    finalizzato    contemporaneamente:
all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo
per   l'innovazione   del   prodotto  e  di  processo  realizzati  in
collaborazione   con   universita'   o   enti  pubblici  di  ricerca;
all'integrazione  delle  attivita'  economiche  con  le  esigenze  di
massima tutela dell'ambiente e di risparmio energetico;
   g) dell'accrescimento   della   competitivita',   con  particolare
riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della
produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico;
   h) del  sostegno,  riqualificazione  e  reindustrializzazione  dei
sistemi  produttivi  locali  delle  armi  di Brescia e dei sistemi di
illuminazione  del  Veneto  mediante  la  definizione  di  accordi di
programma  ai  sensi  dei  commi 1 e 2 del presente articolo, fino al
limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti indicati.
  13.   Allo   scopo  di  assicurare  lo  sviluppo  dei  progetti  di
innovazione   industriale   a   favore   della   crescita   e   della
competitivita'  del  sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi
della  Strategia  di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi
di  Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, in aggiunta alle aree
tecnologiche  di  cui  alla lettera c) del comma 12, sono individuate
quelle   relative   alla   tecnologia   dell'informazione   e   della
comunicazione,  all'industria  aerospaziale,  all'osservazione  della
terra e all'ambiente.



                               Art. 3.
         (Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni
               a favore della ricerca, dello sviluppo
           e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

  1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001,
n.  443,  e  dalla  parte  II,  titolo  III,  capo IV, del codice dei
contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, determina le priorita',
le  opere  e  gli  investimenti  strategici  di  interesse nazionale,
compresi  quelli  relativi  al fabbisogno energetico, in coerenza con
quanto  previsto  dalla strategia energetica nazionale, come definita
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto- legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema
produttivo  nazionale, con particolare riferimento agli interventi da
realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito
dell'obiettivo  convergenza  di  cui al regolamento (CE) n. 1083/2006
del  Consiglio, dell' 1l luglio 2006. L'individuazione viene compiuta
attraverso   un  piano,  inserito  nel  Documento  di  programmazione
economico-  finanziaria,  predisposto  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico,  di  concerto  con i Ministri competenti e d'intesa con le
regioni  o  le  province  autonome interessate e previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,  e  sottoposto
all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica  (CIPE).  Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito
delle   risorse   finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,
predispone  il  piano  in  funzione  di unitari obiettivi di sviluppo
sostenibile,  assicurando  l'integrazione  delle attivita' economiche
con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza energetica e di
riduzione  dei  costi  di  accesso. In sede di prima applicazione del
presente  articolo,  il  piano  e'  approvato dal CIPE entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della
predetta procedura.
  2.  Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle
aree  o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento
a  quelli  del  Mezzogiorno,  in funzione della crescita unitaria del
sistema  produttivo  nazionale,  il  Governo e' delegato ad adottare,
senza  nuovi  o  maggiori  oneri per la finanza pubblica salvo quanto
previsto  dal  comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  nel  rispetto della normativa comunitaria in
materia  di  aiuti  di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e   con  gli  altri  Ministri  competenti  per  materia,  sentita  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu' decreti
legislativi  recanti  disposizioni  per  il riordino della disciplina
della  programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del
territorio,  degli  interventi  di  reindustrializzazione  di aree di
crisi,  degli  incentivi  per  la  ricerca,  sviluppo  e innovazione,
limitatamente  a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo
i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) semplificazione     delle     norme     statali     concernenti
l'incentivazione   delle   attivita'   economiche,   con  particolare
riferimento  alla  chiarezza  e  alla  celerita'  delle  modalita' di
concessione  ed erogazione delle agevolazioni e al piu' ampio ricorso
ai  sistemi  di  informatizzazione,  nonche' attraverso sistemi quali
buoni e voucher;
   b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di
competenza del Ministero dello sviluppo economico;
   c) differenziazione    e    regolamentazione   delle   misure   di
incentivazione   ove   necessario   in   funzione   della  dimensione
dell'intervento   agevolato,   ovvero   dei   settori   economici  di
riferimento;
   d) priorita'  per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso
programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
   e) preferenza  per  le iniziative produttive con elevato contenuto
di innovazione di prodotto e di processo;
   f) snellimento   delle   attivita'   di   programmazione   con  la
soppressione   o  riduzione  delle  fasi  inutili  ed  eccessivamente
gravose,  con  la  fissazione di termini certi per la conclusione dei
relativi  procedimenti  amministrativi,  conformemente  ad  un quadro
normativo omogeneo a livello nazionale;
   g) razionalizzazione  delle  modalita' di monitoraggio, verifica e
valutazione degli interventi;
   h) adeguata  diffusione  di  investimenti  produttivi  sull'intero
territorio  nazionale,  tenuto  conto  dei  livelli  di crescita e di
occupazione  con  particolare  attenzione ai distretti industriali in
situazione di crisi;
   i) individuazione  di  principi e criteri per l'attribuzione degli
aiuti  di  maggior  favore  alle  piccole  e  medie  imprese  nonche'
destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse,
che risultino effettivamente disponibili in quanto non gia' destinate
ad altre finalita', non inferiori al 50 per cento;
   l) previsione, in conformita' con il diritto comunitario, di forme
di  fiscalita' di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di
nuove  attivita'  di  impresa,  da realizzare nei territori ricadenti
nelle  aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui
al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
  3.  L'attuazione  del  criterio  di  cui al comma 2, lettera l), e'
condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.
  4.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 2 sono
trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
I   pareri   sono  espressi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
trasmissione  del  relativo  schema;  decorsi tali termini si procede
anche  in  assenza dei pareri. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 2, con i medesimi
criteri  di  delega, possono essere emanate disposizioni correttive e
integrative  dei  medesimi  decreti  previo  parere  delle competenti
Commissioni parlamentari con le medesime modalita' di cui al presente
comma.
  5.   Il   CIPE,   nell'ambito  delle  risorse  disponibili  per  la
programmazione  del Fondo per le aree sottoutilizzate, fermi restando
gli  utilizzi  di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto- legge 28
aprile  2009,  n.  39,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno  2009,  n.  77,  destina una quota del Fondo strategico per il
Paese  a  sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma
1,  lettera  b-bis),  del  decreto-  legge  29 novembre 2008, n. 185,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive  modificazioni,  fino  al  limite annuale di 50 milioni di
euro  per  le finalita' di cui all'articolo 1, comma 340, della legge
27  dicembre  2006, n. 296. Per l'utilizzo delle risorse stanziate ai
sensi  del  presente comma, il CIPE provvede, con le modalita' di cui
all'articolo  1,  comma  342,  della  citata legge n. 296 del 2006, e
successive  modificazioni,  ad  aggiornare i criteri e gli indicatori
per  l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al
fine   di   incrementare   progressivamente   la  loro  distribuzione
territoriale.
  6. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater,
del   decreto-   legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di
30   milioni  di  euro.  Al  relativo  onere  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 24, comma 1, della presente legge.
  7.  Al  comma  853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  dopo  le  parole:  "con  delibera  del  CIPE,"  e'  inserita la
seguente:  "adottata"  e  dopo  le  parole: "su proposta del Ministro
dello  sviluppo economico," sono inserite le seguenti: "previa intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,".
  8.  I  commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997,
n.  449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il
provvedimento  di  revoca  delle  agevolazioni disposte dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle
attivita'  produttive  e  dal  Ministero  dello sviluppo economico in
materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione
a   ruolo   degli  importi  corrisposti  e  dei  relativi  interessi,
rivalutazioni  e  sanzioni  nei  confronti  di  tutti gli obbligati e
quindi  anche  nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia
fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.
  9.  Al  fine di garantire migliori condizioni di competitivita' sul
mercato  internazionale  e  dell'offerta  di servizi turistici, nelle
strutture  turistico-  ricettive  all'aperto,  le  installazioni  e i
rimessaggi  dei  mezzi  mobili  di  pernottamento, anche se collocati
permanentemente,  per  l'esercizio dell'attivita', entro il perimetro
delle   strutture   turistico-  ricettive  regolarmente  autorizzate,
purche'  ottemperino  alle  specifiche  condizioni  strutturali  e di
mobilita' stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in
alcun  caso  attivita'  rilevanti  ai  fini  urbanistici,  edilizi  e
paesaggistici.



                               Art. 4.
      (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008
          del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone
     norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
              per la commercializzazione dei prodotti)

  1.  Al  fine  di  assicurare la pronta applicazione del capo II del
regolamento  (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  9  luglio  2008,  che  pone norme in materia di accreditamento e
vigilanza  del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti  e  che  abroga  il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro
dello  sviluppo  economico,  di  concerto con i Ministri interessati,
provvede,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge,  con uno o piu' decreti di natura non regolamentare,
alla  adozione  delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al
funzionamento  dell'unico  organismo nazionale autorizzato a svolgere
attivita'  di  accreditamento  in  conformita'  alle disposizioni del
regolamento   comunitario,   alla  definizione  dei  criteri  per  la
fissazione  di  tariffe  di  accreditamento, anche tenuto conto degli
analoghi  sistemi  tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi
dell'Unione  europea,  nonche'  alla  disciplina  delle  modalita' di
controllo  dell'organismo  da  parte dei Ministeri concertanti, anche
mediante  la  previsione della partecipazione di rappresentanti degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
interessati,  provvede con decreto di natura non regolamentare, entro
tre  mesi  dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla
designazione  dell'unico  organismo  italiano  autorizzato a svolgere
attivita'  di  accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,
per  il  tramite  del  competente  ufficio,  e'  autorita'  nazionale
referente  per  le  attivita'  di  accreditamento, punto nazionale di
contatto  con  la  Commissione europea ed assume le funzioni previste
dal  capo  II  del  citato  regolamento  non  assegnate all'organismo
nazionale di accreditamento.
  3.  Per  l'accreditamento  delle  strutture  operanti  nei  diversi
settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello
sviluppo   economico   e  i  Ministeri  interessati  disciplinano  le
modalita'  di  partecipazione  all'organismo  di cui al comma 1 degli
organismi   di  accreditamento,  gia'  designati  per  i  settori  di
competenza dei rispettivi Ministeri.
  4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del presente articolo non
devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri ne' minori entrate a carico
della   finanza   pubblica.   I   Ministeri   interessati  provvedono
all'attuazione   del   presente   articolo   con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



                               Art. 5.
            (Delega al Governo per il riassetto normativo
               delle prescrizioni e degli adempimenti
                procedurali applicabili alle imprese)

  1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  il  riassetto  delle prescrizioni normative e degli
adempimenti  procedurali applicabili alle imprese, con le modalita' e
secondo  i  principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e successive modificazioni, nonche'
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti
le  prescrizioni  e  gli  adempimenti  procedurali  che devono essere
rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello
svolgimento di attivita' di impresa;
   b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento
degli  adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel
rispetto  delle  competenze previste dal titolo V della parte seconda
della  Costituzione,  ivi  compresa  l'erogazione  di finanziamenti o
agevolazioni   economiche   comunque  definiti  per  i  quali  l'iter
procedurale  sia  giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei
termini  previsti  dalle  disposizioni  in  base  alle  quali vengono
concessi;
   c) abrogazione,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei decreti
legislativi,   di   tutte   le  disposizioni  di  legge  statale  non
individuate ai sensi della lettera a).
  2.  Il  Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato,
completa  il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai
decreti  legislativi  di  cui al comma 1, una raccolta organica delle
norme   regolamentari  che  disciplinano  la  medesima  materia,  ove
necessario  adeguandole  alla  nuova disciplina di livello primario e
semplificandole  secondo  le  modalita' di cui all'articolo 20, comma
ibis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti
ed  ai  procedimenti  di  competenza del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono adottati su
proposta  del  Ministro  dello  sviluppo economico, di concerto con i
Ministri   per   la   pubblica   amministrazione   e   l'innovazione,
dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute
e   delle   politiche  sociali,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  e  per i beni e le attivita' culturali. Gli
schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, corredati di
relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi
contenute,  ai  sensi  dell'articolo  11-ter,  comma 2, della legge 5
agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle
Camere  per  l'espressione  del  parere  da  parte  delle Commissioni
parlamentari  competenti  per  materia  e  per  le  con,  seguenze di
carattere  finanziario.  Entro  i  due  anni  successivi alla data di
entrata  in  vigore  dei predetti decreti legislativi, possono essere
adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente
articolo.
  5.  Le  regioni  e  gli  enti  locali  si  adeguano ai principi del
presente  articolo,  quanto  ai  procedimenti  amministrativi di loro
competenza,  entro  il  termine  di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  6.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove
o maggiori spese ne' minori entrate per la finanza pubblica.



                               Art. 6.
          (Semplificazione e abolizione di alcune procedure
               e certificazioni dovute dalle imprese)

  1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da
parte  della  pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi
pubblici  e  ai  fini  della  partecipazione  a procedure di evidenza
pubblica,   l'impresa  interessata  puo'  allegare,  in  luogo  delle
richieste     certificazioni,     un'autocertificazione     corredata
dell'autorizzazione  ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni
i  dati  necessari  per  la  verifica,  ferme  restando,  in  caso di
dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento
di  titoli  autorizzatori  o concessori o dalle procedure di evidenza
pubblica e la responsabilita' per falso in atto pubblico.
  2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da
adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  sono  individuate le certificazioni la cui presentazione puo'
essere sostituita ai sensi del comma 1.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti
ed  ai  procedimenti  di  competenza del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile
2000,  n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti   parole:  "e  delle  province,  ai  fini  delle  assunzioni
obbligatorie".
  5.  Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, e' definito il modello
unico di prospetto di cui al presente comma".



                               Art. 7.
             (Semplificazione e razionalizzazione della
             riscossione della tassa automobilistica per
              le singole regioni e le province autonome
                       di Trento e di Bolzano)

  1.  Al  fine  di semplificare e razionalizzare la riscossione della
tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole
regioni   e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono
autorizzate  a  stabilire  le  modalita'  con  le  quali  le  imprese
concedenti  possono  provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo
dei  singoli  utilizzatori,  il  versamento  delle tasse dovute per i
periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
  2.  All'articolo  5,  ventinovesimo  comma,  del  decreto- legge 30
dicembre  1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel  primo periodo, dopo la parola: "proprietari" sono inserite
le  seguenti:  ",  usufruttuari,  acquirenti  con  patto di riservato
dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,";
   b) nel  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "i  proprietari"  sono
inserite  le  seguenti: ", gli usufruttuari, gli acquirenti con patto
di  riservato dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria".
  3.  La  competenza  territoriale degli uffici del pubblico registro
automobilistico  e dei registri di immatricolazione e' determinata in
ogni   caso   in   relazione  al  luogo  di  residenza  del  soggetto
proprietario del veicolo.



                               Art. 8.
                    (Modifiche in materia di ICI)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo e'
il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di
costruzione,  concessi  in locazione finanziaria, soggetto passivo e'
il  locatario  a  decorrere  dalla  data della stipula e per tutta la
durata del contratto".
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di
locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della
presente legge.



                               Art. 9.
                  (Disciplina dei consorzi agrari)

  1.  Al  fine  di  uniformarne  la disciplina ai principi del codice
civile,  i  consorzi  agrari  sono costituiti in societa' cooperative
disciplinate  dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti
del  medesimo  codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario
e'  riservato  esclusivamente  alle  societa'  cooperative  di cui al
presente  comma.  I  consorzi  agrari  sono considerati cooperative a
mutualita'   prevalente   indipendentemente   dai  criteri  stabiliti
dall'articolo  2513  del codice civile qualora rispettino i requisiti
di  cui  all'articolo  2514  del  medesimo  codice. I consorzi agrari
adeguano  i  propri statuti alle disposizioni del codice civile entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per
i  consorzi  agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali
sia  accertata  la  mancanza  di presupposti per il superamento dello
stato  di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione
e  dell'autorizzazione  della  proposta  di  concordato,  l'autorita'
amministrativa  che  vigila  sulla  liquidazione  revoca  l'esercizio
provvisorio  dell'impresa  e  provvede  a  rinnovare  la  nomina  dei
commissari  liquidatori.  Alle  proposte  di  concordato dei consorzi
agrari  non  si  applicano  i  termini di cui all'articolo 124, primo
comma,  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e successive
modificazioni.
  2.  Il  comma  9-bis  dell'articolo  1 del decreto- legge 18 maggio
2006,  n.  181,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, e' abrogato.
  3.  Per  consentire  la  chiusura  delle  procedure di liquidazione
coatta  amministrativa  dei consorzi agrari entro il termine previsto
dal  comma 1 dell'articolo 18 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n.
207,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14,  i  consorzi  agrari entro il 30 settembre 2009 devono sottoporre
all'autorita'  amministrativa  che vigila sulla liquidazione gli atti
di  cui  all'articolo  213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive   modificazioni.  L'omessa  trasmissione  degli  atti  nel
termine  indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte
dell'autorita' amministrativa comporta la sostituzione dei commissari
liquidatori  e di tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si
provvede  alla  sostituzione anche in presenza dell'avvenuto deposito
degli  atti di cui agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo
1942,  n. 267, e successive modificazioni, qualora il tribunale, alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  abbia accolto
l'opposizione,  per  motivi  connessi alla attivita' del commissario,
indipendentemente dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal comma 1, valutati in 500.000 euro a
decorrere   dall'anno   2009,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004,
n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n.  307.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede al
monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione del comma 1,
anche  ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.



                              Art. 10.
                       (Societa' cooperative)

  1.  All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: "con scopo
mutualistico"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "iscritte presso l'albo
delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e
all'articolo  223-  sexiesdecies  delle disposizioni per l'attuazione
del presente codice".
  2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9
del   decreto-   legge   31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  aprile  2007, n. 40, all'ufficio del
registro  delle  imprese  determina, nel caso di impresa cooperativa,
l'automatica  iscrizione nell'albo delle societa' cooperative, di cui
all'articolo  2512,  secondo  comma, del codice civile e all'articolo
223-  sexiesdecies  delle  disposizioni  per  l'attuazione del codice
civile  e  disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.
  3.  Per  i  fini  di  cui  al comma 2, l'ufficio del registro delle
imprese  trasmette immediatamente all'albo delle societa' cooperative
la  comunicazione unica, nonche' la comunicazione della cancellazione
della societa' cooperativa dal registro o della sua trasformazione in
altra  forma  societaria  per  l'immediata cancellazione dal suddetto
albo.
  4.  Le  societa'  cooperative,  ai  fini  della  dimostrazione  del
possesso  del  requisito  di cui all'articolo 2513 del codice civile,
comunicano  annualmente  le  notizie  di bilancio all'amministrazione
presso  la  quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative con gli
strumenti  informatici  di  cui  all'articolo 223- sexiesdecies delle
disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  civile  e  disposizioni
transitorie,  di  cui  al  regio  decreto 30 marzo 1942, n. 318, come
modificato dal comma 6 del presente articolo.
  5. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile e' abrogato.
  6.  All'articolo 223- sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni
per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui
al  regio  decreto  30  marzo  1942, n. 318, le parole: "depositare i
bilanci  attraverso  strumenti  di  comunicazione  informatica"  sono
sostituite   dalle   seguenti:   "comunicare  annualmente  attraverso
strumenti  di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche
ai  fini  della  dimostrazione  del  possesso  del  requisito  di cui
all'articolo  2513 del codice, all'amministrazione presso la quale e'
tenuto  l'albo.  L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della
sanzione   amministrativa   della   sospensione  semestrale  di  ogni
attivita'  dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali
obbligazioni contrattuali".
  7.  All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  "La  vidimazione  del registro di cui all'articolo 38, primo comma,
del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
e'  effettuata  in  forma  semplificata  dalla  camera  di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente".
  8.  All'articolo  2545-  octies del codice civile sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
  "Qualora  la  cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a
mutualita'  prevalente  per  il  mancato rispetto della condizione di
prevalenza  di  cui  all'articolo  2513,  l'obbligo di cui al secondo
comma  si  applica  soltanto  nel caso in cui la cooperativa medesima
modifichi  le  previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia
emesso strumenti finanziari.
  In  tutti  i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa
e'  tenuta  a  segnalare espressamente tale condizione attraverso gli
strumenti  di  comunicazione  informatica previsti dall'articolo 223-
sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
  Lo  stesso  obbligo  sussiste per la cooperativa nel caso in cui le
risultanze  contabili  relative al primo anno successivo alla perdita
della  detta  qualifica  evidenzino  il  rientro  nei parametri della
mutualita' prevalente.
  In  seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la
quale  e'  tenuto  l'albo  delle  societa'  cooperative provvede alla
variazione  della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun
ulteriore onere istruttorio.
  L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di
cooperativa  a mutualita' prevalente e' segnalata all'amministrazione
finanziaria  e  comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come
divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
  9.  All'articolo  1  del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  "4-bis.  Ferme  le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici
amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi
precedenti   assolvono   i   compiti   loro   affidati   dalla  legge
esclusivamente nell'interesse pubblico".
  10. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza
in  tema  di  cooperazione,  l'Istituto italiano di studi cooperativi
Luigi  Luzzatti  e'  trasformato  nell'Associazione italiana di studi
cooperativi Luigi Luzzatti avente personalita' giuridica, con sede in
Roma,  ed  avente  quale  socio  unico  il  Ministero  dello sviluppo
economico,  che  ne  assicura  la  vigilanza  ed a supporto del quale
l'ente  opera,  seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e
patrimoniali   dell'Associazione   sono   costituiti,  oltreche'  dal
patrimonio   gia'   facente   capo   all'Istituto  al  momento  della
trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante
dall'articolo  29-bis  del  decreto  legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni,
dalla  legge  2  aprile  1951,  n. 302, senza oneri aggiuntivi per la
finanza   pubblica.   L'entita'   della  predetta  quota  e'  fissata
annualmente   con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico
all'atto dell'approvazione del programma annuale di attivita'.
  11.  Al  comma  2,  secondo  periodo,  dell'articolo  1 del decreto
legislativo  2  agosto  2002,  n. 220, la parola: "amministrativa" e'
sostituita  dalla  seguente:  "esclusiva"  e  le  parole:  "anche  in
occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche"
sono soppresse.
  12.  Dopo  il  comma  5  dell'articolo 12 del decreto legislativo 2
agosto 2002, n. 220, e' aggiunto il seguente:
  "5-bis.  Agli  enti  cooperativi  che senza giustificato motivo non
ottemperano,  entro  il  termine  prescritto, anche parzialmente alla
diffida  impartita  in  sede  di  vigilanza,  salva l'applicazione di
ulteriori   sanzioni,  e'  irrogata  la  sanzione  della  sospensione
semestrale  di  ogni  attivita'  dell'ente,  intesa  come  divieto di
assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
  13.   All'articolo   223-   septiesdecies  delle  disposizioni  per
l'attuazione  del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "entro il 31 dicembre
2004" sono soppresse.



                               Art. 11
               (Internazionalizzazione delle imprese)

  1.  Alla  legge  31  marzo  2005, n. 56, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo  4,  comma  2,  le  parole  da: "e con il Ministro
dell'istruzione"  fino  a:  "Conferenza  permanente"  sono sostituite
dalle    seguenti:    ",   sentiti   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e la Conferenza permanente";
   b) all'articolo  5,  comma  3,  le  parole:  ", di concerto con il
Ministro  per  gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali  e  con  il Ministro per gli affari
regionali," sono soppresse.



                              Art. 12.
                (Commercio internazionale e incentivi
             per l'internazionalizzazione delle imprese)

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
a  carico  della  finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  previo  parere  della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle
Commissioni   parlamentari   competenti   per   materia,  un  decreto
legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti
in  materia  di  internazionalizzazione  delle  imprese,  secondo  le
modalita'  e  i  principi  e criteri direttivi di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche'
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) riunire  e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti
in  materia  di  internazionalizzazione  delle imprese, considerando,
oltre  a  quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti
gli  investimenti  in  grado  di  promuovere l'internazionalizzazione
delle   produzioni  italiane  e  prevedendo  la  delegificazione  dei
procedimenti in materia;
   b) prevedere  accordi  tra enti pubblici e il sistema bancario per
l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
  2. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, acquisito il parere delle Commissioni
parlamentari  competenti  per materia, previo parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi ai
fini  della  ridefinizione,  del  riordino  e della razionalizzazione
degli  enti  operanti  nel  settore dell'internazionalizzazione delle
imprese,   di   cui   all'allegato  1,  nonche'  degli  strumenti  di
incentivazione      per      la      promozione      all'estero     e
l'internazionalizzazione  delle  imprese  erogati  direttamente dagli
enti  di  cui  all'allegato  1, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
   a) rispetto  dei  compiti  attribuiti  al Ministero dello sviluppo
economico,   al   Ministero   degli  affari  esteri  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  e  dal  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  e
adeguamento  delle  disposizioni  legislative  che regolano i singoli
enti   al  quadro  delle  competenze  delineato  dal  citato  decreto
legislativo  n.  143  del  1998,  nonche'  all'assetto costituzionale
derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
   b) riassetto   organizzativo   degli  enti  operanti  nel  settore
dell'internazionalizzazione  delle imprese, secondo principi ispirati
alla  maggiore funzionalita' dei medesimi in relazione alle rinnovate
esigenze  imposte dall'attuale quadro economico- finanziario, nonche'
a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera
e   della   promozione  del  sistema  economico  italiano  in  ambito
internazionale  con  le funzioni svolte dall'amministrazione centrale
degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici
consolari  in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela
degli interessi italiani in sede internazionale;
   c) compatibilita'  con  gli obiettivi di riassetto della normativa
in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1;
   d) semplificazione   della   procedura   di   ripartizione   dello
stanziamento  annuale per il finanziamento dei programmi promozionali
all'estero   di   enti,   istituti,   associazioni,  consorzi  export
multiregionali,  camere  di commercio italiane all'estero, erogato ai
sensi delle leggi di settore;
   e) complementarita' degli incentivi rispetto ad analoghe misure di
competenza regionale.
  3.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti  legislativi  di  cui  ai commi 1 e 2, possono essere emanate
disposizioni   correttive  e  integrative  dei  decreti  stessi,  nel
rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi stabiliti
dai medesimi commi.
  4.  Per  le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio
2006,  n.  105, sono assegnati all'apposito Fondo istituito presso il
Ministero  dello  sviluppo  economico  2 milioni di euro per ciascuno
degli  anni  2009,  2010 e 2011, da ripartire secondo le modalita' di
cui  al  comma 3 del medesimo articolo. Al relativo onere si provvede
mediante   corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  fondo
speciale  di  parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2009-  2011,  nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della  missione  "Fondi  da  ripartire" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo
parzialmente  utilizzando,  per  l'anno  2009,  quanto a euro 500.000
l'accantonamento  relativo al Ministero dell'economia e delle finanze
e  quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali, per l'anno 2010,
quanto  a  euro  2.000.000  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'interno   e,   per   l'anno   2011,   quanto  a  euro  2.000.000
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.



                              Art. 13.
                   (Fondi regionali con finalita'
            di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)

  1.  All'articolo  1  del  decreto-  legge  14  marzo  2005,  n. 35,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il
comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
  "6-bis.  Al  fine  di  potenziare  l'attivita'  della  SIMEST Spa a
supporto   dell'internazionalizzazione   delle  imprese,  le  regioni
possono  assegnare  in  gestione  alla  societa'  stessa propri fondi
rotativi  con  finalita'  di  venture  capital, per l'acquisizione di
quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento
del  capitale  o  fondo  sociale di societa' o imprese partecipate da
imprese  operanti  nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e
restano  distinti  dal  patrimonio  della SIMEST Spa. Qualora i fondi
rotativi  siano  assegnati  da  regioni  del Mezzogiorno, le quote di
partecipazione  complessivamente  detenute  dalla  SIMEST Spa possono
raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo
sociale.  I fondi rotativi regionali con finalita' di venture capital
previsti  dal  presente  comma possono anche confluire, ai fini della
gestione,  nel  fondo  unico  di cui all'articolo 1, comma 932, della
legge   27  dicembre  2006,  n.  296,  estendendosi  agli  stessi  la
competenza  del  Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al
decreto  del  Vice  Ministro delle attivita' produttive n. 404 del 26
agosto  2003.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico provvede, con
proprio  decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di
indirizzo  e  di  rendicontazione con un rappresentante della regione
assegnataria  del  fondo  per  le  specifiche delibere di impiego del
medesimo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica".



                              Art. 14.
                  (Utilizzo della quota degli utili
                          della SIMEST Spa)

  1.  Per  il  raggiungimento  delle finalita' di cui all'articolo 3,
comma  5,  della  legge  24  aprile  1990,  n.  100,  come  da ultimo
modificato  dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  e'  istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita
contabilita'  speciale,  il  Fondo  rotativo  per favorire la fase di
avvio  (start-  up)  di progetti di internazionalizzazione di imprese
singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo
25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
  2.  Sono  assegnate  al  Fondo,  con  decreto  del  Ministero dello
sviluppo  economico, le disponibilita' finanziarie derivanti da utili
di  spettanza  del Ministero stesso in qualita' di socio della SIMEST
Spa,  gia'  finalizzate,  ai  sensi  del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, a interventi per lo sviluppo delle esportazioni.
  3.   Gli  interventi  del  Fondo  hanno  per  oggetto  investimenti
transitori  e  non  di  controllo nel capitale di rischio di societa'
appositamente  costituite  da  singole  piccole e medie imprese, o da
loro      raggruppamenti,      per     realizzare     progetti     di
internazionalizzazione.
  4.  Il  Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data
di  entrata  in  vigore della presente legge, stabilisce, con decreto
emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, le condizioni e le modalita' operative del Fondo.



                              Art. 15.
                     (Tutela penale dei diritti
                     di proprieta' industriale)

  1.  Al  codice  penale  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 473 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  473.  - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni
distintivi  ovvero  di  brevetti,  modelli  e  disegni).  - Chiunque,
potendo   conoscere   dell'esistenza   del   titolo   di   proprieta'
industriale, contraffa' o altera marchi o segni distintivi, nazionali
o  esteri,  di  prodotti  industriali,  ovvero chiunque, senza essere
concorso  nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o
segni  contraffatti  o  alterati,  e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
  Soggiace  alla  pena della reclusione da uno a quattro anni e della
multa  da  euro  3.500  a  euro  35.000  chiunque contraffa' o altera
brevetti,  disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero,
senza  essere  concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di
tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
  I  delitti  previsti  dai  commi  primo  e  secondo sono punibili a
condizione  che  siano  state osservate le norme delle leggi interne,
dei  regolamenti  comunitari e delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprieta' intellettuale o industriale";
   b) l'articolo 474 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con
segni  falsi).  -  Fuori  dei  casi  di  concorso  nei reati previsti
dall'articolo  473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al
fine  di  trarne  profitto,  prodotti  industriali con marchi o altri
segni  distintivi,  nazionali  o  esteri,  contraffatti o alterati e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro
3.500 a euro 35.000.
  Fuori  dei  casi  di  concorso  nella  contraffazione, alterazione,
introduzione  nel  territorio  dello  Stato,  chiunque detiene per la
vendita,  pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine
di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
  I  delitti  previsti  dai  commi  primo  e  secondo sono punibili a
condizione  che  siano  state osservate le norme delle leggi interne,
dei  regolamenti  comunitari e delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprieta' intellettuale o industriale";
   c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:
  "Art.  474-bis. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e
474  e'  sempre  ordinata,  salvi i diritti della persona offesa alle
restituzioni  e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che
servirono  o  furono destinate a commettere il reato e delle cose che
ne  sono  l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque
appartenenti.
  Quando  non  e' possibile eseguire il provvedimento di cui al primo
comma,  il  giudice  ordina  la  confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilita'  per  un valore corrispondente al profitto. Si applica
il terzo comma dell'articolo 322-ter.
  Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  240,  commi terzo e
quarto,  se  si  tratta  di  cose  che servirono o furono destinate a
commettere  il  reato,  ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il
prezzo  o  il  profitto,  appartenenti  a  persona  estranea al reato
medesimo,  qualora  questa  dimostri  di  non averne potuto prevedere
l'illecito  impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di
non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
  Le  disposizioni  del presente articolo si osservano anche nel caso
di  applicazione  della  pena  su  richiesta  delle parti a norma del
titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.
  Art.  474-ter.  - (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai casi di
cui  all'articolo  416,  i  delitti  puniti dagli articoli 473 e 474,
primo  comma,  sono  commessi  in  modo sistematico ovvero attraverso
l'allestimento  di  mezzi  e  attivita' organizzate, la pena e' della
reclusione  da  due  a  sei  anni  e della multa da euro 5.000 a euro
50.000.
  Si  applica  la pena della reclusione fino a tre anni e della multa
fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474,
secondo comma.
  Art.  474-quater.  -  (Circostanza  attenuante). - Le pene previste
dagli  articoli  473 e 474 sono diminuite dalla meta' a due terzi nei
confronti  del  colpevole  che  si  adopera per aiutare concretamente
l'autorita'  di  polizia  o  l'autorita'  giudiziaria  nell'azione di
contrasto  dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonche'
nella  raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e
per  l'individuazione  o  la  cattura  dei  concorrenti negli stessi,
ovvero  per  la  individuazione  degli  strumenti  occorrenti  per la
commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti";
   d) all'articolo 517, le parole: "fino a un anno o" sono sostituite
dalle seguenti: "fino a due anni e";
   e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis
sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  517-ter.  -  (Fabbricazione  e  commercio di beni realizzati
usurpando  titoli  di proprieta' industriale). - Salva l'applicazione
degli  articoli  473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza
del   titolo   di   proprieta'   industriale,   fabbrica   o  adopera
industrialmente  oggetti  o altri beni realizzati usurpando un titolo
di  proprieta'  industriale o in violazione dello stesso e' punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con
la multa fino a euro 20.000.
  Alla  stessa  pena  soggiace  chi,  al  fine  di  trarne  profitto,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in
vendita  con  offerta  diretta  ai  consumatori  o  mette comunque in
circolazione i beni di cui al primo comma.
  Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter,
secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
  I  delitti  previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre
che   siano  state  osservate  le  norme  delle  leggi  interne,  dei
regolamenti  comunitari  e  delle  convenzioni  internazionali  sulla
tutela della proprieta' intellettuale o industriale.
  Art.  517-quater.  -  (Contraffazione  di indicazioni geografiche o
denominazioni  di  origine  dei  prodotti agroalimentari). - Chiunque
contraffa'  o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni
di  origine  di  prodotti  agroalimentari e' punito con la reclusione
fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
  Alla  stessa  pena  soggiace  chi,  al  fine  di  trarne  profitto,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in
vendita  con  offerta  diretta  ai  consumatori  o  mette comunque in
circolazione  i  medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni
contraffatte.
  Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter,
secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
  I  delitti  previsti  dai  commi  primo  e  secondo sono punibili a
condizione  che  siano  state osservate le norme delle leggi interne,
dei  regolamenti  comunitari  e  delle  convenzioni internazionali in
materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
di origine dei prodotti agroalimentari.
  Art.  517-quinquies. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste
dagli  articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla meta' a due
terzi  nei  confronti  del  colpevole  che  si  adopera  per  aiutare
concretamente   l'autorita'  di  polizia  o  l'autorita'  giudiziaria
nell'azione  di  contrasto  dei  delitti  di cui ai predetti articoli
517-ter e 517-quater, nonche' nella raccolta di elementi decisivi per
la  ricostruzione  dei  fatti e per l'individuazione o la cattura dei
concorrenti   negli   stessi,  ovvero  per  la  individuazione  degli
strumenti  occorrenti  per  la commissione dei delitti medesimi o dei
profitti da essi derivanti".
  2.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
di  cui  al  comma  1,  lettera e), all'articolo 127 del codice della
proprieta'  industriale,  di  cui  al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, il comma 1 e' abrogato.
  3.  All'articolo  12-  sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-
legge  8  giugno  1992,  n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge  7  agosto  1992,  n.  356, e successive modificazioni, dopo le
parole:   "416,  sesto  comma,"  sono  inserite  le  seguenti:  "416,
realizzato  allo  scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
473, 474, 517-ter e 517-quater,".
  4.  All'articolo  51,  comma 3-bis, del codice di procedura penale,
dopo  le parole: "416, sesto comma," sono inserite le seguenti: "416,
realizzato  allo  scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
473 e 474,".
  5.   La  disposizione  di  cui  al  comma  4  si  applica  solo  ai
procedimenti  iniziati successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
  6.  All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n.
354,  dopo  le  parole:  "ai  sensi  dell'articolo  80,  comma 2, del
medesimo  testo unico," sono inserite le seguenti: "all'articolo 416,
primo  e  terzo  comma,  del  codice penale, realizzato allo scopo di
commettere  delitti  previsti  dagli  articoli 473 e 474 del medesimo
codice,".
  7.  Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 25-bis:
    1) al  comma  1,  alinea,  le parole: "e in valori di bollo" sono
sostituite  dalle  seguenti:  ",  in valori di bollo e in strumenti o
segni di riconoscimento";
    2) al comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
  "f-bis)  per  i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote";
    3) al comma 2, le parole: "e 461" sono sostituite dalle seguenti:
", 461, 473 e 474";
    4) la  rubrica e' sostituita dalla seguente: "Falsita' in monete,
in  carte  di  pubblico  credito, in valori di bollo e in strumenti o
segni di riconoscimento";
   b) dopo l'articolo 25-bis e' inserito il seguente:
  "Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria
  e  il  commercio).  -  1. In relazione alla commissione dei delitti
contro  l'industria  e  il  commercio  previsti dal codice penale, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
   a) per  i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter
e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
   b) per  i  delitti  di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione
pecuniaria fino a ottocento quote.
  2.  Nel  caso  di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del
comma  1  si  applicano  all'ente  le  sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2";
   c) dopo l'articolo 25- octies e' inserito il seguente:
  "Art.  25-  novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto
d'autore).  -  1.  In relazione alla commissione dei delitti previsti
dagli  articoli  171,  primo  comma,  lettera  a-bis), e terzo comma,
171-bis,  171-ter,  171-  septies e 171- octies della legge 22 aprile
1941,  n.  633,  si  applica  all'ente  la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote.
  2.  Nel  caso  di  condanna  per  i  delitti  di  cui al comma 1 si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma  2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto
previsto  dall'articolo  174-quinquies  della citata legge n. 633 del
1941".



                              Art. 16.
         (Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel
          corso di operazioni di polizia giudiziaria per la
         repressione di reati di cui agli articoli 473, 474,
               517-ter e 517-quater del codice penale)

  1.  I  beni  mobili  iscritti  in  pubblici  registri,  le navi, le
imbarcazioni,  i  natanti  e  gli aeromobili sequestrati nel corso di
operazioni  di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui
agli  articoli  473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono
affidati  dall'autorita'  giudiziaria  in  custodia  giudiziale  agli
organi  di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in
attivita'  di  polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi
dello  Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
  2.  Gli  oneri  relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria  dei  veicoli,  dei  natanti  e  degli aeromobili sono a
carico dell'ufficio o comando usuario.
  3.  Nel  caso  in  cui  non vi sia alcuna istanza di affidamento in
custodia  giudiziale  ai  sensi  del comma 1, l'autorita' giudiziaria
competente  dispone  la  distruzione  dei beni sequestrati secondo le
modalita'  indicate  all'articolo  83  delle  norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione,
la  cancellazione  dei  veicoli  dai pubblici registri e' eseguita in
esenzione da qualsiasi tributo o diritto.
  4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito
di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta,
agli  organi  o  enti  che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od
organi   non  presentino  richiesta  di  assegnazione,  i  beni  sono
distrutti ai sensi del comma 3.
  5.  Per  quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in
quanto  compatibili,  le disposizioni dell'articolo 301-bis del testo
unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.



                              Art. 17.
                  (Contrasto della contraffazione)

  1.  All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006,
n.  146,  dopo  le  parole:  "in  ordine  ai  delitti  previsti dagli
articoli" sono inserite le seguenti: "473, 474,".
  2.  All'articolo  1,  comma 7, del decreto- legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel primo periodo:
    1) le  parole:  "Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato," sono
soppresse;
    2) le  parole:  "da  500  euro  fino  a  10.000 euro l'acquisto o
l'accettazione,   senza   averne   prima   accertata   la   legittima
provenienza,  a  qualsiasi  titolo  di  cose"  sono  sostituite dalle
seguenti:  "da  100  euro  fino  a 7.000 euro l'acquirente finale che
acquista a qualsiasi titolo cose";
    3) la  parola:  "intellettuale"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"industriale";
   b) il secondo periodo e' soppresso;
   c) nel  quinto periodo prima delle parole: "Qualora l'acquisto sia
effettuato  da  un  operatore commerciale" sono inserite le seguenti:
"Salvo che il fatto costituisca reato,".
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 7, del
decreto-  legge  14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14  maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal
comma  2  del  presente  articolo,  e  salvo che il fatto costituisca
reato,  e' prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono
prodotti,  depositati,  detenuti per la vendita o venduti i materiali
contraffatti,  salvaguardando  il  diritto  del proprietario in buona
fede.
  4.  All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al  secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero  l'uso  di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non
originari  dell'Italia  ai sensi della normativa europea sull'origine
senza  l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o
del  loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione
sufficiente  ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine
estera";
   b) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Le false e le
fallaci  indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque
essere  regolarizzate  quando  i prodotti o le merci siano stati gia'
immessi in libera pratica".



                              Art. 18.
          (Azioni a tutela della qualita' delle produzioni
           agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura
               e per il contrasto alla contraffazione
               dei prodotti agroalimentari ed ittici)

  1.  Al  fine  di  rafforzare le azioni volte a tutelare la qualita'
delle  produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a
contrastare  le  frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica
nonche'  la  commercializzazione  di  specie  ittiche protette ovvero
prive  delle  informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per
gli  anni 2009- 2011 il Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali  promuove  le  iniziative  necessarie  per assicurare la
qualita'  delle  produzioni  e  dei  prodotti  immessi al consumo nel
territorio nazionale.
  2.  All'attuazione  del  comma 1 il Ministero provvede ai sensi dei
commi  4-bis  e  4-ter  dell'articolo 4 del decreto- legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n.   81,  e,  limitatamente  alle  attivita'  di  controllo,  con  il
coordinamento   dell'Ispettorato  centrale  per  il  controllo  della
qualita'   dei   prodotti   agroalimentari,   attraverso  il  Comando
carabinieri politiche agricole e alimentari, il Corpo forestale dello
Stato  e  il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto- guardia costiera,
nell'ambito delle rispettive competenze.
  3.  Al  fine di garantire la qualita' e una migliore valorizzazione
commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non
destinati  all'esportazione  devono  essere  fornite,  per  tutte  le
partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti
informazioni:
   a) il numero di identificazione di ogni partita;
   b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
   c) il peso vivo espresso in chilogrammi;
   d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del
prodotto;
   e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
   f) il nome e l'indirizzo dei fornitori;
   g) l'attrezzo da pesca.
  4.  A  ciascuna partita e' applicato, a cura dei soggetti esercenti
la  pesca,  un  sistema  specifico  di  marcatura  ed  etichettatura,
individuato   con  successivo  decreto  ministeriale,  contenente  le
informazioni  di  cui  al comma 3, adottato previa comunicazione alla
Commissione europea ai sensi della direttiva 98/ 34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.
  5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e
alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri
e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.
  6.  Dall'applicazione  dei  commi  3,  4  e  5 non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  7.  Entro  il  30 aprile di ogni anno, il Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e forestali trasmette alle Camere una relazione
nella   quale  illustra,  con  riferimento  all'anno  precedente,  le
iniziative   assunte   a   tutela  della  qualita'  delle  produzioni
agroalimentari,   della  pesca  e  dell'acquacoltura,  con  specifico
riguardo:
   a) alle iniziative di formazione e di informazione;
   b) alle  attivita'  di  controllo  effettuate, distinguendo quelle
rivolte alle produzioni di qualita' regolamentata e quelle effettuate
nei singoli settori produttivi;
   c) agli   illeciti   riscontrati  nelle  attivita'  di  controllo,
indicando  le  contestazioni  amministrative  sollevate,  i sequestri
effettuati  e  le  notizie  di  reato  inviate,  anche  con specifico
riguardo  al  reato di cui all'articolo 517-quater del codice penale,
introdotto  dall'articolo  15,  comma  1,  lettera e), della presente
legge.
  8.  Nella  relazione  di cui al comma 7, il Ministero da' un quadro
complessivo  delle  tendenze  del settore agroalimentare italiano nel
contesto  internazionale,  prospettando  le  modifiche alla normativa
vigente  che  ritenga  necessarie  per  garantire  la  qualita' delle
produzioni e dei prodotti.
  9.   Per   potenziare   l'azione  di  contrasto  alle  frodi  e  di
monitoraggio  della  produzione  dell'olio  di oliva e delle olive da
tavola,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  nel regolamento (CE) n.
2153/2005  della  Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari
hanno  l'obbligo  di  comunicare  all'Agenzia  per  le  erogazioni in
agricoltura  (AGEA),  nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20
della  legge  6  febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative
all'origine del prodotto trasformato.
  10.  L'AGEA,  quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi
del  regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005,
definisce  il  dettaglio  dei  dati  da  fornire per ciascuna azienda
agricola  nonche'  le  regole  di  registrazione e di controllo delle
informazioni di cui al comma 9 e, nell'ambito dei servizi del Sistema
informativo   agricolo   nazionale   (SIAN),   realizza   e  mette  a
disposizione    dei   soggetti   della   filiera   interessati   alla
tracciabilita'  del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione
dei  dati  sopra  individuati,  provvedendo, anche mediante specifici
accordi  di  servizio con le unioni riconosciute dei frantoiani e dei
produttori, alla diffusione dei servizi.
  11. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la spesa di 7
milioni  di  euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la
qualita' e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire
le  attivita'  di  controllo  per la qualita' e di monitoraggio della
filiera  ittica.  Le  suddette  risorse  vengono  assegnate dall'AGEA
secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  4-ter dell'articolo 4 del
decreto-  legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
  12.  Per l'attuazione dei commi 9 e 10 e' istituito, nello stato di
previsione   dell'AGEA,   un   fondo   denominato   "Fondo   per   la
tracciabilita'  dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola", con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009.
  13.  Agli  oneri  derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14 milioni di
euro  per  l'anno  2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle  risorse  di cui all'articolo Ibis, comma 2, del decreto- legge
10  gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81.
  14.  Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere incrementate
mediante   corrispondente   riassegnazione  all'AGEA  dei  contributi
versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e
di  altri  enti e organismi pubblici, secondo modalita' stabilite con
apposite convenzioni.
  15.  Per  attivita' di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura e'
autorizzata  la  spesa  di  2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2010  e  2011,  da  destinare a favore del Corpo delle capitanerie di
porto-  guardia  costiera  al  fine di garantire lo svolgimento delle
relative  attivita' operative. Al relativo onere si provvede a valere
sul  fondo  di  cui  all'articolo  5,  comma 4, del decreto- legge 27
maggio  2008,  n.  93,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio  2008,  n.  126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60,
comma  8,  del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



                              Art. 19.
                      (Proprieta' industriale)

  1.  All'articolo 47 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
  "3-bis.  Per  i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita',
il  deposito  nazionale  in  Italia da' luogo al diritto di priorita'
anche  rispetto  a  una  successiva  domanda  nazionale depositata in
Italia,  in  relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui
si rivendica la priorita'".
  2. All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Le  azioni  in  materia di proprieta' industriale i cui titoli
sono  concessi  o  in  corso  di  concessione  si  propongono  avanti
l'autorita'  giudiziaria  dello Stato, qualunque sia la cittadinanza,
il  domicilio  o  la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o
quella  di contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato
ancora  concesso,  la  sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che
l'Ufficio  italiano  brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di
concessione,   esaminandola   con   precedenza   rispetto  a  domande
presentate   in  data  anteriore.  Il  giudice,  tenuto  conto  delle
circostanze,  dispone  la  sospensione  del  processo, per una o piu'
volte,  fissando  con  il  medesimo provvedimento l'udienza in cui il
processo deve proseguire".
  3. All'articolo 122 del citato codice di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Fatto  salvo  il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione
diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un
titolo  di  proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque
vi  abbia  interesse  e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In
deroga  all'articolo  70  del codice di procedura civile l'intervento
del pubblico ministero non e' obbligatorio";
   b) ai  commi  6  e  8,  la  parola:  "diritti" e' sostituita dalla
seguente: "titoli".
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  si  applicano anche ai
procedimenti  in  corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.
  5.  L'articolo  134 del citato codice di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  134.  - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti
alla  cognizione  delle  sezioni  specializzate  previste dal decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
   a) i  procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale
e  di  concorrenza  sleale, con esclusione delle sole fattispecie che
non  interferiscono,  neppure  indirettamente,  con  l'esercizio  dei
diritti  di  proprieta'  industriale,  nonche' in materia di illeciti
afferenti  all'esercizio  dei  diritti  di  proprieta' industriale ai
sensi  della  legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82
del  Trattato  che istituisce la Comunita' europea, la cui cognizione
e'  del  giudice  ordinario,  e in generale in materie che presentano
ragioni  di  connessione,  anche  impropria, con quelle di competenza
delle sezioni specializzate;
   b) le  controversie  nelle materie disciplinate dagli articoli 64,
65, 98 e 99 del presente codice;
   c) le  controversie in materia di indennita' di espropriazione dei
diritti   di  proprieta'  industriale,  di  cui  conosce  il  giudice
ordinario;
   d) le  controversie  che  abbiano  ad  oggetto i provvedimenti del
Consiglio  dell'ordine  di  cui  al capo VI di cui conosce il giudice
ordinario".
  6.  L'articolo  239 del citato codice di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
  "Art.   239.  -  (Limiti  alla  protezione  accordata  dal  diritto
d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi
dell'articolo  2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non
opera  nei  soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del
19  aprile  2001,  hanno  intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la
commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni
o  modelli  che  erano  oppure  erano  divenuti  di pubblico dominio.
L'attivita'  in  tale  caso  puo' proseguire nei limiti del preuso. I
diritti  di  fabbricazione,  di  offerta e di commercializzazione non
possono essere trasferiti separatamente dall'azienda".
  7. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Le  controversie  in  grado  d'appello  nelle  materie  di cui
all'articolo  134,  iniziate  dopo  la  data di entrata in vigore del
presente  codice,  restano  devolute  alla  cognizione  delle sezioni
specializzate  di  cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
anche  se  il  giudizio  di  primo grado o il giudizio arbitrale sono
iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore,
a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia
sulla competenza";
   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Le  procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di
cui  all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del
presente  codice,  restano  devolute  alla  cognizione  delle sezioni
specializzate  di  cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
anche  se  riguardano  misure  cautelari  concesse  secondo  le norme
precedentemente in vigore".
  8.  La  disposizione  di  cui all'articolo 120, comma 1, del citato
codice  di  cui  al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come
sostituito  dal  comma  2  del presente articolo, si applica anche ai
procedimenti  in  corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.  La  disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di
cui  al  decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito
dal  comma  5 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti
in  corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno
che  non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla
competenza.
  9. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3
ottobre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 250 del 26
ottobre 2007, e' abrogato.
  10.  Presso  il  Ministero dello sviluppo economico e' istituito il
Consiglio  nazionale  anticontraffazione,  con funzioni di indirizzo,
impulso  e  coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni
amministrazione,  al  fine  di  migliorare  l'insieme  dell'azione di
contrasto della contraffazione a livello nazionale.
  11.  Il  Consiglio  nazionale  anticontraffazione e' presieduto dal
Ministro  dello  sviluppo  economico  o  da  un rappresentante da lui
designato.  Al  fine  di  garantire la rappresentanza degli interessi
pubblici   e   privati   e  assicurare  le  necessarie  sinergie  tra
amministrazione  pubblica  e  imprese, il Consiglio e' composto da un
rappresentante   del   Ministero  dello  sviluppo  economico,  da  un
rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze, da un
rappresentante   del   Ministero   degli   affari   esteri,   da   un
rappresentante  del  Ministero della difesa, da un rappresentante del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali, da un
rappresentante  del  Ministero dell'interno, da un rappresentante del
Ministero  della  giustizia, da un rappresentante del Ministero per i
beni  e  le  attivita' culturali e da un rappresentante del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Consiglio puo'
invitare  a  partecipare  ai  propri  lavori,  in  ragione  dei  temi
trattati,  rappresentanti  di altre amministrazioni pubbliche nonche'
delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.
  12.   Le   modalita'   di  funzionamento  del  Consiglio  nazionale
anticontraffazione  sono  definite  con  decreto  del  Ministro dello
sviluppo  economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze,  degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole
alimentari  e  forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e
le  attivita'  culturali e del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.  Le  attivita'  di  segreteria  sono  svolte dalla Direzione
generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti
e marchi.
  13. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non
da'  luogo  alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o
rimborsi  spese.  All'attuazione  dei  commi  da  10 a 12 si provvede
nell'ambito   delle   risorse   umane,   finanziarie   e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  14. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, e' abrogato.
  15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge, disposizioni correttive o
integrative,  anche  con  riferimento  all'aspetto  processuale,  del
citato  codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
come  modificato  dalla  presente  legge,  secondo  le  modalita' e i
principi  e  criteri  direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo  1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle
competenti   Commissioni   parlamentari,  nonche'  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi:
   a) correggere  gli  errori  materiali e i difetti di coordinamento
presenti nel codice;
   b) armonizzare  la  normativa  con  la  disciplina  comunitaria  e
internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente
all'emanazione  del  medesimo codice di cui al decreto legislativo n.
30  del  2005,  e  definire  le  sanzioni  da  applicare  in  caso di
violazione   delle  disposizioni  recate  in  materia  di  protezione
giuridica   delle  invenzioni  biotecnologiche  dall'articolo  5  del
decreto-  legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;
   c) introdurre  strumenti  di  semplificazione e di riduzione degli
adempimenti amministrativi;
   d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori
universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'universita'
o  l'amministrazione  attui la procedura di brevettazione, acquisendo
il relativo diritto sull'invenzione;
   e) riconoscere   ai   comuni   la   possibilita'  di  ottenere  il
riconoscimento di un marchio
  e  utilizzarlo  per  fini commerciali per identificare con elementi
grafici  distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico,
ambientale  del  relativo  territorio;  lo sfruttamento del marchio a
fini commerciali puo' essere esercitato direttamente dal comune anche
attraverso  lo  svolgimento di attivita' di merchandising, vincolando
in  ogni  caso  la  destinazione  dei  proventi  ad  esso connessi al
finanziamento  delle  attivita'  istituzionali  o  alla copertura dei
disavanzi pregressi dell'ente.
  16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti
previsti  dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



                              Art. 20.
                          (Bollo virtuale)

  1.  La  lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della tariffa
dell'imposta  di  bollo,  parte I, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto
del  Ministro  delle  finanze 20 agosto 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
1992, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
  "a)  per  ogni  domanda di concessione o di registrazione di marchi
d'impresa,  novita' vegetali, certificati complementari di protezione
e topografie di prodotti per semiconduttori:
  euro 42,00".
  2.  Dopo  la  lettera  a)  del comma 1-quater dell'articolo 1 della
citata  tariffa  dell'imposta  di  bollo,  parte  I,  e'  inserita la
seguente:
  "a-bis)  per  ogni  domanda  di  concessione  o di registrazione di
brevetto  per  invenzione, modello di utilita', disegno e modello ove
alla stessa risulti allegato uno o piu' dei seguenti documenti:
    1) lettera  di  incarico a consulente di proprieta' industriale o
riferimento alla stessa;
    2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
    3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:
  euro 20,00".



                              Art. 21.
                (Iniziative a favore dei consumatori
                   e della trasparenza dei prezzi)

  1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e
delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti
circa le offerte proposte sul mercato, affinche' sia possibile per il
cliente  interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e
confronti,  anche  in  relazione  ad eventuali offerte alternative di
altri gestori.
  2.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' per
le   garanzie   nelle  comunicazioni  predispongono  le  disposizioni
regolamentari  necessarie  per  l'attuazione  delle  misure di cui al
comma 1.
  3.  Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo
periodo  e'  sostituito dai seguenti: "L'assicuratore, in alternativa
ad  una  copertura  di durata annuale, puo' proporre una copertura di
durata  poliennale  a  fronte  di una riduzione del premio rispetto a
quello  previsto  per  la  stessa copertura dal contratto annuale. In
questo  caso,  se  il  contratto  supera i cinque anni, l'assicurato,
trascorso  il  quinquennio, ha facolta' di recedere dal contratto con
preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita'
nel corso della quale la facolta' di recesso e' stata esercitata".
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 3 si applicano ai contratti
stipulati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente legge.



                              Art. 22.
            (Introduzione dell'articolo 22-bis del codice
          del consumo, in materia di tutela dei consumatori
               contro la pubblicita' ingannevole delle
                        compagnie marittime)

  1.  Dopo  l'articolo  22  del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
  "Art.  22-bis. - (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime).
-  1.  E'  considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le
tariffe  praticate  da compagnie marittime che operano sul territorio
italiano  direttamente  o  in code- sharing, reclamizzi il prezzo del
biglietto  dovuto  alla compagnia marittima separatamente dagli oneri
accessori,  dalle  tasse  portuali  e  da  tutti  gli  oneri comunque
destinati  a  gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima
pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci".



                              Art. 23.
                        (Modifica alla legge
                      24 dicembre 2007, n. 244)

  1.  Al  comma  199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente:   "Nell'ambito   delle  indagini  conoscitive  avviate  dal
Garante,  la  Guardia  di  finanza agisce con i poteri di indagine ad
essa  attribuiti  ai  fini  dell'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto  e  delle  imposte  dirette,  anche  ai  sensi del combinato
disposto  dei  commi  2,  lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68".



                              Art. 24.
                (Iniziative a favore dei consumatori
                      e dell'emittenza locale)

  1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  e  successive modificazioni, mantenute nella disponibilita'
del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388
del  2000,  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30 dicembre
2008,  n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009,  n.  14,  al  netto di quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo nonche' dall'articolo 3, comma 6, della presente legge, sono
destinate  ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30,
del   decreto-   legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2.  Gli  incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge
28  dicembre  2001,  n.  448,  e  successive  rideterminazioni,  sono
incrementati  di  40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte
nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148
della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e successive modificazioni,
mantenute  nella disponibilita' del fondo di cui al medesimo articolo
148  della  predetta  legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17
del  decreto-  legge  30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.



                              Art. 25.
               (Delega al Governo in materia nucleare)

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in
tema  di  valutazione  di  impatto  ambientale e di pubblicita' delle
relative  procedure,  uno  o  piu'  decreti  legislativi di riassetto
normativo  recanti  la  disciplina della localizzazione nelterritorio
nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di
impianti  di  fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di
stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e dei rifiuti radioattivi,
nonche'  dei  sistemi  per  il  deposito  definitivo  dei materiali e
rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da
corrispondere   e   da   realizzare   in   favore  delle  popolazioni
interessate.  I  decreti  sono  adottati,  secondo  le  modalita' e i
principi  direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n.  59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei principi
e  criteri  direttivi  di  cui  al  comma 2 del presente articolo, su
proposta  del  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione
del  parere  della  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
modificazioni,   e  successivamente  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
I  pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta
giorni   dalla   data   di  trasmissione  degli  schemi  dei  decreti
legislativi.  Con  i  medesimi  decreti  sono  altresi'  stabiliti le
procedure  autorizzative  e i requisiti soggettivi per lo svolgimento
delle  attivita'  di  costruzione,  di  esercizio e di disattivazione
degli impianti di cui al primo periodo.
  2.  La  delega  di  cui  al  comma 1 e' esercitata nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
   a) previsione  della  possibilita'  di  dichiarare  i siti aree di
interesse   strategico   nazionale,  soggette  a  speciali  forme  di
vigilanza e di protezione;
   b) definizione  di  elevati  livelli  di  sicurezza  dei siti, che
soddisfino  le  esigenze  di  tutela della salute della popolazione e
dell' ambiente;
   c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli
enti  locali  e  alle  imprese operanti nel territorio circostante il
sito,  con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o
nell'esercizio  degli impianti e delle strutture, alle quali e' fatto
divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
   d) previsione  delle modalita' che i titolari di autorizzazioni di
attivita' devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi
e  dei  materiali  nucleari  irraggiati e per lo smantellamento degli
impianti a fine vita;
   e) acquisizione  di  dati tecnico- scientifici predisposti da enti
pubblici   di  ricerca,  ivi  incluso  l'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e universita';
   f) determinazione   delle   modalita'   di  esercizio  del  potere
sostitutivo  del  Governo  in  caso  di  mancato raggiungimento delle
necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto
previsto dall'articolo 120 della Costituzione;
   g) previsione  che la costruzione e l'esercizio di impianti per la
produzione  di  energia elettrica nucleare e di impianti per la messa
in  sicurezza  dei  rifiuti  radioattivi  o  per lo smantellamento di
impianti  nucleari  a  fine  vita  e  tutte  le  opere connesse siano
considerati  attivita'  di preminente interesse statale e, come tali,
soggette  ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto
richiedente  e  previa  intesa  con  la  Conferenza  unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e
successive  modificazioni,  con  decreto  del Ministro dello sviluppo
economico,  di  concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del mare e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
   h) previsione  che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito
di  un  procedimento  unico  al  quale partecipano le amministrazioni
interessate,  svolto  nel  rispetto dei principi di semplificazione e
con   le  modalita'  di  cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241;
l'autorizzazione   deve  comprendere  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita',   indifferibilita'   e  urgenza  delle  opere,  l'eventuale
dichiarazione   di   inamovibilita'   e   l'apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione
unica  sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione,
concessione,   licenza,   nulla   osta,   atto   di  assenso  e  atto
amministrativo,  comunque denominati, ad eccezione delle procedure di
valutazione  di  impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale
strategica  (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti
dalle  norme  vigenti,  costituendo titolo a costruire ed esercire le
infrastrutture in conformita' del progetto approvato;
   i) previsione  che  le  approvazioni  relative ai requisiti e alle
specifiche  tecniche  degli  impianti  nucleari,  gia' concesse negli
ultimi   dieci  anni  dalle  Autorita'  competenti  di  Paesi  membri
dell'Agenzia   per  l'energia  nucleare  dell'Organizzazione  per  la
cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  (AENOCSE) o dalle autorita'
competenti  di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di
cooperazione  tecnologica  e  industriale nel settore nucleare, siano
considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la
sicurezza nucleare;
   l) previsione  che  gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e
di   radioprotezione,  che  devono  comunque  assicurare  la  massima
trasparenza  nei  confronti  dei  cittadini  e  delle amministrazioni
locali,  siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attivita'
nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la
programmazione  complessiva  delle  attivita',  avvalendosi anche del
supporto  e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di
sicurezza europee;
   m) individuazione  degli  strumenti  di  copertura  finanziaria  e
assicurativa   contro  il  rischio  di  prolungamento  dei  tempi  di
costruzione  per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione
unica;
   n) previsione  delle modalita' attraverso le quali i produttori di
energia  elettrica  nucleare dovranno provvedere alla costituzione di
un fondo per il "decommissioning";
   o) previsione   di  opportune  forme  di  informazione  diffusa  e
capillare  per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte,
al  fine  di  creare  le  condizioni  idonee  per  l'esecuzione degli
interventi e per la gestione degli impianti;
   p) previsione   di   sanzioni   per   la  violazione  delle  norme
prescrittive previste nei decreti legislativi;
   q) previsione,  nell'ambito  delle risorse di bilancio disponibili
allo   scopo,   di   una  opportuna  campagna  di  informazione  alla
popolazione   italiana   sull'energia   nucleare,   con   particolare
riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicita'.
  3.  Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che
comunque  riguardino  le  procedure  di progettazione, approvazione e
realizzazione  delle  opere, infrastrutture e insediamenti produttivi
concernenti  il settore dell'energia nucleare e relative attivita' di
espropriazione,   occupazione   e   asservimento   si   applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  246  del  codice  dei  contratti
pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  4.  Al  comma  4  dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n.  79,  dopo  le parole: "fonti energetiche rinnovabili" sono
inserite  le  seguenti:  ",  energia nucleare prodotta sul territorio
nazionale".
  5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di
cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalita' e
dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno
dalla data della loro entrata in vigore.
  6.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Ai relativi
adempimenti   si   provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  7.  All'articolo  3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, e'
regolamentata  la  garanzia  finanziaria  di  cui  al numero 1) della
lettera d) del comma 2".



                              Art. 26.
                         (Energia nucleare)

  1.  Con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  previo  parere  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  e  successive modificazioni, su proposta del
Ministro  dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e del mare, sentite le Commissioni
parlamentari  competenti,  sono  definite le tipologie degli impianti
per  la  produzione  di energia elettrica nucleare che possono essere
realizzati  nel  territorio  nazionale.  La  Conferenza  unificata si
esprime  entro  sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il
parere si intende acquisito.
  2.  Con  delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico,  sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri ne' minori
entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a
favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio
degli  impianti  di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di
energia   elettrica  e  da  soggetti  industriali  anche  riuniti  in
consorzi.



                              Art. 27.
             (Misure per la sicurezza e il potenziamento
                       del settore energetico)

  1.   Per   lo   svolgimento  dei  servizi  specialistici  in  campo
energetico,  le  amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,   possono   rivolgersi,   nell'ambito   delle  risorse
disponibili,  al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle societa' da
esso  controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le societa'
da  esso  controllate  forniscono  tale  supporto  secondo  modalita'
stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico
e,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge, adeguano lo statuto societario.
  2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas si avvale del
Gestore  dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il
rafforzamento  delle  attivita' di tutela dei consumatori di energia,
anche  con  riferimento  alle attivita' relative alle funzioni di cui
all'articolo  2,  comma  12, lettere l) e m), della legge 14 novembre
1995,  n.  481,  nonche'  per  l'espletamento  di  attivita' tecniche
sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei
clienti  come  maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale
dell'energia.  Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa
e  dell'Acquirente  unico  Spa  da parte dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
  3.  Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle
strutture  di  natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia
elettrica  e  del  gas  naturale e la loro semplificazione gestionale
mediante  l'accorpamento  funzionale  con  altre  strutture  a totale
partecipazione  pubblica  esistenti,  il fondo bombole per metano, di
cui  alla  legge  8  luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle
scorte  di  riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11
febbraio  1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  4.  Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta
con  fonti  rinnovabili,  i  comuni  con  popolazione  fino  a 20.000
residenti  possono  usufruire  del  servizio  di  scambio  sul  posto
dell'energia     elettrica    prodotta,secondo    quanto    stabilito
dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  per  gli  impianti  di  cui sono proprietari di potenza non
superiore  a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza
tener  conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e
il  punto  di  prelievo  dell'energia  scambiata  con la rete e fermo
restando il pagamento degli oneri di rete.
  5.  Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma
1  dell'articolo  39, puo' usufruire per l'energia elettrica prodotta
da  fonti  rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica  prodotta secondo le modalita' di cui al comma 4, anche per
impianti di potenza superiore a 200 kW.
  6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa
del  fondo  bombole  per  metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n.
640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di
cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
sono   attribuite   alla   cassa  conguaglio  GPL  (gas  di  petrolio
liquefatto),  di  cui al provvedimento del Comitato interministeriale
dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.
  7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli
enti  soppressi  in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce
le  risorse  finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per
la finanza pubblica.
  8.  Con  atto  di  indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo
economico  e  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono ride-
finiti  i  compiti e le funzioni della societa' Sogin Spa, prevedendo
le  modalita'  per disporre il conferimento di beni o rami di azienda
della  societa'  Sogin  Spa ad una o piu' societa', partecipate dallo
Stato  in  misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore
energetico.
  9. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui
al  comma  8  e  fino  alla  sua completa esecuzione, con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare entro trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, si
provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la
societa'  Sogin  Spa,  mantenendo in capo ad essa in fase transitoria
gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno
ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore.
Il  consiglio  di  amministrazione della societa' Sogin Spa in carica
alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge decade alla
medesima data.
  10.  Al  fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi
per   l'efficienza   e   il   risparmio  energetico,  nei  limiti  di
stanziamento  a  legislazione  vigente,  il  Ministro  dello sviluppo
economico,  di  concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del mare e con il Ministro delle infrastrutture e
dei   trasporti  e  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e
successive  modificazioni,  predispone  un  piano  straordinario  per
l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo
trasmette   alla   Commissione   europea.   Il  piano  straordinario,
predisposto  con  l'apporto  dell'Agenzia  di  cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:
   a) misure  per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le
funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
   b) misure  volte  ad  assicurare la promozione di nuova edilizia a
rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli
edifici esistenti;
   c) valutazioni  di  efficacia  dei  programmi  e  delle iniziative
attuati  e  in  fase  di  avvio,  con definizione di strumenti per la
raccolta centralizzata delle informazioni;
   d) meccanismi  e  incentivi per l'offerta di servizi energetici da
parte  di  categorie professionali, organismi territoriali, imprese e
loro  associazioni,  ESCO  e soggetti fornitori di servizi energetici
come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, e grandi centri commerciali;
   e) meccanismi   e   incentivi  per  lo  sviluppo  dei  sistemi  di
microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
   f) sostegno  e  sviluppo  della  domanda  di  titoli di efficienza
energetica  e  dei  certificati verdi attraverso un ampliamento ed in
sostegno della domanda;
   g) misure  di semplificazione amministrativa tali da permettere lo
sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;
   h) definizione  di  indirizzi  per l'acquisto e l'installazione di
prodotti  nuovi  e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e
processi   con   sistemi   ad   alta   efficienza,  anche  estendendo
l'applicazione  dei  certificati bianchi e di standard di efficienza,
anche  prevedendo  forme  di detassazione e l'istituzione di fondi di
rotazione   per   il   finanziamento   tramite   terzi   nei  settori
dell'edilizia   per   uso   civile   abitativo   o  terziario,  delle
infrastrutture, dell'industria e del trasporto;
   i) misure  volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare
l'accesso   delle   medesime   all'autoproduzione,   con  particolare
riferimento  alla  microgenerazione  distribuita,  all'utilizzo delle
migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.
  11.  Dall'attuazione  delle lettere e) e f) del comma 10 non devono
derivare  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori
entrate per l'erario.
  12.  Al  comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  le  parole:  "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2009, termine non prorogabile".
  13.  All'attuazione  della  disposizione  di  cui  al  comma  12 si
provvede,  nel  limite  massimo  di  300.000  euro  per  l'anno 2009,
mediante   corrispondente   riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa
prevista  dall'articolo  10,  comma 5, del decreto- legge 29 novembre
2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per  interventi  strutturali di
politica economica.
  14. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
l'ultimo   periodo   e'  sostituito  dai  seguenti:  "I  criteri  per
l'erogazione  del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del  Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni, di concerto con il
Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni delle isole
minori  (ANDIVI)  e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  rapporti  con le
regioni,  di  concerto  con i Ministri dell'interno e dell'economia e
delle  finanze,  sono  individuati gli interventi ammessi al relativo
finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati".
  15.  All'articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto- legge
25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
dispone   per   l'adozione   di   meccanismi   volti  a  semplificare
sostanzialmente  gli  adempimenti  cui  sono  chiamate le imprese con
fatturato  inferiore  a  quello  previsto  dall'articolo 16, comma 1,
prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287".
  16.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  al  fine  di  agevolare  e promuovere lo sviluppo delle fonti
rinnovabili  di  energia,  il  Ministro  dello sviluppo economico, di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
modificazioni,  con  proprio  decreto,  definisce  norme,  criteri  e
procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano
ai  fini  dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e
dell'autorizzazione  alla  costruzione  e all'esercizio delle diverse
tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia,
fatti  salvi  gli  impianti  idroelettrici  e  geotermoelettrici  con
potenza   superiore  a  10  MWe.  Il  decreto  stabilisce  criteri  e
meccanismi   per   migliorare   la   raccolta   e  lo  scambio  delle
informazioni.  Le  norme  e le procedure standardizzate sono definite
nel  rispetto  dei  principi  della semplificazione, della certezza e
della  trasparenza  dell'azione  amministrativa  e della salvaguardia
della  salute  dei  cittadini  e della tutela ambientale, nonche' nel
rispetto  delle  competenze  delle  regioni  e  delle amministrazioni
locali.
  17.  A  decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre
alla  determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche,
gia' effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti
al gestore della rete elettrica nazionale.
  18.   Allo   scopo   di  rendere  piu'  efficiente  il  sistema  di
incentivazione   delle   fonti   rinnovabili,   l'obbligo,   di   cui
all'articolo  11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, e' trasferito ai soggetti che concludono con la societa' Terna
Spa  uno  o  piu' contratti di dispacciamento di energia elettrica in
prelievo  ai  sensi  della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.
  19.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  definite  le  modalita'  con  cui, a decorrere dall'anno 2011 e
sulla  base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si
procede  all'attuazione  di  quanto  stabilito  dal  comma 18. Con il
medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di
cui  all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n.  79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 18
e  coerentemente  con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili
assunti a livello nazionale e comunitario.
  20.  L'installazione  e l'esercizio di unita' di microcogenerazione
cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo  8  febbraio  2007,  n.  20,  sono assoggettati alla sola
comunicazione  da  presentare  alla autorita' competente ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,  n.  380.  L'installazione  e  l'esercizio di unita' di piccola
cogenerazione,  cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati
alla  disciplina  della  denuncia  di  inizio  attivita'  di cui agli
articoli  22  e  23  del  citato  testo  unico  di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la
produzione  di  energia  e  di incentivare la costruzione di impianti
fotovoltaici,  ai  sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
29   dicembre   2003,  n.  387,  e  delle  relative  disposizioni  di
attuazione,  i  comuni possono destinare aree appartenenti al proprio
patrimonio   disponibile   alla   realizzazione  degli  impianti  per
l'erogazione  in "conto energia" e dei servizi di "scambio sul posto"
dell'energia  elettrica  prodotta,  da cedere a privati cittadini che
intendono  accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere
contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
  22.  Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
come  sostituito  dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2006,  n.  311,  dopo  le  parole:  "maggioranza semplice delle quote
millesimali"   sono   aggiunte   le  seguenti:  "rappresentate  dagli
intervenuti in assemblea".
  23.  Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8
febbraio  2007,  n.  20, per l'entrata in esercizio degli impianti di
cogenerazione  e'  prorogato  di  un anno, al fine di salvaguardare i
diritti  acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23
agosto 2004, n. 239.
  24.  All'articolo  1-  sexies del decreto- legge 29 agosto 2003, n.
239,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al  comma  1,  primo  periodo, dopo le parole: "sono soggetti a
un'autorizzazione  unica"  sono  inserite  le seguenti: "comprendente
tutte   le   opere   connesse   e  le  infrastrutture  indispensabili
all'esercizio  degli  stessi",  dopo le parole: "la quale sostituisce
autorizzazioni,  concessioni,  nulla  osta e atti di assenso comunque
denominati  previsti  dalle norme vigenti" sono inserite le seguenti:
"e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle
interferenze  con  altre  infrastrutture esistenti" e dopo le parole:
"costituendo  titolo  a  costruire e ad esercire tali infrastrutture"
sono inserite le seguenti: ", opere o interventi,";
   b) al  comma  3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"Dalla   data   della   comunicazione   dell'avviso   dell'avvio  del
procedimento  ai  comuni  interessati, e' sospesa ogni determinazione
comunale  in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
delle  aree  potenzialmente  impegnate,  fino  alla  conclusione  del
procedimento  autorizzativo.  In  ogni caso la misura di salvaguardia
perde  efficacia  decorsi  tre  anni  dalla  data della comunicazione
dell'avvio del procedimento";
   c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
  "4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o
le  regioni  interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i
novanta  giorni  successivi al termine di cui al comma 3, si provvede
al  rilascio  della stessa previa intesa da concludere in un apposito
comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo
da   assicurare   una  composizione  paritaria,  rispettivamente  dai
Ministeri  dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio  e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla
regione  o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione  dell'intesa,  entro  i  sessanta  giorni  successivi  al
termine  di  cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio   dei   ministri,   integrato  con  la  partecipazione  del
presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e del mare e con il
Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente disposizione, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite  le  regole  di
funzionamento  del  comitato  di cui al presente comma. Ai componenti
del  comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso
spese  comunque  denominati.  Dall'attuazione  del presente comma non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica";
   d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti:
  "4-quinquies.  Non  richiedono alcuna autorizzazione gli interventi
di   manutenzione   su   elettrodotti  esistenti,  consistenti  nella
riparazione,  nella  rimozione  e nella sostituzione di componenti di
linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di
guardia,  catene,  isolatori,  morsetteria,  sfere  di  segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in
ragione delle evoluzioni tecnologiche.
  4-  sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'
gli   interventi   sugli  elettrodotti  che  comportino  varianti  di
lunghezza  non  superiore  a  metri lineari 1.500 e che utilizzino il
medesimo  tracciato,  ovvero  se  ne  discostino per un massimo di 40
metri   lineari,   e   componenti   di   linea,   quali,   a   titolo
esemplificativo,  sostegni,  conduttori,  funi  di  guardia,  catene,
isolatori,  morsetteria,  sfere di segnalazione, fondazioni, impianti
di  terra,  aventi  caratteristiche  analoghe, anche in ragione delle
evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia
di  inizio  attivita'  varianti all'interno delle stazioni elettriche
che  non  comportino  aumenti  della  cubatura  degli  edifici.  Tali
interventi  sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' a
condizione  che  non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici
vigenti  e  rispettino  le norme in materia di elettromagnetismo e di
progettazione,  costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonche'
le norme tecniche per le costruzioni.
  4-  septies.  La  denuncia  di  inizio  attivita' costituisce parte
integrante  del  provvedimento  di  autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio dell'opera principale.
  4- octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo   inizio  dei  lavori,  presenta  al  Ministero  dello
sviluppo  economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di
inizio   attivita',   accompagnata   da  una  dettagliata  relazione,
sottoscritta  da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo,
che  assevera la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici  approvati  e  non  in contrasto con quelli adottati e ai
regolamenti  edilizi  vigenti, nonche' il rispetto della normativa in
materia  di  elettromagnetismo  e  di  progettazione,  costruzione ed
esercizio  delle  linee  elettriche  e  delle  norme  tecniche per le
costruzioni.
  4-  novies.  Qualora  la  variante  interessi aree sottoposte ad un
vincolo,  il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio
del  relativo  atto  di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
denuncia e' priva di effetti.
  4-  decies. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della
denuncia  di inizio attivita' da cui risultino la data di ricevimento
della  denuncia  stessa,  l'elenco dei documenti presentati a corredo
del  progetto,  l'attestazione  del professionista abilitato, nonche'
gli atti di assenso eventualmente necessari.
  4-  undecies.  Il comune interessato, ove entro il termine indicato
al comma 4- octies riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite,  informa  il Ministero dello sviluppo economico e notifica
all'interessato  l'ordine  motivato  di  non  effettuare  il previsto
intervento.
  4-  duodecies.  E'  fatta  salva  la  facolta'  di  ripresentare la
denuncia  di  inizio  attivita',  con  le modifiche o le integrazioni
necessarie  per  renderla  conforme  alla  normativa  urbanistica  ed
edilizia.
  4-terdecies.  Ultimato  l'intervento,  il  soggetto  incaricato del
collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al
Ministero   dello   sviluppo  economico,  con  il  quale  attesta  la
conformita'  dell'opera  al  progetto  presentato  con la denuncia di
inizio attivita'.
  4-quaterdecies.  Le  varianti  da  apportare al progetto definitivo
approvato,  sia  in  sede  di redazione del progetto esecutivo sia in
fase  di  realizzazione  delle  opere, ove non assumano rilievo sotto
l'aspetto   localizzativo,   sono  sottoposte  al  regime  di  inizio
attivita'  gia'  previsto  al  comma  4- sexies. Non assumono rilievo
localizzativo  le  varianti  di  tracciato  contenute nell'ambito del
corridoio  individuato  in  sede di approvazione del progetto ai fini
urbanistici.  In  mancanza  di  diversa  individuazione costituiscono
corridoio  di  riferimento  a  fini  urbanistici le fasce di rispetto
previste   dalla  normativa  in  materia  di  elettromagnetismo.  Non
assumono  rilievo  localizzativo,  inoltre,  le  varianti all'interno
delle  stazioni  elettriche che non comportino aumenti della cubatura
degli  edifici.  Le  eventuali  modificazioni  del piano di esproprio
connesse  alle  varianti  di tracciato prive di rilievo localizzativo
sono  approvate  ai  fini  della  dichiarazione  di pubblica utilita'
dall'autorita'   espropriante   ai   sensi   del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione
del   vincolo   preordinato   all'esproprio.   Ove  assumano  rilievo
localizzativo,   le  varianti  sono  approvate  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e
province  autonome  interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'".
  25.  All'articolo  1,  comma 1, primo periodo, del decreto- legge 7
febbraio  2002,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile  2002,  n.  55,  dopo le parole: "la costruzione e l'esercizio
degli  impianti  di  energia  elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici,  gli  interventi  di  modifica o ripotenziamento, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi"  sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli interventi di
sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale
necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta".
  26.  All'articolo  179,  comma 6, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12  aprile  2006,  n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio
dei  poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita',  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da
apportare  al  progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di
redazione  del  progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle
opere,  che  non  assumono  rilievo  sotto l'aspetto localizzativo ai
sensi dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice
e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato".
  27. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con
carbon   fossile  di  nuova  generazione,  se  allocati  in  impianti
industriali  dismessi, nonche' agli impianti di produzione di energia
elettrica  a  carbon  fossile, qualora sia stato richiesto un aumento
della   capacita'  produttiva,  si  applicano,  alle  condizioni  ivi
previste,  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 5-bis del decreto-
legge  10  febbraio  2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33.
  28.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu' decreti
legislativi  al  fine di determinare un nuovo assetto della normativa
in  materia  di  ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che
garantisca,  in  un  contesto  di  sviluppo sostenibile del settore e
assicurando  la  protezione  ambientale, un regime concorrenziale per
l'utilizzo  delle  risorse  geotermiche  ad  alta  temperatura  e che
semplifichi   i  procedimenti  amministrativi  per  l'utilizzo  delle
risorse  geotermiche  a  bassa  e  media  temperatura.  La  delega e'
esercitata,  senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e
con   le   risorse   umane,  strumentali  e  finanziarie  previste  a
legislazione   vigente,   secondo   i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
   a) garantire,  in  coerenza  con quanto gia' previsto all'articolo
10,  comma  3,  della  legge  9 dicembre 1986, n. 896, l'allineamento
delle  scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi
intercorsi tra regioni ed operatori, gli investimenti programmati e
  i diritti acquisiti;
   b) stabilire  i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a
riferimento  per  lo  svolgimento,  da  parte  delle  regioni,  delle
procedure  concorrenziali  ad evidenza pubblica per l'assegnazione di
nuovi  permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per
la coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura;
   c) individuare  i criteri per determinare, senza oneri ne' diretti
ne'   indiretti   per   la   finanza   pubblica,   l'indennizzo   del
concessionario  uscente  relativamente alla valorizzazione dei beni e
degli  investimenti  funzionali all'esercizio delle attivita' oggetto
di  permesso o concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto
imprenditoriale;
   d) definire   procedure   semplificate  per  lo  sfruttamento  del
gradiente   geotermico  o  di  fluidi  geotermici  a  bassa  e  media
temperatura;
   e) abrogare  regolamenti  e  norme statali in materia di ricerca e
coltivazione  di  risorse  geotermiche  incompatibili  con  la  nuova
normativa.
  29.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 28, sono abrogati gli articoli 3, commi 3
e  6, e 10, comma 2, secondo periodo, della legge 9 dicembre 1986, n.
896.
  30. All'articolo 1, comma 2, del decreto- legge 7 febbraio 2002, n.
7,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,
dopo  il  primo periodo e' inserito il seguente: "L'eventuale rifiuto
regionale   dell'intesa   deve   essere  espresso  con  provvedimento
motivato,  che  deve  specificatamente  tenere conto delle risultanze
dell'istruttoria  ed  esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni
del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa".
  31.  L'articolo  46  del  decreto-  legge  1° ottobre 2007, n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  46.  -  (Procedure  di  autorizzazione  per la costruzione e
l'esercizio   di   terminali  di  rigassificazione  di  gas  naturale
liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e
all'esercizio  di  terminali  di  rigassificazione  di  gas  naturale
liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacita'
dei  terminali  esistenti,  sono rilasciati a seguito di procedimento
unico  ai  sensi  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e del mare e con il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e d'intesa con la
regione  interessata,  previa  valutazione  di  impatto ambientale ai
sensi  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento
di  autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni
dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione,
ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.
241,  e  successive  modificazioni,  sostituisce ogni autorizzazione,
concessione  o  atto  di assenso comunque denominato, ivi compresi la
concessione  demaniale  e  il  permesso  di costruire, fatti salvi la
successiva  adozione  e  l'aggiornamento  delle  relative  condizioni
economiche  e  tecnico-  operative da parte dei competenti organi del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2.  L'autorizzazione  di  cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini
urbanistici  ed  edilizi,  fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme   di   sicurezza,   ogni   altra  autorizzazione,  concessione,
approvazione,  parere e nulla osta comunque denominati necessari alla
realizzazione  e  all'esercizio  dei terminali di rigassificazione di
gas  naturale  liquefatto  e delle opere connesse o all'aumento della
capacita'   dei   terminali   esistenti.   L'intesa  con  la  regione
costituisce  variazione  degli  strumenti urbanistici vigenti o degli
strumenti  di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o
sopraordinati  alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il
rilascio   della   autorizzazione,   ai  fini  della  verifica  della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il
parere  motivato  degli  enti  locali  nel cui territorio ricadono le
opere da realizzare.
  3.  Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in
area  portuale  o  in  area  terrestre  ad  essa  contigua  e la loro
realizzazione  comporti  modifiche  sostanziali  del piano regolatore
portuale,   il  procedimento  unico  di  cui  al  comma  1  considera
contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale
e  il  progetto  di  terminale  di'  rigassificazione  e  il relativo
complessivo  provvedimento  e'  reso anche in mancanza del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma
3,   della   legge  28  gennaio  1994,  n.  84.  Negli  stessi  casi,
l'autorizzazione  di  cui  al comma 1 e' rilasciata di concerto anche
con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce
anche approvazione della variante del piano regolatore portuale".
  32.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano,  su
richiesta  del  proponente,  da  presentare entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, ai procedimenti
amministrativi in corso alla medesima data.
  33. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' abrogato,
fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di
entrata  in vigore della presente legge per i quali non e' esercitata
l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo.
  34.  I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 239, sono sostituiti dai seguenti:
  "77.  Il  permesso  di  ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in
terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive  modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento
unico  al  quale  partecipano  le amministrazioni statali e regionali
interessate,  svolto  nel  rispetto dei principi di semplificazione e
con  le  modalita'  di  cui  alla  legge  7 agosto 1990, n. 241. Esso
consente  lo  svolgimento  di attivita' di prospezione consistente in
rilievi  geologici,  geofisici  e  geochimici, eseguiti con qualunque
metodo  o  mezzo,  e  ogni  altra operazione volta al rinvenimento di
giacimenti,  escluse  le  perforazioni  dei  pozzi  esplorativi.  Del
rilascio  del  permesso  di  ricerca  e' data comunicazione ai comuni
interessati.
  78.  L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla
costruzione  degli  impianti  e  delle  opere  necessari, delle opere
connesse  e  delle  infrastrutture  indispensabili  all'attivita'  di
perforazione,  che sono dichiarati di pubblica utilita', e' concessa,
previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del
permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per
gli   idrocarburi   e  la  geotermia  competente,  a  seguito  di  un
procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali
interessati,  svolto  nel  rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
  79.  Il  permesso  di  ricerca  di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare,  di  cui  all'articolo  6  della  legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive  modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento
unico  al  quale  partecipano le amministrazioni statali interessate,
svolto  nel  rispetto  dei  principi  di  semplificazione  e  con  le
modalita'  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo
svolgimento  di  attivita'  di  prospezione  consistente  in  rilievi
geologici,  geofisici  e  geochimici, eseguiti con qualunque metodo o
mezzo,  e  ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti,
escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
  80.  L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla
costruzione  degli  impianti  e  delle  opere  necessari, delle opere
connesse  e  delle  infrastrutture  indispensabili  all'attivita'  di
perforazione  e'  concessa, previa valutazione di impatto ambientale,
su  istanza  del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79,
da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la
geotermia competente.
  81.  Nel  caso in cui l'attivita' di prospezione di cui al comma 79
non  debba  essere  effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi
titolo  protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di
tutela  biologica  o  di  tutela  archeologica,  in  virtu'  di leggi
nazionali  o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa
e'  sottoposta  a  verifica  di assoggettabilita' alla valutazione di
impatto  ambientale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  82.  Alle  autorizzazioni  di  cui  al  comma  78  si  applicano le
disposizioni  dell'articolo  8, comma 1, del decreto- legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
  82-bis.  Qualora  le opere di cui al comma 78 comportino variazione
degli  strumenti  urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui
al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
  82-ter.  La  concessione  di  coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi,  di  cui  all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive  modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del
comma  7,  lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei
principi  di  semplificazione  e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto  1990,  n.  241.  Con  decreto  dei  Ministri  dello  sviluppo
economico,  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare sono individuate le attivita'
preliminari  che  non  comportano  effetti significativi e permanenti
sull'ambiente  che,  in  attesa della determinazione conclusiva della
conferenza   di   servizi,  l'Ufficio  nazionale  minerario  per  gli
idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare.
  82-quater.   La  concessione  di  coltivazione  di  idrocarburi  in
terraferma  costituisce  titolo  per  la costruzione degli impianti e
delle  opere  necessari,  degli  interventi  di modifica, delle opere
connesse  e  delle  infrastrutture  indispensabili all'esercizio, che
sono  considerati  di  pubblica  utilita' ai sensi della legislazione
vigente.
  82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino
variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione
di   cui   al   medesimo  comma  82-quater  ha  effetto  di  variante
urbanistica.  Nel  procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter,
e'  indetta  la  conferenza  di servizi ai sensi della legge 7 agosto
1990,   n.  241,  nell'ambito  della  quale  si  considera  acquisito
l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se
il  suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la
volonta'.
  82-  sexies.  Le  attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni
degli   impianti   di   coltivazione   di  idrocarburi,  compresa  la
perforazione,   se   effettuate   a  partire  da  opere  esistenti  e
nell'ambito  dei  limiti  di produzione ed emissione dei programmi di
lavoro  gia'  approvati,  sono  soggette ad autorizzazione rilasciata
dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia".
  35.   Le   disposizioni  di  cui  ai  commi  da  77  a  82-  sexies
dell'articolo  1  della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti
dal   comma   34   del  presente  articolo,  si  applicano  anche  ai
procedimenti  in  corso alla data di entrata in vigore della presente
legge,  nonche'  ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti,
eccetto  quelli  per  i  quali  sia  completata  la  procedura per il
rilascio dell'intesa da parte della regione competente.
  36.  Il  Comitato  centrale  metrico  istituito dall'articolo 7 del
regio  decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, e'
soppresso.
  37.  Laddove per disposizione di legge o di regolamento e' previsto
che  debba  essere  acquisito il parere tecnico del Comitato centrale
metrico,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo' chiedere un
parere   facoltativo   agli  istituti  metrologici  primari,  di  cui
all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti
universitari,  con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.
  38.  Lo  svolgimento  di  attivita'  di  analisi  e statistiche nel
settore  dell'energia,  previste  dalla  proposta  di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonche' l'avvio
e  il monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  dell'attuazione della strategia energetica
nazionale di cui all'articolo 7 del decreto- legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il
limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si
provvede,   per   l'anno   2009,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del
decreto-   legge   29   novembre   2004,   n.  282,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  39.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto   1997,   n.  281,  emana  un  decreto  volto  a  definire  le
prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione
di  calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati
al  riscaldamento  e  alla  climatizzazione  di  edifici,  per cui e'
necessaria la sola dichiarazione di inizio attivita'.
  40. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
e' sostituito dal seguente:
  "1.  L'esecuzione  dei  pozzi  di  profondita' fino a 400 metri per
ricerca,  estrazione  e utilizzazione di acque calde, comprese quelle
sgorganti  da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore
a  2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia
elettrica  con  impianti  a  ciclo  binario  ad  emissione  nulla, e'
autorizzata   dalla   regione   territorialmente  competente  con  le
modalita'  previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775".
  41.  All'articolo  1  della  legge  9  dicembre  1986, n. 896, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al  comma  4,  le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite
dalle seguenti: "15 gradi centigradi";
   b) al  comma  5,  le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite
dalle seguenti: "15 gradi centigradi".
  42.  All'articolo  12  del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  "4-bis.  Per  la  realizzazione di impianti alimentati a biomassa e
per  impianti  fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita' e le
procedure  conseguenti  per  le  opere  connesse,  il proponente deve
dimostrare   nel   corso   del   procedimento,   e   comunque   prima
dell'autorizzazione,  la  disponibilita'  del suolo su cui realizzare
l'impianto".
  43.  All'allegato  IV  alla Parte seconda del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) al  numero  2,  lettera c), dopo le parole: "energia, vapore ed
acqua  calda"  sono  aggiunte  le  seguenti: "con potenza complessiva
superiore a 1 MW";
   b) al  numero  2,  lettera  e),  dopo le parole: "sfruttamento del
vento"  sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore
a 1 MW".
  44.  Il  secondo  periodo  del comma 4 dell'articolo 12 del decreto
legislativo  29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, e'
soppresso.
  45.  Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, e' sostituito dal seguente:
  "2.  Nell'ambito  della  disciplina  di  cui  al comma 1, l'energia
elettrica  prodotta puo' essere remunerata a condizioni economiche di
mercato  per  la  parte  immessa  in  rete  e  nei  limiti del valore
eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia".
  46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalita' di incremento
della   produzione   di   energia   elettrica  da  fonti  rinnovabili
sull'intero  territorio  nazionale  nel  rispetto  delle attribuzioni
costituzionali  delle  regioni, l'articolo 9-ter del decreto- legge 6
novembre  2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di
incenerimento  dei  rifiuti  urbani).  -  1.  Ai fini di prevenire le
emergenze  nel  settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire
al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e
di   incrementare   la  produzione  di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili,  nel  rispetto  delle attribuzioni delle regioni e della
normativa  europea sulla gestione dei rifiuti, e' istituita la Cabina
di  regia  nazionale  per  il coordinamento dei piani regionali degli
inceneritori    dei   rifiuti   urbani   residuati   dalla   raccolta
differenziata,  la  cui  organizzazione  e  il cui funzionamento sono
disciplinati  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico  e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando allo
scopo  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili a
legislazione vigente".
  47.  Al  fine  di  contribuire  al  raggiungimento  degli obiettivi
derivanti  dal  Protocollo  di  Kyoto  e per il miglior perseguimento
delle  finalita'  di incremento della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile
2006,  n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  E'  istituito  il  Comitato  nazionale  per  la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita'
di  progetto  del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3.
Il  Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare  che  ne  assicura  l'adeguato supporto
logistico e organizzativo";
   b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
  "l-bis.  Il  Comitato  di  cui  al  comma  1  svolge la funzione di
Autorita' nazionale competente";
   c) al comma 2, la lettera t-quater) e' sostituita dalla seguente:
  "t-quater)    svolgere   attivita'   di   supporto   al   Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare attraverso la
partecipazione,   con   propri  componenti  all'uopo  delegati,  alle
riunioni   del  Comitato  di  cui  all'articolo  23  della  direttiva
2003/87/CE  e  alle  riunioni  in  sede  comunitaria o internazionale
concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto";
   d) al comma 2-bis, alinea, le parole: "svolge, altresi', attivita'
di  indirizzo  al fine di coordinare" sono sostituite dalle seguenti:
"propone  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare";
   e) il comma 5-ter e' abrogato.



                              Art. 28.
              (Ridefinizione dei poteri dell'Autorita'
                  per l'energia elettrica e il gas)

  1.  All'articolo  2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
e'   aggiunto,   in   fine,  il  seguente  periodo:  "Per  i  settori
dell'energia  elettrica  e  del  gas,  al  fine di tutelare i clienti
finali  e  di  garantire  mercati  effettivamente  concorrenziali, le
competenze ricomprendono tutte le attivita' della relativa filiera".
  2. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e'
aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "L'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed
i)  del  comma  3,  entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni
parlamentari   competenti   sullo   stato  del  mercato  dell'energia
elettrica   e   del  gas  naturale  e  sullo  stato  di  utilizzo  ed
integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
  3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas  provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  4.  Alla  lettera  c)  del  comma 20 dell'articolo 2 della legge 14
novembre  1995,  n. 481, le parole: "lire 50 milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 2.500".



                              Art. 29.
                 (Agenzia per la sicurezza nucleare)

  1.  E'  istituita  l'Agenzia  per  la sicurezza nucleare. L'Agenzia
svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di  autorita'  nazionale  per la
regolamentazione  tecnica,  il  controllo  e l'autorizzazione ai fini
della  sicurezza  delle  attivita'  concernenti gli impieghi pacifici
dell'energia  nucleare,  la  gestione  e  la sistemazione dei rifiuti
radioattivi  e  dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di
produzione  di  elettricita' sia da attivita' mediche ed industriali,
la  protezione  dalle  radiazioni, nonche' le funzioni e i compiti di
vigilanza  sulla  costruzione,  l'esercizio  e  la salvaguardia degli
impianti  e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e
la logistica.
  2.  L'Agenzia e' composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento
nucleare,  rischio  tecnologico  e  industriale  dell'ISPRA  e  dalle
risorse  dell'Ente  per  le  nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA),   attualmente   preposte   alle   attivita'   di   competenza
dell'Agenzia che le verranno associate.
  3.  L'Agenzia  svolge  le  funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o
maggiori  oneri  ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e
nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente di cui al comma 17.
  4.    L'Agenzia   vigila   sulla   sicurezza   nucleare   e   sulla
radioprotezione  nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a
livello   nazionale,  comunitario  e  internazionale,  applicando  le
migliori  efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell'ambito di
priorita' e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto
del  diritto alla salute e all'ambiente ed in ossequio ai principi di
precauzione  suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia presenta
annualmente  al  Parlamento  una  relazione sulla sicurezza nucleare.
L'Agenzia  mantiene  e  sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di
altri   Paesi  e  con  le  organizzazioni  europee  e  internazionali
d'interesse   per   lo  svolgimento  dei  compiti  e  delle  funzioni
assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.
  5.  L'Agenzia  e'  la  sola autorita' nazionale responsabile per la
sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:
   a) le  autorizzazioni  rilasciate  da amministrazioni pubbliche in
riferimento  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  sono soggette al
preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;
   b) l'Agenzia  ha la responsabilita' del controllo e della verifica
ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;
   c) l'Agenzia  svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e
loro  infrastrutture,  al  fine  di  assicurare  che le attivita' non
producano  rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni
di esercizio siano rispettate;
   d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni,
sono  legittimati  ad  accedere  agli  impianti  e  ai  documenti e a
partecipare alle prove richieste;
   e) ai  fini  della  verifica  della  sicurezza e delle garanzie di
qualita',  l'Agenzia  richiede ai soggetti responsabili del progetto,
della  costruzione  e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonche'
delle   infrastrutture   pertinenziali,   la  trasmissione  di  dati,
informazioni e documenti;
   f) l'Agenzia  emana  e  propone  regolamenti, standard e procedure
tecniche  e  pubblica  rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie,
anche  in  conformita' alla normativa comunitaria e internazionale in
materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
   g) l'Agenzia   puo'  imporre  prescrizioni  e  misure  correttive,
diffidare  i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza
dei  propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte
dei  medesimi  soggetti  alle richieste di esibizione di documenti ed
accesso  agli  impianti  o  a  quelle  connesse all'effettuazione dei
controlli,  ovvero  nel  caso  in  cui  le informazioni o i documenti
acquisiti   non   siano  veritieri,  irrogare,  salvo  che  il  fatto
costituisca  reato,  sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di
euro,  nonche'  disporre  la  sospensione delle attivita' di cui alle
autorizzazioni  e  proporre alle autorita' competenti la revoca delle
autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto
dall'articolo  16  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.  Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono
versati,  per  il  funzionamento  dell'Agenzia  stessa,  al  conto di
tesoreria  unica,  ad  essa  intestato, da aprire presso la tesoreria
dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo 1, primo comma, della legge 29
ottobre    1984,    n.    720.    L'Agenzia    comunica   annualmente
all'Amministrazione  vigilante  e  al Ministero dell'economia e delle
finanze  gli  importi  delle  sanzioni complessivamente incassati. Il
finanziamento  ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di
cui  ai  commi  17  e 18 del presente articolo e' corrispondentemente
ridotto per pari importi. L'Agenzia e' tenuta a versare, nel medesimo
esercizio,  anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attivita',
all'entrata   del  bilancio  dello  Stato  le  somme  rivenienti  dal
pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del
finanziamento  ordinario  annuale ad essa riconosciuto a legislazione
vigente;
   h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti
sulla  popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti
alle   operazioni  degli  impianti  nucleari  ed  all'utilizzo  delle
tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;
   i) l'Agenzia  definisce  e  controlla  le procedure che i titolari
dell'autorizzazione  all'esercizio  o allo smantellamento di impianti
nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono
adottare  per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali
nucleari  irraggiati  e  lo smantellamento degli impianti a fine vita
nel   rispetto   dei   migliori   standard   internazionali,  fissati
dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (ATEA);
   l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio
di procedure sanzionatone.
  6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia puo' avvalersi,
previa  la  stipula  di  apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori
oneri  per  la  finanza  pubblica, della collaborazione delle agenzie
regionali per l'ambiente.
  7.  Per  l'esercizio  delle  attivita'  connesse ai compiti ed alle
funzioni  dell'Agenzia,  gli  esercenti  interessati  sono  tenuti al
versamento  di  un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi
effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il
Ministro  dello  sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
  8.  L'Agenzia  e'  organo  collegiale  composto dal presidente e da
quattro  membri.  I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto
del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  designa  il
presidente  dell'Agenzia,  due  membri  sono  designati  dal Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare e due dal
Ministro  dello  sviluppo  economico.  Prima  della deliberazione del
Consiglio   dei  ministri,  le  competenti  Commissioni  parlamentari
esprimono  il  loro  parere  e  possono procedere all'audizione delle
persone   individuate.  In  nessun  caso  le  nomine  possono  essere
effettuate  in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette
Commissioni.  Il  presidente  e i membri dell'Agenzia sono scelti tra
persone   di  indiscusse  moralita'  e  indipendenza,  di  comprovata
professionalita'  ed  elevate qualificazione e competenza nel settore
della  tecnologia  nucleare,  della gestione di impianti tecnologici,
della   sicurezza   nucleare,  della  radioprotezione,  della  tutela
dell'ambiente  e  della  sicurezza sanitaria. La carica di componente
dell'Agenzia  e'  incompatibile  con incarichi politici elettivi, ne'
possono  essere  nominati  componenti coloro che abbiano interessi di
qualunque  natura  in  conflitto  con  le  funzioni  dell'Agenzia. Il
Governo  trasmette  annualmente  al  Parlamento  una  relazione sulla
sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia.
  9.   Il   presidente   dell'Agenzia  ha  la  rappresentanza  legale
dell'Agenzia,  ne  convoca  e  presiede le riunioni. Per la validita'
delle  riunioni  e'  richiesta la presenza del presidente e di almeno
due  membri.  Le  decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei
presenti.
  10.  Sono  organi  dell'Agenzia  il  presidente  e  il collegio dei
revisori  dei conti. Il direttore generale e' nominato collegialmente
dall'Agenzia  all'unanimita' dei suoi componenti e svolge funzioni di
direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei
revisori  dei  conti,  nominato  dal  Ministro  dell'economia e delle
finanze,  e'  composto  da  tre  componenti effettivi, di cui uno con
funzioni  di  presidente  scelto tra dirigenti del Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze,  e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei
conti   vigila,  ai  sensi  dell'articolo  2403  del  codice  civile,
sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarita' della gestione.
  11.  I  compensi  spettanti  ai  componenti dell'Agenzia e dei suoi
organi  sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con  il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del
mare  e  con  il  Ministro  dello sviluppo economico. Con il medesimo
decreto  e'  definita  e  individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli
oneri  derivanti  dall'attuazione del presente comma sono coperti con
le risorse dell'ISPRA e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del
comma 18.
  12.  Gli  organi  dell'Agenzia e i suoi componenti durano in carica
sette anni.
  13.  A  pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il
direttore   generale   non   possono   esercitare,   direttamente   o
indirettamente,  alcuna  attivita'  professionale  o  di  consulenza,
essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi  elettivi  o  di  rappresentanza  nei partiti politici, ne'
avere  interessi  diretti  o  indiretti  nelle  imprese  operanti nel
settore.  I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati
fuori  ruolo  o  in  aspettativa,  in  ogni  caso  senza assegni, per
l'intera durata dell'incarico.
  14.  Per  almeno  dodici  mesi  dalla  cessazione dell'incarico, il
presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono
intrattenere,    direttamente    o    indirettamente,   rapporti   di
collaborazione,  di  consulenza  o di impiego con le imprese operanti
nel  settore  di  competenza,  ne'  con  le relative associazioni. La
violazione  di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca
reato,   con   una   sanzione   amministrativa   pecuniaria  pari  ad
un'annualita'     dell'importo     del    corrispettivo    percepito.
All'imprenditore  che  abbia  violato  tale  divieto  si  applica  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  allo  0,5  per  cento del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro  10  milioni,  e,  nei casi piu' gravi o quando il comportamento
illecito  sia  stato  reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I
limiti  massimo  e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il
tasso  di  variazione  annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
  15.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione    e   l'innovazione,   e'   approvato   lo   statuto
dell'Agenzia,  che  stabilisce  i  criteri  per  l'organizzazione, il
funzionamento,  la  regolamentazione  e  la vigilanza della stessa in
funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.
  16.  Entro  tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma  15  e  secondo  i  criteri  da esso stabiliti, con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con   il   Ministro   dello   sviluppo  economico,  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  e'  approvato  il regolamento che
definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.
  17.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e  del  mare  sono  individuate  le  risorse di personale
dell'organico   del  Dipartimento  nucleare,  rischio  tecnologico  e
industriale  dell'ISPRA,  che  verranno  trasferite  all'Agenzia  nel
limite  di  50  unita'.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  sono  individuate  le  risorse  di personale dell'organico
dell'ENEA  e  di  sue  societa'  partecipate, che verranno trasferite
all'Agenzia  nel  limite  di  50  unita'.  Il  personale  conserva il
trattamento   giuridico   ed  economico  in  godimento  all'atto  del
trasferimento.   Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e  l'innovazione,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono
trasferite   all'Agenzia   le  risorse  finanziarie,  attualmente  in
dotazione  alle  amministrazioni  cedenti,  necessarie alla copertura
degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando
in   ogni  caso  l'invarianza  della  spesa  mediante  corrispondente
riduzione  delle  autorizzazioni  di spesa di cui al comma 18. Con lo
stesso  decreto  sono  apportate  le  corrispondenti  riduzioni della
dotazione organica delle amministrazioni cedenti.
  18.  Nelle  more dell'avvio dell'ordinaria attivita' dell'Agenzia e
del  conseguente  afflusso  delle  risorse  derivanti dai diritti che
l'Agenzia  e' autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle
prestazioni  di  cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento
dell'Agenzia,  determinati  in  500.000  euro  per  l'anno  2009 e in
1.500.000  euro  per  ciascuno  degli  anni 2010 e 2011, si provvede,
quanto  a  250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno
degli   anni   2010   e   2011,   mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  38 del decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come
rideterminata  dalla  Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008,
n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per
ciascuno  degli  anni  2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui alla legge 25 agosto 1991, n.
282,  come  rideterminata  dalla  Tabella  C  allegata  alla legge 22
dicembre 2008, n. 203.
  19.   Per  l'amministrazione  e  la  contabilita'  dell'Agenzia  si
applicano  le  disposizioni  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  27  febbraio  2003,  n.  97. I bilanci
preventivi,   le  relative  variazioni  e  i  conti  consuntivi  sono
trasmessi  al  Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto
della  gestione finanziaria e' approvato entro il 30 aprile dell'anno
successivo  ed  e'  soggetto  al  controllo della Corte dei conti. Il
bilancio  preventivo  e il rendiconto della gestione finanziaria sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
  20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma
16,  le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per
effetto  del  presente  articolo  continuano ad essere esercitate dal
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia
per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  gia'
disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.    300,   e   successive   modificazioni,   o   dall'articolazione
organizzativa  dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con
il  decreto  di  cui  all'articolo 28, comma 3, del decreto- legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133.  Sono  fatti  salvi  gli  atti  adottati  e i
procedimenti   avviati   o   conclusi  dallo  stesso  Dipartimento  o
dall'articolazione  di  cui  al precedente periodo sino alla medesima
data.
  21.  L'Agenzia  puo'  essere  sciolta per gravi e motivate ragioni,
inerenti  al  suo  corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi
fini  istituzionali,  con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, e' nominato un commissario straordinario,
per  un  periodo  non  superiore  a  diciotto  mesi,  che esercita le
funzioni  del  presidente  e  dei  membri dell'Agenzia, eventualmente
coadiuvato da due vice commissari.
  22.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



                              Art. 30.
          (Misure per l'efficienza del settore energetico)

  1.  La  gestione economica del mercato del gas naturale e' affidata
in  esclusiva  al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il
mercato del gas naturale secondo criteri di neutralita', trasparenza,
obiettivita',  nonche'  di concorrenza. La disciplina del mercato del
gas  naturale,  predisposta dal Gestore, e' approvata con decreto del
Ministro  dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni
parlamentari e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
  2.  Il  Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, assume la gestione delle
offerte  di  acquisto  e  di  vendita  del  gas naturale e di tutti i
servizi connessi secondo criteri di merito economico.
  3.  Le  garanzie  a  copertura  delle  obbligazioni  assunte  dagli
operatori  ammessi  ai  mercati organizzati e gestiti dal Gestore del
mercato  elettrico,  in  qualunque  forma prestate,non possono essere
distratte  dalla destinazione prevista, ne' essere soggette ad azioni
ordinarie,  cautelari  o  conservative  da  parte  dei  creditori dei
singoli  partecipanti  o  del Gestore del mercato elettrico, anche in
caso  di  apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti
dell'ammontare  garantito, la compensazione legale e giudiziale e non
puo' essere pattuita la compensazione volontaria.
  4.  Il  Gestore  del  mercato  elettrico definisce le modalita' e i
tempi di escussione delle garanzie prestate nonche' il momento in cui
i  contratti  conclusi  sui mercati, la compensazione e i conseguenti
pagamenti   diventano   vincolanti  tra  i  partecipanti  ai  mercati
organizzati  e  gestiti  dal  Gestore  e, nel caso di apertura di una
procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai
terzi,  compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna
azione,   compresa   quella   di   nullita',   puo'  pregiudicare  la
definitivita'  di  cui al periodo precedente. Le societa' di gestione
di  sistemi  di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico
delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni,  possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia
e  liquidazione  anche  con  riferimento  ai contratti conclusi nelle
piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del
presente comma.
  5.  Al  fine  di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti
finali  del  settore  del gas, la societa' Acquirente unico Spa quale
fornitore di ultima istanza garantisce la fornitura di gas ai clienti
finali  domestici  con  consumi  annui  fino  a 200.000 metri cubi in
condizioni di continuita', sicurezza ed efficienza del servizio.
  6.  Al  fine di garantire la competitivita' dei clienti industriali
finali    dei    settori   dell'industria   manifatturiera   italiana
caratterizzati  da  elevato e costante utilizzo di gas, il Governo e'
delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  un  decreto  legislativo  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi:
   a) procedere  alla  revisione  delle norme previste ai commi 2 e 3
dell'articolo  19  del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al
fine   di   rendere   il   mercato   del  gas  naturale  maggiormente
concorrenziale;
   b) definire  misure che promuovano l'incontro della domanda di gas
dei  clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta,
al  fine  di  garantire  l'effettivo trasferimento dei benefici della
concorrenzialita'  del  mercato  anche  agli  stessi  clienti  finali
industriali.
  7.  Entro  nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  lo  schema  del  decreto  legislativo  di  cui  al comma 6 e'
trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione del parere da parte delle
competenti   Commissioni  parlamentari.  In  caso  di  ritardo  nella
trasmissione, il termine per l'esercizio della delega e' differito di
un periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente
i  tre  mesi  dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma 6. Le
competenti   Commissioni   parlamentari  esprimono  il  parere  entro
sessanta  giorni  dalla  data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione  del parere decorra inutilmente, il decreto legislativo
puo' comunque essere emanato.
  8.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente   legge,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai
quali  si  attiene  la  societa'  Acquirente  unico  Spa  al  fine di
salvaguardare  la sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti
di gas per i clienti finali di cui al comma 5. Con successivo decreto
del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e'  stabilita  la  data di
assunzione  da  parte  della  societa'  Acquirente  unico  Spa  della
funzione  di  garante  della fornitura di gas per i clienti finali di
cui al medesimo comma 5.
  9.  Al  fine  di  elevare  il  livello  di  concorrenza del mercato
elettrico nella regione Sardegna, l'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello
sviluppo  economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare
l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione
di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione
di  capacita'  produttiva  virtuale  sino alla completa realizzazione
delle   infrastrutture   energetiche  di  integrazione  con  la  rete
nazionale.
  10.  Trascorsi  novanta  giorni dall'avvio del meccanismo di cui al
comma  9,  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas determina le
modalita'   per   la   cessazione,   entro   il   31  dicembre  2009,
dell'applicazione  delle  condizioni  tariffarie  per le forniture di
energia  elettrica  di  cui  ai  commi  11  e 12 dell'articolo 11 del
decreto-  legge  14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
  11.  Il  regime  di  sostegno previsto per la cogenerazione ad alto
rendimento  di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto  legislativo  8  febbraio 2007, n. 20, e' riconosciuto per un
periodo  non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza
entrata  in  esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo
decreto  legislativo,  a  seguito  di nuova costruzione o rifacimento
nonche'  limitatamente  ai  rifacimenti  di  impianti  esistenti.  Il
medesimo  regime di sostegno e' riconosciuto sulla base del risparmio
di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul
sito  di produzione, assicurando che il valore economico dello stesso
regime   di  sostegno  sia  in  linea  con  quello  riconosciuto  nei
principali  Stati  membri  dell'Unione  europea al fine di perseguire
l'obiettivo   dell'armonizzazione   ed   evitare   distorsioni  della
concorrenza.  Con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  sono  definiti i criteri e le modalita' per il riconoscimento
dei  benefici  di cui al presente comma e all'articolo 14 del decreto
legislativo  8  febbraio 2007, n. 20, garantendo la non cumulabilita'
delle forme incentivanti.
  12.  Sono prorogati di un anno i termini previsti dall'articolo 14,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20,  per  l'entrata  in esercizio degli impianti di cogenerazione, al
fine  di  salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1,
comma  71,  della  legge 23 agosto 2004, n. 239. Per effetto di detta
proroga,  i  diritti  acquisiti  da  soggetti  titolari  di  impianti
realizzati,  o  in fase di realizzazione, in attuazione dell'articolo
1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al
31 dicembre 2006, sono fatti salvi purche' i medesimi impianti:
   a) siano  gia'  entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra
la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la
data del 31 dicembre 2006;
   b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della
legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006
ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009;
   c) entrino  in  esercizio  entro  il  31  dicembre 2009, purche' i
lavori  di  realizzazione  siano  stati effettivamente iniziati prima
della data del 31 dicembre 2006.
  13.  All'articolo  2,  comma  152, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assegnati dopo il
31 dicembre 2007". All'articolo 2, comma 173, della medesima legge n.
244  del  2007,  dopo  le  parole:  "enti  locali"  sono  inserite le
seguenti: "o regioni".
  14.  Alla  lettera  d)  del numero 1 della sezione 4 della parte II
dell'allegato  X  alla  Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152,  dopo  le  parole:  "esclusivamente  meccanica"  sono
inserite  le  seguenti:"e  dal  trattamento  con aria, vapore o acqua
anche surriscaldata".
  15.  In  conformita'  a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, con
decreto   del   Ministro   dello   sviluppo  economico,  su  proposta
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  e' aggiornato
trimestralmente  il  valore  della  componente  del  costo evitato di
combustibile  di  cui al provvedimento del Comitato interministeriale
dei  prezzi  n.  6/92  del  29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  109  del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino
alla  fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti
sono  effettuati  sulla  base di periodi trimestrali di registrazione
delle  quotazioni  dei  prodotti  del  paniere  di  riferimento della
componente  convenzionale  relativa al valore del gas naturale di cui
al punto 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  n.  154/08  del  21  ottobre  2008  per tener conto delle
dinamiche  di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresi' conto
dell'evoluzione  dell'efficienza  di  conversione  e fermi restando i
criteri  di  calcolo  del  costo  evitato di combustibile di cui alla
deliberazione  della  medesima  Autorita'  n.  249/06 del 15 novembre
2006.
  16.  Per  gli  impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ai
sensi della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia
e   delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico,   sono   stabilite  norme  per  la  semplificazione  degli
adempimenti  relativi all'installazione dei dispositivi e alle misure
di  carattere  fiscale e per la definizione di procedure semplificate
in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e
fiscali.
  17.  Il  decreto  di  cui  al  comma  16 non deve comportare minori
entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma
8,  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas definisce entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e
le   modalita'   per   l'assegnazione  delle  risorse  interrompibili
istantaneamente  e  interrompibili  con  preavviso,  da assegnare con
procedure  di  gara  a  ribasso,  cui  partecipano  esclusivamente le
societa'  utenti  finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti
dall'applicazione     del     presente     comma    sono    destinate
all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in
capo  agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge.
  19.  I  clienti  finali  che  prestano servizi di interrompibilita'
istantanea o di emergenza sono esentati, relativamente ai prelievi di
energia  elettrica  nei  siti che hanno contrattualizzato una potenza
interrompibile  non  inferiore  a  40 MW per sito e solo per la quota
parte  sottesa  alla  potenza  interrompibile,  dall'applicazione dei
corrispettivi  di  cui  agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
n. 111/06 del 9 giugno 2006.
  20.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas propone
al  Ministro  dello  sviluppo  economico  adeguati  meccanismi per la
risoluzione  anticipata  delle  convenzioni CIP 6/92, da disporre con
decreti  del  medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente
aderiscono  a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione
anticipata   da   liquidare  ai  produttori  aderenti  devono  essere
inferiori  a  quelli  che  si  realizzerebbero nei casi in cui non si
risolvano le convenzioni.
  21. La validita' temporale dei bolli metrici e della marcatura "CE"
apposti  sui  misuratori  di  gas con portata massima fino a 10 metri
cubi/h   e'   di  quindici  anni,  decorrenti  dall'anno  della  loro
apposizione,   in   sede   di   verificazione  o  accertamento  della
conformita' prima della loro immissione in commercio.
  22.  Con  proprio  decreto  di natura non regolamentare il Ministro
dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica
e  il gas, puo' stabilire una maggiore validita' temporale rispetto a
quella  di  cui al comma 21, comunque non superiore a venti anni, per
particolari  tipologie  di  misuratori di gas che assicurano maggiori
efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente
installati in prevalenza.
  23.  Non  puo'  essere  apposto  un  nuovo  bollo recante l'anno di
verificazione  o  di  fabbricazione  o di apposizione della marcatura
"CE"  ai  misuratori  di  gas sottoposti a verificazione dopo la loro
riparazione o rimozione.
  24.  Con  decreto  di  natura  non regolamentare, il Ministro dello
sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie
di  misuratori  e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le
modalita'  di  individuazione  dell'anno  di  apposizione  dei  bolli
metrici e della marcatura "CE".
  25.  Ai  fini  di  una graduale applicazione della prescrizione sul
limite   temporale  dei  bolli  metrici,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica   e  il  gas  stabilisce,  con  proprio  provvedimento,  le
modalita'  e  i  tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori
volumetrici  di  gas  a  pareti  deformabili  soggetti  a  rimozione,
assicurando  che  i  costi  dei  misuratori da sostituire non vengano
posti  a  carico dei consumatori ne' direttamente ne' indirettamente.
Al  fine  di consentire l'innovazione tecnologica del parco contatori
gas, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas potra' prevedere la
sostituzione  dei  misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili
mediante     contatori    elettronici    che    adottino    soluzioni
tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione, che
assicurino   vantaggi   ai  consumatori  finali  quali  una  maggiore
informazione  al  cliente  circa l'andamento reale dei propri consumi
nonche'  riduzioni  tariffarie  conseguenti ai minori costi sostenuti
dalle  imprese.  Con  il  medesimo  provvedimento sono determinate le
sanzioni  amministrative  pecuniarie che l'Autorita' puo' irrogare in
caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo
2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
  26.  Al  comma  1 dell'articolo 23-bis del decreto- legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono fatte
salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
e  dell'articolo  46-bis  del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
in  materia di distribuzione di gas naturale. Gli ambiti territoriali
minimi  di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati
dal  Ministro  dello  sviluppo economico, di concerto con il Ministro
per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e
successive  modificazioni, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas,  tenendo  anche  conto  delle interconnessioni degli impianti di
distribuzione  e  con riferimento alle specificita' territoriali e al
numero  dei  clienti  finali.  In  ogni caso l'ambito non puo' essere
inferiore al territorio comunale".
  27.  Al  fine  di  garantire  e migliorare la qualita' del servizio
elettrico  ai  clienti  finali collegati, attraverso reti private con
eventuale  produzione  interna, al sistema elettrico nazionale di cui
all'articolo  2  del  decreto  legislativo  16  marzo 1999, n. 79, il
Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri
per  la  definizione  dei rapporti intercorrenti fra il gestore della
rete,  le  societa'  di distribuzione in concessione, il proprietario
delle  reti  private  ed  il  cliente  finale  collegato a tali reti.
L'Autorita'   per   l'energia   elettrica  e  il  gas  e'  incaricata
dell'attuazione  dei  suddetti  criteri al fine del contemperamento e
della  salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla
necessita' di un razionale utilizzo delle risorse esistenti.
  28.  Il  comma  1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 128, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Le  miscele  combustibili  diesel-  biodiesel con contenuto in
biodiesel  inferiore  o  uguale  al  7  per  cento, che rispettano le
caratteristiche del combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN
590  -  Settembre  2008, possono essere immesse in consumo sia presso
utenti  extra rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel
in  misura superiore al 7 per cento possono essere avviate al consumo
solo  presso  utenti extra rete e impiegate esclusivamente in veicoli
omologati per l'utilizzo di tali miscele".
  29.  Nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  3  settembre  2008, n. 156, recante la disciplina per
l'applicazione dell'accisa agevolata sul bio- diesel, il limite del 5
per  cento  del contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 e'
elevato al 7 per cento.



                              Art. 31.
                   (Semplificazione di procedure)

  1.  All'articolo  1,  comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  le  parole: "e al comma 346 del medesimo articolo 1"
sono  sostituite  dalle  seguenti: "e ai commi 346 e 347 del medesimo
articolo 1".



                              Art. 32.
               (Impulso alla realizzazione del mercato
         unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo
               di interconnector con il coinvolgimento
                    di clienti finali energivori)

  1.  Al  fine  di  contribuire  alla realizzazione del mercato unico
dell'energia  elettrica,  la societa' Terna Spa provvede, a fronte di
specifico  finanziamento  da  parte  di soggetti investitori terzi, a
programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei
medesimi  soggetti  uno  o piu' potenziamenti delle infrastrutture di
interconnessione  con  l'estero  nella  forma  di "interconnector" ai
sensi  del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  26  giugno  2003,  nonche'  le  necessarie  opere di
decongestionamento  interno  della rete di trasmissione nazionale, in
modo  che  venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW
della  complessiva  capacita'  di  trasporto  disponibile con i Paesi
esteri,  in  particolare  con  quelli  confinanti  con  il nord dell'
Italia.
  2.   Terna   Spa   comunica  un  elenco  di  massima  di  possibili
infrastrutture  da  realizzare  ai sensi del comma 1 e delle relative
opere  al  Ministro  dello  sviluppo  economico  ed all'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  3.  Entro  sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna Spa
organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che
intendono  sostenere  il  finanziamento  dei  singoli interconnector,
specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6
per il singolo interconnector, le condizioni del contratto di mandato
da  stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la
progettazione  dell'opera  e l'impegno che i medesimi soggetti devono
assumere  a  stipulare  un  successivo  contratto  di  mandato per la
costruzione e l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento
e' subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari
a  venti  anni, dall'accesso a terzi sulla capacita' di trasporto che
tali  infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalita' di cui
al  decreto  del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005.
  4. Ciascun interconnector che ottiene l'esenzione di cui al comma 3
deve   entrare  in  servizio  entro  trentasei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  deldecreto  di  rilascio
dell'esenzione  stessa;  in  difetto,  e' riconosciuto il diritto, da
esercitare  entro  i  sessanta  giorni  successivi  alla scadenza del
suddetto  termine,  a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare
alla  realizzazione  dell'infrastruttura  ed  ai  relativi diritti di
utilizzazione  della  connessa capacita' di trasporto, fermo restando
il  pagamento  degli  oneri gia' sostenuti da Terna Spa in esecuzione
dei contratti di mandato di cui al comma 3.
  5.  In  considerazione dell'impatto che il significativo incremento
della   capacita'   complessiva  di  interconnessione  indotto  dalle
disposizioni  del  presente  articolo  puo'  avere sulla gestione del
sistema  elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle
procedure   concorsuali   di  cui  al  comma  3  possono  partecipare
esclusivamente  clienti finali, anche raggruppati in forma consortile
fra  loro,  che  siano  titolari  di  punti  di prelievo ciascuno con
potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore
di  utilizzazione  della  potenza  impegnata  mediamente nel triennio
precedente non inferiore al 40 per cento escludendo i quindici giorni
di  minori  prelievi  di  energia  elettrica  su  base annua e che si
impegnino  a  riduzioni  del  proprio  prelievo  dalla  rete, secondo
modalita'  definite  da  Terna Spa, nelle situazioni di criticita' in
relazione  al  potenziamento del sistema di interconnessione. Ciascun
cliente  che  soddisfa  i requisiti di cui al precedente periodo puo'
partecipare  alle  procedure  concorsuali  di  cui al comma 3 per una
quota  non  superiore al valore della potenza disponibile complessiva
dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarita' di punti di
prelievo  di cui al presente comma comporta la decadenza dai relativi
diritti,   ferme  restando  le  eventuali  obbligazioni  assunte  nei
confronti di Terna Spa.
  6.  L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti
da  adottare  entro  trenta  giorni  dal  termine  di cui al comma 2,
disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del
contratto  di mandato per la programmazione e la progettazione di cui
al  comma  3  e  fino  alla  messa  in servizio dell'interconnector e
comunque  per  un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei
limiti  della  capacita'  di  trasporto  oggetto  della  richiesta di
esenzione   di   cui   al  comma  3,  degli  eventuali  contratti  di
approvvigionamento  all'estero  di energia elettrica per la fornitura
ai  punti  di  prelievo  dei  clienti finali selezionati. A tal fine,
l'Autorita'   per   l'energia   elettrica   e   il  gas  determina  i
corrispettivi   che  i  clienti  finali  selezionati  sono  tenuti  a
riconoscere,  in  ragione del costo efficiente per la realizzazione e
la  gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa
a   fronte  delle  predette  misure,  individuando  nel  contempo  la
modalita'  di  riequilibrio,  a  favore dei clienti finali diversi da
quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette
misure  nell'  ambito  del  periodo ventennale di esenzione di cui al
comma  3,  nonche'  le  modalita'  per  la  copertura delle eventuali
differenze  maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i
costi  conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di
approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure.
  7.  Per  i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto
di  rinunciare  alla  realizzazione  dell'infrastruttura ai sensi del
comma  4, i provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  di  cui  al  comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di
avvalersi  delle  misure  di  cui  al  medesimo  comma,  a fronte dei
relativi   corrispettivi,   non  oltre  l'esercizio  del  diritto  di
rinuncia.
  8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente
articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione
dei  servizi  di  interrompibilita' istantanea e con preavviso resi a
Terna  Spa  nella  misura  del  20  per cento rispetto agli ammontari
vigenti  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, con
conseguente  riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno
diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni.
Le quote non coperte dei servizi di interrompibilita' a seguito delle
suddette  riduzioni  vengono  eventualmente  riallocate da Terna Spa,
esperita  una  rivalutazione  delle necessita' di sistema, a soggetti
diversi dai predetti clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette
obbligazioni,   i   clienti   finali  selezionati  non  sono  ammessi
all'erogazione  dei  servizi  di  interrompibilita'  istantanea e con
preavviso  eventualmente  richiesti  da Terna Spa che potranno invece
essere  resi,  con  le  medesime  modalita' attualmente in vigore, da
clienti finali diversi da quelli selezionati.
  9.  Terna  Spa  provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione
dei  servizi  di  interrompibilita',  che si rendessero eventualmente
disponibili,  ai  migliori  offerenti selezionati mediante un'asta al
ribasso  a  valere  sul  corrispettivo  per  il  servizio da rendere,
disciplinata  dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas che
opera  per  minimizzare  il  corrispettivo  di dispacciamento imposto
all'utenza   finale  a  remunerazione  del  complessivo  servizio  di
interrompibilita',  anche ai fini della riallocazione di cui al comma
8.



                              Art. 33.
                      (Reti interne di utenza)

  1.  Nelle  more  del  recepimento  nell'ordinamento nazionale della
normativa  comunitaria in materia, e' definita Rete interna di utenza
(RIU)  una  rete  elettrica  il  cui  assetto  e' conforme a tutte le
seguenti condizioni:
   a) e'  una  rete  esistente  alla  data di entrata in vigore della
presente  legge, ovvero e' una rete di cui, alla medesima data, siano
stati  avviati  i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute
tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
   b) connette  unita' di consumo industriali, ovvero connette unita'
di'  consumo  industriali e unita' di produzione di energia elettrica
funzionalmente  essenziali  per  il  processo produttivo industriale,
purche'  esse  siano  ricomprese in aree insistenti sul territorio di
non  piu' di tre comuni adiacenti, ovvero di non piu' di tre province
adiacenti  nel  solo  caso  in  cui  le  unita'  di  produzione siano
alimentate da fonti rinnovabili;
   c) e' una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi,
fermo  restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella
medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di
connessione di terzi;
   d) e' collegata tramite uno o piu' punti di connessione a una rete
con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore
a 120 kV;
   e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della
medesima  rete.  Tale  soggetto  puo'  essere  diverso  dai  soggetti
titolari  delle unita' di consumo o di produzione, ma non puo' essere
titolare  di  concessioni  di  trasmissione  e  dispacciamento  o  di
distribuzione di energia elettrica.
  2.  Ai fini della qualita' del servizio elettrico e dell'erogazione
dei  servizi  di  trasmissione e di distribuzione, la responsabilita'
del  gestore di rete con obbligo di connessione di terzi e' limitata,
nei  confronti  delle unita' di produzione e di consumo connesse alle
RIU,  al  punto di connessione con la rete con obbligo di connessione
di  terzi, ferma restando l'erogazione, da parte della societa' Tenta
Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unita' di produzione
e   di   consumo  connesse  alla  RIU.  Resta  in  capo  al  soggetto
responsabile  della  RIU  il  compito  di  assicurare la sicurezza di
persone e cose, in relazione all'attivita' svolta.
  3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas:
   a) individua  i  casi di cui al comma 1 e li comunica al Ministero
dello sviluppo economico;
   b) stabilisce  le  modalita' con le quali e' assicurato il diritto
dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con
obbligo di connessione di terzi;
   c) fissa  le condizioni alle quali le singole unita' di produzione
e   di   consumo   connesse  nella  RIU  fruiscono  del  servizio  di
dispacciamento;
   d) definisce  le  modalita'  con le quali il soggetto responsabile
della  RIU  provvede  alle  attivita'  di  misura  all'interno  della
medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di
connessione di terzi deputati alle medesime attivita';
   e) ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  12, lettere a) e b), della
legge  14  novembre 1995, n. 481, formula proposte al Ministero dello
sviluppo  economico  concernenti  eventuali esigenze di aggiornamento
delle   vigenti   concessioni   di   distribuzione,   trasmissione  e
dispacciamento.
  4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  effettua il
monitoraggio ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente
articolo.
  5.  Fatto  salvo quanto previsto al comma 6, a decorrere dalla data
di  entrata  in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari
di  trasmissione e di distribuzione, nonche' quelli a copertura degli
oneri  generali  di  sistema  di  cui  all'articolo  3, comma 11, del
decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n. 79, e degli oneri ai sensi
dell'articolo  4,  comma  1,  del decreto- legge 14 novembre 2003, n.
314,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.
368,  sono  determinati  facendo  esclusivo riferimento al consumo di
energia  elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto
di connessione dei medesimi clienti finali.
  6.  Limitatamente  alle  RIU  di  cui  al  comma 1, i corrispettivi
tariffari  di  cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia
elettrica prelevata nei punti di connessione.
  7.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adegua
le  proprie  determinazioni  tariffarie  per dare attuazione a quanto
disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo.



                              Art. 34.
                (Misure per il risparmio energetico)

  1.  Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio
energetico  a quella comunitaria, alla parte II dell'allegato IX alla
Parte  quinta  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al  numero  2.7,  dopo  le  parole: "fenomeni di condensa" sono
inserite   le   seguenti:  "con  esclusione  degli  impianti  termici
alimentati  da  apparecchi  a  condensazione  conformi  ai  requisiti
previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa  ai  requisiti  di  rendimento, nonche' da generatori d'aria
calda  a  condensazione  a  scambio  diretto  e  caldaie  affini come
definite dalla norma UNI 11071";
   b) al  numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le
presenti  disposizioni  non  si  applicano  agli  impianti  termici a
condensazione   conformi   ai   requisiti  previsti  dalla  direttiva
90/396/CE   del  Consiglio,  del  29  giugno  1990,  concernente  gli
apparecchi a gas";
   c) al  numero  3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le
presenti   disposizioni   non  si  applicano  agli  impianti  termici
alimentati  da  apparecchi  a  condensazione  conformi  ai  requisiti
previsti  dalla  direttiva  92/  42/CEE  del Consiglio, del 21 maggio
1992,  relativa  ai  requisiti  di  rendimento, nonche' da generatori
d'aria  calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come
definite dalla norma UNI 11071";
   d) al   numero  3.6  sono  soppresse  le  parole:  "esclusivamente
metallici,".



                              Art. 35.
                (Efficienza energetica degli edifici)

  1.  Al  decreto  legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al   numero   14,  sono  soppresse  le  parole:  ",  scaldacqua
unifamiliari";
   b) dopo il numero 14 e' inserito il seguente:
  "14-bis.  Impianto  tecnologico  idrico sanitario e' un impianto di
qualsiasi  natura  o  specie  destinato  al servizio di produzione di
acqua  calda  sanitaria  non  incluso  nel  numero  14 e comprendente
sistemi  di  accumulo,  distribuzione  o  erogazione dell'acqua calda
sanitaria".



                              Art. 36.
                       (Misure per lo sviluppo
                   della programmazione negoziata)

  1. Le richieste di rimodulazione, presentate dai patti territoriali
entro  il 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono riguardare iniziative comprese
nel  medesimo  patto  sentito  il parere, sul bando di rimodulazione,
della regione o provincia autonoma interessata, che si deve esprimere
entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  del Ministero dello sviluppo
economico.
  2.  All'articolo  8-bis,  comma 6, lettera b), del decreto- legge 2
luglio  2007,  n.  81,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3
agosto  2007,  n.  127,  e  successive  modificazioni, le parole: "31
dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".



                              Art. 37.
             (Istituzione dell'Agenzia nazionale per le
              nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
                    economico sostenibile - ENEA)

  1.  E'  istituita,  sotto  la vigilanza del Ministro dello sviluppo
economico,  l'Agenzia  nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
  2.  L'Agenzia  nazionale  per  le  nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo  economico sostenibile (ENEA) e' un ente di diritto pubblico
finalizzato  alla  ricerca e all'innovazione tecnologica nonche' alla
prestazione   di  servizi  avanzati  nei  settori  dell'energia,  con
particolare  riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico
sostenibile.
  3.  L'Agenzia  nazionale  per  le  nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per lo
svolgimento  delle  funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo
le  disposizioni  previste  dal  presente articolo e sulla base degli
indirizzi  definiti  dal  Ministro dello sviluppo economico, d'intesa
con  il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del
mare  e  con  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.  L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo  economico  sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni
con  le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per
le  nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto
legislativo  3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di
insediamento  dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo,
e' soppresso.
  4.  Con  decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e l'innovazione, con il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca e con il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare,
sentite  le  Commissioni  parlamentari  competenti,  che si esprimono
entro  venti  giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in
coerenza  con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita',
le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo,
la  sede,  le  modalita'  di  costituzione  e  di  funzionamento e le
procedure  per  la  definizione  e  l'attuazione  dei  programmi  per
l'assunzione  e  l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo  nazionale  di lavoro del comparto degli enti di ricerca e
della  normativa  vigente,  nonche'  per  l'erogazione  delle risorse
dell'Agenzia  nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e lo
sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA). In sede di adozione di tale
decreto    si    tiene    conto   dei   risparmi   conseguenti   alla
razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,  anche attraverso
l'eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e funzionali, e al
minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
  5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita' istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia
nazionale  per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto,  da  emanare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore   della   presente   legge,   nomina   un  commissario  e  due
subcommissari.
  6.  Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' dei
commissari  di  cui  al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.



                              Art. 38.
                    (Promozione dell'innovazione
                       nel settore energetico)

  1.  Al  fine  di  promuovere  la  ricerca  e la sperimentazione nel
settore  energetico,  con  particolare  riferimento allo sviluppo del
nucleare  di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il
confinamento    dell'anidride   carbonica   emessa   dagli   impianti
termoelettrici, nonche' per Io sviluppo della generazione distribuita
di  energia  e  di  nuove  tecnologie per l'efficienza energetica, e'
stipulata  un'apposita  convenzione  tra  l'Agenzia  per l'attrazione
degli  investimenti  e  lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello
sviluppo  economico  e  il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e del mare, nella quale sono individuate le risorse della
stessa  Agenzia  disponibili per la realizzazione del piano di cui al
terzo  periodo  del presente comma, per ciascun anno del triennio. La
convenzione  e'  approvata  con  decreto  del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per i fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro
dello  sviluppo  economico,  provvede  all'approvazione  di  un piano
operativo  che,  fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce
obiettivi specifici, priorita', modalita' di utilizzo delle risorse e
tipologia dei soggetti esecutori.
  2.  Il  piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti
finalita':
   a) realizzazione  di  progetti  dimostrativi sulla cattura e sullo
stoccaggio  definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti
termoelettrici  nonche'  realizzazione,  anche  in  via sperimentale,
dello  stoccaggio  definitivo  del biossido di carbonio in formazioni
geologiche  profonde  e  idonee,  anche  a  fini di coltivazione, con
sostegno  finanziario  limitato  alla copertura dei costi addizionali
per  lo  sviluppo  della  parte  innovativa  a  maggiore  rischio del
progetto;
   b) partecipazione  attiva,  con  ricostruzione  della capacita' di
ricerca  e  di sviluppo di ausilio alla realizzazione sia di apparati
dimostrativi   sia  di  futuri  reattori  di  potenza,  ai  programmi
internazionali  sul  nucleare denominati "Generation IV International
Forum"   (GIF),   "Global   Nuclear   Energy   Partnership"   (GNEP),
"International  Project  on  Innovative  Nuclear  Reactors  and  Fuel
Cycles"  (INPRO),  "Accordo  bilaterale  Italia-  USA di cooperazione
energetica",   "International   Thermonuclear  Experimental  Reactor"
(ITER) e "Broader Approach", ad accordi bilaterali, internazionali di
cooperazione   energetica   e   nucleare   anche   finalizzati   alla
realizzazione  sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di
potenza,  nonche'  partecipazione attiva ai programmi di ricerca, con
particolare   attenzione   a   quelli  comunitari,  nel  settore  del
trattamento   e  dello  stoccaggio  del  combustibile  esaurito,  con
specifica attenzione all'area della separazione e trasmutazione delle
scorie;
   c) adozione   di   misure  di  sostegno  e  finanziamento  per  la
promozione  di interventi innovativi nel settore della generazione di
energia  di  piccola  taglia,  in  particolare  da fonte rinnovabile,
nonche'   in   materia   di  risparmio  ed  efficienza  energetica  e
microcogenerazione;
   d) partecipazione  ai  progetti per la promozione delle tecnologie
"a  basso contenuto di carbonio" secondo quanto previsto dall'Accordo
di  collaborazione  Italia-  USA sui cambiamenti climatici del luglio
2001  e  dalla  Dichiarazione  congiunta  sulla  cooperazione  per la
protezione    dell'ambiente   tra   l'Agenzia   per   la   protezione
dell'ambiente   degli   Stati   Uniti   d'America   e   il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3.  Al fine di garantire la continuita' delle iniziative intraprese
nel  settore  della  ricerca  di sistema elettrico, il Ministro dello
sviluppo  economico  attua  le  disposizioni  in materia di ricerca e
sviluppo  di  sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto
legislativo  16  marzo  1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle
attivita'   produttive   8  marzo  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009- 2011 anche
attraverso la stipula di specifici accordi di programma.
  4.  Al  fine  di promuovere l'innovazione tecnologica, la sicurezza
energetica  e  la  riduzione  di  emissione  di  gas  effetto  serra,
all'articolo  11,  comma 14, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il  primo  periodo  e' sostituito dal seguente: "Fermo restando
quanto  disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  56  del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione
integrata  per  la  gestione della miniera di carbone del Sulcis e la
produzione  di  energia  elettrica  con  la  cattura  e lo stoccaggio
dell'anidride carbonica prodotta";
   b) al  terzo  periodo,  le  parole:  "entro  un anno dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2010";
   c) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
  "d)  definizione  di  un  piano  industriale  quinquennale  per  lo
sfruttamento  della  miniera  e  la realizzazione e l'esercizio della
centrale di produzione dell'energia elettrica;
   e) presentazione di un programma di attivita' per la cattura ed il
sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto".



                              Art. 39.
                     (Valorizzazione ambientale
               degli immobili militari e penitenziari

  1.  Il  Ministero  della  difesa,  nel rispetto del codice dei beni
culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004,   n.   42,   allo  scopo  di  soddisfare  le  proprie  esigenze
energetiche,   nonche'   per   conseguire   significative  misure  di
contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle
aree  interessate, puo', fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in
concessione  o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in
parte,  i  siti  militari,  le  infrastrutture  e  i beni del demanio
militare  o  a  qualunque  titolo  in  uso  o in dotazione alle Forze
armate,   compresa  l'Arma  dei  carabinieri,  con  la  finalita'  di
installare  impianti energetici destinati al miglioramento del quadro
di  approvvigionamento  strategico  dell'energia,  della  sicurezza e
dell'affidabilita'  del  sistema, nonche' della flessibilita' e della
diversificazione  dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari
in  materia  di  energia  e  ambiente.  Resta ferma l'appartenenza al
demanio dello Stato.
  2.  Il  Ministero della giustizia, nel rispetto del codice dei beni
culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004,   n.   42,   allo  scopo  di  soddisfare  le  proprie  esigenze
energetiche,   nonche'   per   conseguire   significative  misure  di
contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle
aree  interessate,  puo', fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare
direttamente  gli  istituti penitenziari con le medesime finalita' di
cui al comma 1.
  3.  Non  possono  essere  utilizzati  ai  fini  del  comma 1 i beni
immobili  di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto- legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
  4.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  il Ministero della difesa, di
concerto  con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e del mare e con il
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentita la regione
interessata,  nel  rispetto  dei principi e con le modalita' previsti
dal  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori, servizi e
forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
anche  con  particolare  riferimento  all'articolo  17  del  medesimo
codice,  e  successive  modificazioni,  puo'  stipulare  accordi  con
imprese  a  partecipazione  pubblica  o  private.  All'accordo devono
essere  allegati  un  progetto  preliminare  e  uno studio di impatto
ambientale  che  attesti  la  conformita'  del progetto medesimo alla
normativa vigente in materia di ambiente.
  5.   Il   proponente,  contemporaneamente  alla  presentazione  del
progetto  preliminare  al Ministero della difesa e al Ministero dello
sviluppo  economico,  presenta  al  Ministero  dell'ambiente  e della
tutela   del   territorio   e   del   mare,   ovvero   alla   regione
territorialmente  competente,  istanza  per la valutazione di impatto
ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilita' a valutazione
di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
  6.  Il  Ministero  della  difesa, quale amministrazione procedente,
convoca  una  conferenza  di servizi per l'acquisizione delle intese,
dei  concerti,  dei  nulla  osta  o degli assensi comunque denominati
delle  altre  amministrazioni,  che svolge i propri lavori secondo le
modalita' di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
1990,  n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle
disposizioni  concernenti il raccordo con le procedure di valutazione
di  impatto  ambientale.  Restano  ferme  le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della
conformita'  delle  opere  alle prescrizioni delle norme di settore e
dei  piani  urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, qualora previsto, e' reso in base alla normativa
vigente.
  7.  La  determinazione finale della conferenza di servizi di cui al
comma   6   costituisce   provvedimento   unico   di  autorizzazione,
concessione,  atto  amministrativo, parere o atto di assenso comunque
denominato.



                              Art. 40.
                        (Elettrodotti aerei)

  1. Alla lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto
legislativo  3  aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo
la parola: "elettrodotti" e' inserita la seguente: "aerei".



                              Art. 41.
                      (Tutela giurisdizionale)

  1.   Sono   devolute   alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo   e   attribuite   alla   competenza   del   tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio,  con  sede  in  Roma, tutte le
controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali
questioni  risarcito-  rie,  comunque  attinenti  alle procedure e ai
provvedimenti  dell'amministrazione  pubblica  o  dei  soggetti  alla
stessa  equiparati  concernenti la produzione di energia elettrica da
fonte  nucleare,  i  rigassificatori,  i gasdotti di importazione, le
centrali  termoelettriche  di  potenza  termica  superiore  a  400 MW
nonche'  quelle relative ad infrastrutture di' trasporto ricomprese o
da   ricomprendere  nella  rete  di  trasmissione  nazionale  o  rete
nazionale di gasdotti.
  2.  Per  le  controversie  di  cui  al  presente  articolo  trovano
applicazione  le  disposizioni processuali di cui all'articolo 23-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
  3. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.
  4.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia di competenza
territoriale  di  cui  al  comma  25  dell'articolo  2 della legge 14
novembre 1995, n. 481.
  5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in
corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e
l'efficacia   delle   misure   cautelari   emanate   da  un'autorita'
giudiziaria  diversa  da  quella  di cui al comma 1 permane fino alla
loro   modifica  o  revoca  da  parte  del  tribunale  amministrativo
regionale  del  Lazio,  con  sede  in Roma, dinanzi al quale la parte
interessata ha l'onere di riassumere il ricorso e l'istanza cautelare
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
  6. Nelle ipotesi di riassunzione del ricorso di cui al comma 5, non
e'  dovuto  il  contributo  unificato di cui all'articolo 9 del testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
  7.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli
adempimenti  previsti  dal  presente articolo si provvede nell'ambito
delle   risorse   umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.



                              Art. 42.
            (Impianti eolici per la produzione di energia
           elettrica ubicati in mare e altre disposizioni
              in materia di fonti per la produzione di
                         energia elettrica)

  1.  Nell'allegato  II  alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e'
inserito il seguente:
  "7-bis)  Impianti  eolici  per  la  produzione di energia elettrica
ubicati in mare".
  2.  Alla  lettera  c-bis)  dell'allegato III alla parte seconda del
decreto   legislativo   3   aprile   2006,   n.   152,  e  successive
modificazioni,  dopo  le parole: "energia elettrica" sono inserite le
seguenti: "sulla terraferma".
  3.  In  relazione ai progetti di cui al numero 7-bis) dell'allegato
II  alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
introdotto  dal  comma  1  del  presente  articolo,  le  procedure di
valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata
in  vigore  della  presente  legge sono concluse ai sensi delle norme
vigenti  al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate
prima  della  data di entrata in vigore della presente legge e' fatta
salva   la   facolta'  dei  proponenti  di  richiedere  al  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, entro trenta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, che la
procedura   di  valutazione  di  impatto  ambientale  sia  svolta  in
conformita' a quanto disposto dal comma 1.
  4.  Nella  tabella  2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al  numero  1-bis,  fonte  eolica  off- shore, il coefficiente:
"1,10" e' sostituito dal seguente: "1,50";
   b) al numero 6, rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle
di cui al punto successivo, il coefficiente: "1,10" e' sostituito dal
seguente: "1,30".
  5.  All'articolo  1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma
382-ter e' abrogato.
  6.  Alla  tabella  3  allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 6 e' sostituito dal seguente:
  "6.  Biogas  e  biomasse,  esclusi  i  biocombustibili  liquidi  ad
eccezione  degli  oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema
integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n.
73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28";
   b) il numero 7 e' abrogato;
   c) il numero 8 e' sostituito dal seguente:
  "8.  Gas  di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri traccia-
bili  attraverso  il  sistema  integrato  di  gestione e di controllo
previsto  dal  regolamento  (CE)  n.  73/2009  del  Consiglio, del 19
gennaio 2009: 18".
  7.  All'articolo  2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre
2007,  n. 244, le parole: "di cui alle tabelle 2 e 3" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui alla tabella 2".
  8. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Per gli impianti, di
proprieta'  di  aziende agricole o gestiti in connessione con aziende
agricole,  agro-  alimentari,  di allevamento e forestali, alimentati
dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente
legge,  l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale,
alla  tariffa fissa onnicomprensiva e' cumulabile con altri incentivi
pubblici  di  natura  nazionale,  regionale,  locale o comunitaria in
conto  capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata,
non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento".



                              Art. 43.
                 (Tassa automobilistica dei veicoli
                    alimentati a GPL o a metano)

  1.  L'articolo  2,  comma 61, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n.
262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, e' sostituito dal seguente:
  "61.   Le  regioni  possono  esentare  dal  pagamento  della  tassa
automobilistica  regionale per cinque annualita' successive i veicoli
appartenenti  alle  categorie  internazionali  M1  e  N1 su cui viene
installato  un  sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato
in  data  successiva  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto.  I  suddetti  veicoli  devono  essere  conformi ad una delle
seguenti  direttive  o  regolamenti  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE,
del  13  ottobre  1998,  regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno
2007".
  2.  Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. All'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n.
5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
nei  limiti  delle  risorse  ivi  disponibili,  le  parole:  ", sugli
autoveicoli  di  categoria  "euro  0",  "euro  1"  e  "euro  2"" sono
soppresse.



                              Art. 44.
              (Diritto annuale per le imprese esercenti
              attivita' di distribuzione di carburanti)

  1.  Fatta  salva  la  possibilita'  di  successive  disposizioni di
portata  piu'  generale  e  di durata non limitata, anche nell'ambito
dell'ordinaria  potesta'  regolamentare  in  materia di accertamento,
riscossione  e  liquidazione  del  diritto  annuale di cui al comma 3
dell'articolo  18  della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni,   limitatamente  al  versamento  del  diritto  annuale
relativo  all'anno  2009,  per  le  imprese  esercenti  attivita'  di
distribuzione  di  carburanti,  il  fatturato  di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 11 maggio
2001,   n.  359,  deve  essere  inteso  al  netto  delle  accise.  Le
conseguenti  minori  entrate  per il sistema camerale sono compensate
nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana
delle  camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
essere  successivamente ripartite tra le singole camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  in  proporzione  alle minori
entrate  valutate  per  ciascuna di esse sulla base dei dati relativi
alla  riscossione  del  diritto  annuale  per  l'anno 2008. All'onere
derivante  dalle  disposizioni  di  cui al presente comma, pari a 1,5
milioni  di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  prevista dall'articolo 10,
comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.



                              Art. 45.
             (Istituzione del Fondo per la riduzione del
               prezzo alla pompa dei carburanti nelle
               regioni interessate dalla estrazione di
                   idrocarburi liquidi e gassosi)

  1.  Per  le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in
terraferma,  ivi  compresi  i  pozzi  che partono dalla terraferma, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare
di  ciascuna  concessione  di  coltivazione e' tenuto a corrispondere
annualmente,   ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  1,  del  decreto
legislativo  25  novembre 1996, n. 625, e' elevata dal 7 per cento al
10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione
e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento
di  aliquota  ad  apposito  capitolo  dell'entrata del bilancio dello
Stato.  Tali  somme  sono  interamente riassegnate al Fondo di cui al
comma 2.
  2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e'  istituito  il  Fondo  preordinato  alla riduzione del prezzo alla
pompa  dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla
estrazione  di  idrocarburi liquidi e gassosi nonche' dalle attivita'
di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.
  3. Il Fondo e' alimentato:
   a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui
al comma 1;
   b) dalle  erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione
di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  definiti  le  modalita'  procedurali  di  utilizzo da parte dei
residenti   nelle  regioni  interessate  dei  benefici  previsti  dal
presente  articolo  e i meccanismi volti a garantire la compensazione
finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente
destinate,  sulla  base  delle  disponibilita'  del  Fondo,  le somme
spettanti  per  le  iniziative  a  favore  dei  residenti in ciascuna
regione  interessata,  calcolate  in  proporzione alle produzioni ivi
ottenute.  Tali  somme dovranno compensare il minor gettito derivante
dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.



                              Art. 46.
            (Progetti di innovazione industriale e misure
             per il riordino del sistema delle stazioni
                    sperimentali per l'industria)

  1.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  al  fine  di  promuovere  e  sostenere  la competitivita' del
sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentiti  il  Ministro  per la semplificazione normativa e il Ministro
per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province   autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  puo'  aggiornare  o
modificare  le  aree  tecnologiche  per  i  progetti  di  innovazione
industriale  indicate  all'articolo  1,  comma  842,  della  legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ovvero individuare
nuove  aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009, l'aggiornamento
o  l'individuazione di nuove aree tecnologiche puo' intervenire entro
il 30 giugno di ogni anno.
  2.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  previa acquisizione del
parere  della  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28  agosto  1997, n. 281, e successive modificazioni, e,
successivamente,    dei   pareri   delle   Commissioni   parlamentari
competenti,  che  sono  resi  entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento  della  richiesta, un decreto legislativo per il riordino
del   sistema   delle   stazioni  sperimentali  per  l'industria  con
riattribuzione    delle   competenze   e   conseguente   soppressione
dell'Istituto  nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definizione  del sistema delle stazioni sperimentali in termini
di  organicita'  delle  relazioni  tra  gli enti e il Ministero dello
sviluppo  economico,  in  funzione di obiettivi di politica economica
generale di miglioramento della competitivita' del sistema produttivo
nazionale  attraverso  la  promozione  e il sostegno all'innovazione,
alla ricerca e alla formazione del personale qualificato;
   b) qualificazione  delle  stazioni sperimentali come enti pubblici
economici,  sottoposti  alla  vigilanza  del Ministero dello sviluppo
economico,  considerati  nell'espletamento  delle  loro  attivita' di
ricerca  e  sviluppo  precompetitivo  anche come organismi di ricerca
secondo la disciplina comunitaria;
   c) razionalizzazione   organizzativa   e  funzionale  mediante  la
trasformazione,  la  fusione,  lo  scorporo  o  la soppressione delle
stazioni  sperimentali  gia'  esistenti in relazione alle esigenze di
promozione  e  sostegno  del  sistema produttivo nazionale attraverso
l'individuazione  o il riordino dei settori produttivi di riferimento
per  la  relativa  attivita',  in  considerazione  delle capacita' ed
esperienze   specifiche  maturate  dalle  stazioni  sperimentali  nei
tradizionali  campi  di  attivita'  e in quelli connessi o funzionali
alle  capacita'  operative,  professionali  e  tecniche, definendo le
modalita'   operative   per  il  trasferimento  di  risorse  umane  e
finanziarie,  sentite  le  organizzazioni sindacali in relazione alla
destinazione del personale;
   d) previsione   dell'adozione   di   un   regolamento,   ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta  del  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la
pubblica  amministrazione  e l'innovazione, sentite le organizzazioni
sindacali  in  relazione  alla  destinazione del personale in caso di
trasformazione,  fusione,  scorporo  o  soppressione  delle  stazioni
sperimentali   gia'   esistenti,   con  individuazione  di  modalita'
operative  per  l'articolazione  delle attivita' di riferimento delle
stazioni  sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e
c);
   e) riconoscimento   dell'autonomia   statutaria   delle   stazioni
sperimentali,  con  previsione  dell'adozione  della deliberazione di
approvazione  dello  statuto e delle relative modifiche a maggioranza
dei  due  terzi dei componenti del consiglio di amministrazione della
stazione  sperimentale e relativa approvazione da parte del Ministero
dello  sviluppo  economico,  con determinazione del limite massimo di
componenti  per  la  composizione del consiglio di amministrazione in
funzione  dell'articolazione  rappresentativa  del  nuovo  o  diverso
settore  di  competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle
lettere a) e c) e comunque in misura non superiore a dodici;
   f) previsione   che   ogni  stazione  sperimentale  provveda  alla
gestione  delle  spese  e  al  finanziamento  delle proprie attivita'
mediante  i  proventi e i contributi a carico delle imprese, ai sensi
dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 540,
senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, nonche' previsione
della  stipulazione  di  convenzioni  tra il Ministero dello sviluppo
economico,   l'Agenzia  delle  entrate  e  le  altre  amministrazioni
competenti,  per  la  regolazione  dei  rapporti  finanziari  e delle
modalita' di riscossione dei contributi previsti;
   g) previsione  della  possibilita' di stipulazione, da parte delle
stazioni  sperimentali,  di  convenzioni  e  accordi di programma con
amministrazioni,  enti  pubblici  e  privati, nazionali, comunitari e
internazionali,  per  le  finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 2
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalita'
e i criteri definiti nello statuto;
   h) riassetto  e  semplificazione  della  normativa  vigente  sulle
stazioni  sperimentali,  fatto salvo quanto previsto alla lettera d),
modificando  le  disposizioni  contenute  nel  decreto legislativo 29
ottobre  1999,  n. 540, secondo i principi e criteri direttivi di cui
al  presente articolo e all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, e individuando espressamente le norme
abrogate;
   i) previsione  che  i  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti delle
stazioni  sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo
I  del titolo II del libro quinto del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
   l) definizione   delle   misure   transitorie  per  assicurare  la
continuita' operativa degli organismi nel processo di riordino, anche
stabilendo  che  i consigli di amministrazione siano costituiti entro
sessanta   giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo   di  cui  al  presente  comma,  che  gli  statuti  siano
deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data
di  insediamento  e  che, in caso di inutile decorso del termine, con
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  sia  nominato  un
commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.
  3.  Entro  un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 2, il Governo puo' adottare, nel rispetto
degli  oggetti  e  dei  principi  e  criteri  direttivi nonche' della
procedura  di cui al medesimo comma 2, uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive.
  4.   Nelle   more   dell'adozione  e  dell'attuazione  del  decreto
legislativo   di   cui   al  comma  2,  sono  prorogate  le  gestioni
commissariali  in  essere  relative  alle  stazioni  sperimentali per
l'industria.
  5.  Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica.



                              Art. 47.
                    (Legge annuale per il mercato
                          e la concorrenza)

  1.  Il  presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale
per  il  mercato  e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli
regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei
mercati,  di  promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire
la tutela dei consumatori.
  2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di trasmissione al Governo
della  relazione  annuale  dell'Autorita' garante della concorrenza e
del  mercato,  ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990,
n.  287,  come  modificato  dal  comma  5  del  presente articolo, il
Governo,  su  proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28  agosto  1997,  n.  281, e successive modificazioni, tenendo conto
anche  delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di
cui  al  comma  1  del presente articolo dall'Autorita' garante della
concorrenza  e  del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge
annuale per il mercato e la concorrenza.
  3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
   a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai
pareri e alle segnalazioni dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge
10  ottobre  1990,  n.  287, nonche' alle indicazioni contenute nelle
relazioni  annuali dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
e delle altre autorita' amministrative indipendenti, di rimuovere gli
ostacoli  all'apertura  dei  mercati, di promuovere lo sviluppo della
concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi
regolatori   condizionanti  l'esercizio  delle  attivita'  economiche
private, nonche' di garantire la tutela dei consumatori;
   b) una  o  piu'  deleghe  al  Governo  per l'emanazione di decreti
legislativi,  da  adottare  non oltre centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
   c) l'autorizzazione    all'adozione    di   regolamenti,   decreti
ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
   d) disposizioni  recanti  i principi fondamentali nel rispetto dei
quali  le  regioni  e  le  province  autonome  esercitano  le proprie
competenze  normative,  quando  vengano  in rilievo profili attinenti
alla  tutela  della  concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione;
   e) norme  integrative  o  correttive  di disposizioni contenute in
precedenti  leggi  per  il  mercato  e  la concorrenza, con esplicita
indicazione delle norme da modificare o abrogare.
  4.  Il  Governo  allega  al  disegno di legge di cui al comma 2 una
relazione di accompagnamento che evidenzi:
   a) lo  stato  di  conformita' dell'ordinamento interno ai principi
comunitari  in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura
dei   mercati,   nonche'   alle   politiche  europee  in  materia  di
concorrenza;
   b) lo   stato   di  attuazione  degli  interventi  previsti  nelle
precedenti  leggi  per  il  mercato  e  la concorrenza, indicando gli
effetti  che  ne  sono  derivati  per  i'  cittadini, le imprese e la
pubblica amministrazione;
   c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorita' garante
della  concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21
e  22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,indicando gli ambiti in cui
non si e' ritenuto opportuno darvi seguito.
  5.  All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre
1990,  n.  287,  le  parole:  "entro  il 30 aprile di ogni anno" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo di ogni anno".



                              Art. 48.
                    (Modifiche al decreto- legge
                          n. 223 del 2006)

  1.  All'articolo  13,  comma 1, primo periodo, del decreto- legge 4
luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  2006, n. 248, dopo le parole: "degli operatori" sono inserite
le  seguenti: "nel territorio nazionale", la parola: "esclusivamente"
e'  soppressa  e  dopo  le parole: "societa' o enti" sono aggiunte le
seguenti: "aventi sede nel territorio nazionale".



                              Art. 49.
           (Modifica dell'articolo 140-bis del codice del
               consumo, di cui al decreto legislativo
                      6 settembre 2005, n. 206)

  1.  L'articolo  140-bis  del  codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  140-bis.  -  (Azione  di classe). - 1. I diritti individuali
omogenei  dei  consumatori  e  degli  utenti  di  cui al comma 2 sono
tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni
del  presente  articolo.  A tal fine ciascun componente della classe,
anche mediante associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa,
puo' agire per l'accertamento della responsabilita' e per la condanna
al risarcimento del danno e alle restituzioni.
  2. L'azione tutela:
   a) i  diritti  contrattuali  di  una  pluralita'  di consumatori e
utenti  che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione
identica,  inclusi  i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi
degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
   b) i  diritti  identici  spettanti  ai  consumatori  finali  di un
determinato  prodotto  nei confronti del relativo produttore, anche a
prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
   c) i  diritti  identici  al ristoro del pregiudizio derivante agli
stessi  consumatori  e  utenti da pratiche commerciali scorrette o da
comportamenti anticoncorrenziali.
  3.  I  consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di
cui  al  presente  articolo  aderiscono  all'azione  di classe, senza
ministero  di  difensore.  L'adesione comporta rinuncia a ogni azione
restitutoria  o  risarcito-  ria  individuale  fondata  sul  medesimo
titolo,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  15. L'atto di adesione,
contenente,  oltre  all'elezione  di  domicilio,  l'indicazione degli
elementi  costitutivi  del  diritto  fatto  valere  con  la  relativa
documentazione   probatoria,  e'  depositato  in  cancelleria,  anche
tramite  l'attore,  nel  termine  di  cui al comma 9, lettera b). Gli
effetti  sulla  prescrizione  ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del
codice  civile  decorrono  dalla  notificazione  della domanda e, per
coloro  che  hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di
adesione.
  4.  La  domanda  e' proposta al tribunale ordinario avente sede nel
capoluogo  della  regione  in  cui ha sede l'impresa, ma per la Valle
d'Aosta  e'  competente il tribunale di Torino, per il Trentino- Alto
Adige  e  il  Friuli-  Venezia  Giulia  e' competente il tribunale di
Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente
il  tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e' competente
il  tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione
collegiale.
  5.  La  domanda  si  propone con atto di citazione notificato anche
all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il tribunale adito, il
quale puo' intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilita'.
  6.  All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza
sull'ammissibilita'  della  domanda,  ma  puo' sospendere il giudizio
quando  sui  fatti  rilevanti  ai  fini  del  decidere  e'  in  corso
un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio
davanti   al   giudice   amministrativo.  La  domanda  e'  dichiarata
inammissibile  quando e' manifestamente infondata, quando sussiste un
conflitto   di   interessi  ovvero  quando  il  giudice  non  ravvisa
l'identita'  dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2,
nonche'   quando   il  proponente  non  appare  in  grado  di  curare
adeguatamente l'interesse della classe.
  7.  L'ordinanza  che  decide  sulla  ammissibilita'  e' reclamabile
davanti  alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni
dalla  sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la
corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre
quaranta  giorni  dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza
ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
  8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice regola le spese,
anche  ai  sensi  dell'articolo  96 del codice di procedura civile, e
ordina la piu' opportuna pubblicita' a cura e spese del soccombente.
  9.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette l'azione il tribunale fissa
termini  e  modalita' della piu' opportuna pubblicita', ai fini della
tempestiva  adesione  degli  appartenenti  alla  classe. L'esecuzione
della  pubblicita' e' condizione di procedibilita' della domanda. Con
la stessa ordinanza il tribunale:
   a) definisce  i  caratteri  dei  diritti  individuali  oggetto del
giudizio,  specificando  i  criteri  in  base ai quali i soggetti che
chiedono
  di  aderire  sono  inclusi  nella classe o devono ritenersi esclusi
dall'azione;
   b) fissa  un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni
dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicita', entro il
quale   gli  atti  di  adesione,  anche  a  mezzo  dell'attore,  sono
depositati  in cancelleria. Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura
della  cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura
ulteriori  forme  di pubblicita', anche mediante la pubblicazione sul
relativo sito internet.
  10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del
codice di procedura civile.
  11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina
altresi'  il  corso  della  procedura  assicurando,  nel rispetto del
contraddittorio,  l'equa, efficace e sollecita gestione del processo.
Con  la  stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile
in  ogni  tempo,  il  tribunale  prescrive  le  misure atte a evitare
indebite  ripetizioni  o complicazioni nella presentazione di prove o
argomenti;  onera  le  parti  della pubblicita' ritenuta necessaria a
tutela  degli  aderenti;  regola  nel modo che ritiene piu' opportuno
l'istruzione  probatoria  e  disciplina ogni altra questione di rito,
omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio.
  12.  Se  accoglie  la  domanda,  il tribunale pronuncia sentenza di
condanna  con  cui  liquida,  ai  sensi dell'articolo 1226 del codice
civile,  le  somme  definitive  dovute  a  coloro  che  hanno aderito
all'azione  o  stabilisce  il  criterio  omogeneo  di  calcolo per la
liquidazione  di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di
classe  proposta  nei  confronti  di gestori di servizi pubblici o di
pubblica utilita', il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in
favore  degli  utenti  e  dei  consumatori danneggiati nelle relative
carte   dei   servizi  eventualmente  emanate.  La  sentenza  diviene
esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti
delle  somme  dovute  effettuati  durante tale periodo sono esenti da
ogni  diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati
dopo la pubblicazione della sentenza.
  13.   La  corte  d'appello,  richiesta  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresi' conto
dell'entita'  complessiva  della  somma  gravante  sul  debitore, del
numero   dei   creditori,   nonche'  delle  connesse  difficolta'  di
ripetizione  in  caso  di  accoglimento  del  gravame.  La corte puo'
comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza,
la  somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti
vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.
  14.  La  sentenza  che  definisce  il  giudizio  fa stato anche nei
confronti  degli  aderenti.  E'  fatta salva l'azione individuale dei
soggetti   che   non   aderiscono  all'azione  collettiva.  Non  sono
proponibili  ulteriori  azioni  di  classe per i medesimi fatti e nei
confronti  della  stessa  impresa  dopo  la  scadenza del termine per
l'adesione  assegnato  dal  giudice  ai  sensi  del  comma  9. Quelle
proposte  entro  detto  termine  sono  riunite  d'ufficio se pendenti
davanti  allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente
adito  ordina  la  cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un
termine   perentorio   non   superiore   a  sessanta  giorni  per  la
riassunzione davanti al primo giudice.
  15.  Le  rinunce  e  le  transazioni  intervenute  tra le parti non
pregiudicano  i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente
consentito.  Gli  stessi  diritti  sono fatti salvi anche nei casi di
estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo".
  2. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di
cui  al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito
dal  comma  1  del  presente  articolo,  si  applicano  agli illeciti
compiuti  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.



                              Art. 50.
            (Verifica della liberalizzazione dei servizi
                   a terra negli aeroporti civili)

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi,
presenta  alle Camere una relazione sul grado di liberalizzazione dei
servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:
   a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
   b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in
termini  di  reperibilita',  informazione  in tempo reale all'utenza,
minori costi per i consumatori;
   c) ai  rapporti  fra  scali  aeroportuali,  trasporti intermodali,
infrastrutture di trasporto e territorio;
   d) alle  misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva
liberalizzazione nel settore;
   e) agli   ulteriori  eventuali  provvedimenti  volti  a  garantire
un'effettiva concorrenzialita' del mercato.



                              Art. 51.
                    (Misure per la conoscibilita'
                     dei prezzi dei carburanti)

  1.  Al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle informazioni
sui  prezzi  dei  carburanti  praticati  da  ogni singolo impianto di
distribuzione  di  carburanti per autotrazione sull'intero territorio
nazionale,  e'  fatto  obbligo  a  chiunque  eserciti  l'attivita' di
vendita  al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di
comunicare  al  Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati
per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
  2.  Il  Ministro  dello  sviluppo economico, con proprio decreto da
adottare  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente   legge,   individua   secondo   criteri  di  gradualita'  e
sostenibilita'  le  decorrenze  dell'obbligo  di  cui  al  comma  1 e
definisce  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  comunicazione delle
informazioni  di  prezzo  da  parte  dei  gestori degli impianti, per
l'acquisizione  ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti,
nonche'  per  la  loro  pubblicazione sul sito internet del Ministero
medesimo  ovvero  anche  attraverso  altri strumenti di comunicazione
atti  a favorire la piu' ampia diffusione di tali informazioni presso
i   consumatori.  Dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente  comma  non  devono  derivare  nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e le attivita' ivi previste devono essere svolte con
le   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
  3.   In   caso   di   omessa   comunicazione  o  quando  il  prezzo
effettivamente  praticato  sia  superiore  a  quello  comunicato  dal
singolo  impianto  di  distribuzione di cui al comma 1, si applica la
sanzione  amministrativa  pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3,
del  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 114, da irrogare con le
modalita' ivi previste.



                              Art. 52.
                             (SACE Spa)

  1.   Al  fine  di  ottimizzare  l'efficienza  dell'attivita'  della
societa'   SACE   Spa   a   sostegno   dell'   internazionalizzazione
dell'economia  italiana  e  la sua competitivita' rispetto agli altri
organismi   che   operano   con   le  stesse  finalita'  sui  mercati
internazionali, il Governo e' delegato ad adottare, sentito il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro sei mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) separazione  tra le attivita' che la societa' SACE Spa svolge a
condizioni  di  mercato  dall'attivita' che, avendo ad oggetto rischi
non  di  mercato,  beneficia  della  garanzia  dello Stato secondo la
normativa vigente;
   b) possibilita'  che le due attivita' di cui alla lettera a) siano
esercitate  da  organismi diversi, determinandone la costituzione e i
rapporti;
   c) possibilita' che all'organismo destinato a svolgere l'attivita'
a  condizioni  di  mercato  partecipino  anche  soggetti  interessati
all'attivita' o all'investimento purche' non in evidente conflitto di
interessi;
   d) previsione, nell'ambito della separazione delle attivita' della
societa',  e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a), di opportune
forme  di trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo
indipendente,  delle  attivita' svolte sia dal suddetto organismo che
dalle imprese assicurate.
  2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



                              Art. 53.
                  (Delega al Governo per la riforma
              della disciplina in materia di camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura)

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo, ai
sensi  dell'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, su
proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per la riforma della
disciplina  in materia di camere di commercio, industria, artigianato
e   agricoltura,   nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
   a) riordino  della disciplina in materia di vigilanza sulle camere
di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  al  fine di
assicurare  uniformita'  e  coerenza  nelle  funzioni  e  nei compiti
esercitati,  nel  rispetto del ripartodi competenze tra lo Stato e le
regioni,  e revisione della disciplina relativa ai segretari generali
delle camere di commercio;
   b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli
organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli
stessi;
   c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative
alla rilevazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni
imprenditoriali,  sindacali  e  delle associazioni di consumatori, ai
fini  della  designazione  dei  componenti  delle stesse nei consigli
camerali;
   d) valorizzazione  del  ruolo  delle  camere  di  commercio  quali
autonomie   funzionali   nello  svolgimento  dei  propri  compiti  di
interesse  generale  per  il  sistema delle imprese nell'ambito delle
economie  locali,  nel contesto del sistema regionale delle autonomie
locali;
   e) previsione  di  limitazioni per la costituzione di nuove camere
di  commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio
economico;
   f) valorizzazione  e  rafforzamento  del  ruolo  delle  camere  di
commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in
materia  di  alternanza  scuola- lavoro e di orientamento al lavoro e
alle professioni;
   g) miglioramento  degli  assetti  organizzativi  in coerenza con i
compiti  assegnati  alle  camere di commercio sul territorio, nonche'
valorizzazione    del    ruolo   dell'Unioncamere   con   conseguente
razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;
   h) previsione  che  all'attuazione  del presente comma si provveda
nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
  2.  Al comma 1 dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
  "g-bis)  i  provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 12, comma
3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
  3.  Il  decreto  legislativo  di  cui  al comma I e' emanato previa
acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
  4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.



                              Art. 54.
                (Internazionalizzazione delle imprese
                     e sostegno alla rete estera
          dell'Istituto nazionale per il commercio estero)

  1.  Le  risorse  di  cui  all'articolo 2, comma 554, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto
previsto  dal  comma  12  dell'articolo  2 della presente legge, sono
altresi'  destinate  agli  interventi  individuati dal Ministro dello
sviluppo  economico  per  garantire il mantenimento dell'operativita'
della  rete  estera  degli  uffici  dell'Istituto  nazionale  per  il
commercio  estero,  subordinatamente  alla  verifica,  da  parte  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  della provenienza delle
stesse  risorse,  fermo  restando il limite degli effetti stimati per
ciascun  anno  in  termini di indebitamento netto, ai sensi del comma
556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



                              Art. 55.
              (Interpretazione autentica in materia di
           esercizio di autotrasporto in forma associata)

  1.  L'espressione "in forma associata" di cui all'articolo 2, comma
227,  della  legge  24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso
che  le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilita', capacita'
finanziaria    e    professionale    ed   iscritte   all'albo   degli
autotrasportatori  per  conto  di  terzi, che intendono esercitare la
professione   di   autotrasportatore  di  cose  per  conto  di  terzi
attraverso  tale  tipologia  di  accesso  al mercato, devono aderire,
ferme  le  condizioni  di  dettaglio  stabilite con provvedimento del
Dipartimento  per  i trasporti terrestri e il trasporto intermodale -
Direzione  generale  per  il  trasporto  stradale del Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti, a un consorzio o a una cooperativa a
proprieta' divisa, esistente o di nuova costituzione, che:
   a) sia  iscritto  o venga iscritto alla sezione speciale, prevista
dal  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
aprile  1990,  n. 155, dell'albo degli autotrasportatori per conto di
terzi;
   b) gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in
tutte  le  sue  fasi  l'esercizio  dell'autotrasporto  da parte delle
imprese aderenti.



                              Art. 56.
                             (Editoria)

  1.   Il   regolamento  di  delegificazione  previsto  dal  comma  1
dell'articolo   44  del  decreto-  legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
entra  in  vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7
agosto  1990,  n.  250,  a  decorrere dal bilancio di esercizio delle
imprese  beneficiarie  successivo  a  quello  in  corso  alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso.
  2.  All'onere  derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2009  e 2010, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3
e 4.
  3.  All'articolo 81, comma 16, del citato decreto- legge n. 112 del
2008,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le
parole:  "5,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "6,5
punti percentuali".
  4.  Nelle  more  della liberalizzazione dei servizi postali, e fino
alla  rideterminazione  delle  tariffe agevolate per la spedizione di
prodotti   editoriali   di   cui   ai   decreti  del  Ministro  delle
comunicazioni  in  data  13  novembre 2002, a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  il costo unitario cui si
rapporta  il rimborso in favore della societa' Poste italiane Spa nei
limiti  dei  fondi  stanziati  sugli  appositi  capitoli  di bilancio
autonomo   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  di  cui
all'articolo   3  del  decreto-  legge  24  dicembre  2003,  n.  353,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46,
e'  pari  a  quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga
materia piu' favorevole al prenditore.



                              Art. 57.
                         (Distruzione delle
                           armi chimiche)

  1. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023,
la  spesa  di  euro  1.200.000  annui  per  la distruzione delle armi
chimiche,  in  attuazione  della  Convenzione sulla proibizione dello
sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla
loro  distruzione,  con  annessi,  fatta a Parigi il 13 gennaio 1993,
ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496.
  2.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui
al  comma 1, pari a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 e
fino  all'anno  2023,  si  provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini  del  bilancio  triennale  20092011,  nell'ambito  del programma
"Fondi  di  riserva  e  speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per   l'anno   2009,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando  gli
accantonamenti indicati nell'Allegato 2.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



                              Art. 58.
              (Requisiti per lo svolgimento di servizi
             ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

  1.  Per  lo  svolgimento  di  servizi  ferroviari passeggeri aventi
origine  e  destinazione  nel  territorio  nazionale, per i quali sia
necessario  l'accesso  alla  infrastruttura ferroviaria nazionale, le
imprese  ferroviarie  devono  essere  in possesso di apposita licenza
valida  in  ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.
  2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  sono  individuati  i requisiti in termini di
capacita'  finanziaria  e  professionale  che  le imprese richiedenti
devono  possedere  ai  fini  del  rilascio  della  licenza, nonche' i
servizi  minimi che le stesse devono assicurare in termini di servizi
complementari all'utenza.
  3.  Il  rilascio  della  licenza per i servizi nazionali passeggeri
puo'  avvenire  esclusivamente  nei  confronti di imprese aventi sede
legale in Italia e, qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo
7  della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  da imprese aventi sede
all'estero, nei limiti dei medesimi principi di reciprocita' previsti
per  il  rilascio  del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4.  Le  imprese  che  alla data di entrata in vigore della presente
legge  siano  gia'  in  possesso  del  titolo  autorizzatorio  di cui
all'articolo  131,  comma  1,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388,
entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al  comma 2 possono richiedere la conversione dello stesso in licenza
nazionale,    previa   dimostrazione   dell'avvio   delle   attivita'
finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza.
  5.  Le  imprese  gia'  in  possesso  di titolo autorizzatorio e che
abbiano  gia'  iniziato la loro attivita' continuano ad avere accesso
all'infrastruttura   nazionale,   ferma  restando  la  necessita'  di
richiedere  entro  il  termine di cui al comma 4 la conversione dello
stesso in licenza nazionale.



                              Art. 59.
            (Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri
                        in ambito nazionale)

  1.  Dal  1°  gennaio  2010,  le  imprese ferroviarie che forniscono
servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di
far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo
il  percorso  del  servizio  internazionale,  senza il possesso della
licenza  nazionale  di  cui  all'articolo  58,  a  condizione  che la
finalita'  principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra
stazioni  situate  in  Stati  membri  diversi.  Il  rispetto  di tale
condizione   e'   valutato   in   base  a  criteri,  determinati  con
provvedimento  dell'Organismo  di  regolazione di cui all'articolo 37
del  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 188, quali la percentuale
del  volume  di affari e di carico, rappresentata rispettivamente dai
passeggeri  sulle  tratte  nazionali  e  sulle tratte internazionali,
nonche' la percorrenza coperta dal servizio.
  2.  Lo  svolgimento  di  servizi  ferroviari  passeggeri  in ambito
nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul
territorio  italiano,  puo' essere soggetto a limitazioni nel diritto
di  far  salire  e  scendere  passeggeri in stazioni situate lungo il
percorso  del  servizio,  nei  casi  in  cui  il loro esercizio possa
compromettere  l'equilibrio  economico  di  un  contratto di servizio
pubblico  in  termini  di  redditivita' di tutti i servizi coperti da
tale  contratto,  incluse  le  ripercussioni  sul  costo netto per le
competenti  autorita'  pubbliche  titolari del contratto, domanda dei
passeggeri,  determinazione  dei  prezzi  dei  biglietti  e  relative
modalita'  di  emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e
frequenza del nuovo servizio proposto.
  3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro due mesi dal
ricevimento  di  tutte  le  informazioni necessarie, stabilisce se un
servizio  ferroviario rispetta le condizioni ed i requisiti di cui ai
commi  1  e  2  e,  se  del caso, dispone le eventuali limitazioni al
servizio,  in  base  ad  un'analisi  economica  oggettiva e a criteri
prestabiliti, previa richiesta:
   a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   b) del gestore dell'infrastruttura;
   c) della  o  delle  regioni  titolari  del  contratto  di servizio
pubblico;
   d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio pubblico.
  4.  L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne informa
tutte  le  parti interessate, precisando il termine entro il quale le
medesime  possono richiedere il riesame della decisione e le relative
condizioni cui questo e' assoggettato.



                              Art. 60.
                  (Modifiche al decreto legislativo
                      19 novembre 1997, n. 422)

  1.  Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 18:
    1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  "1-bis.  I  servizi  di  trasporto  pubblico  ferroviario,  qualora
debbano  essere  svolti  anche sulla rete infrastrutturale nazionale,
sono  affidati  dalle  regioni  ai  soggetti  in  possesso del titolo
autorizzatorio  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera r), del
decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n. 188, ovvero della apposita
licenza  valida  in  ambito  nazionale  rilasciata  con  le procedure
previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003";
    2) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente:  "Tale  esclusione  non si applica alle imprese ferroviarie
affidatane  di  servizi pubblici relativamente all'espletamento delle
prime gare aventi ad oggetto servizi gia' forniti dalle stesse";
    3) al comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  "g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario,
la  definizione  di  meccanismi  certi e trasparenti di aggiornamento
annuale  delle  tariffe  in  coerenza  con l'incremento dei costi dei
servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza
nella  prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e
costi  operativi,  di  cui  all'articolo  19,  comma  5, del tasso di
inflazione programmato, nonche' del recupero di produttivita' e della
qualita' del servizio reso";
   b) all'articolo  19,  comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine,
le  seguenti  parole:  "ed  i criteri di aggiornamento annuale di cui
all'articolo 18, comma 2, lettera g-bis)".



                              Art. 61.
                 (Ulteriori disposizioni in materia
                    di trasporto pubblico locale)

  1.  Al  fine  di  armonizzare  il processo di liberalizzazione e di
concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con
le  norme  comunitarie, le autorita' competenti all'aggiudicazione di
contratti  di  servizio,  anche in deroga alla disciplina di settore,
possono  avvalersi  delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi
2,  4,  5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1370/2007  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 23 ottobre
2007.   Alle   societa'   che,  in  Italia  o  all'estero,  risultino
aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del
predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di
cui  all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422.



                              Art. 62.
                  (Modifiche al decreto legislativo
                       8 luglio 2003, n. 188)

  1.  Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  "ai  sensi  dell'articolo 7 della legge 10 ottobre
1990, n. 287";
   b) all'articolo  6,  comma  2,  la  lettera  a) e' abrogata e alla
lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente
ai servizi a committenza pubblica";
   c) all'articolo 9, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
  "7-bis.   Nei   casi   di  cui  al  comma  7,  il  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti verifica altresi' la permanenza delle
condizioni   per   il  rilascio  del  titolo  autorizzatorio  di  cui
all'articolo  131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
particolare  riferimento  alla  condizione di reciprocita' qualora si
tratti  di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi
dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287";
   d) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.   Il   gestore   dell'infrastruttura  ferroviaria  mette  a
disposizione   delle  imprese  ferroviarie,  nei  termini  e  con  le
modalita' previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria
e  presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi
di  non  discriminazione  e  di  equita',  allo  scopo  di  garantire
un'efficiente  gestione  della rete, nonche' di conseguire la massima
utilizzazione della relativa capacita'";
   e) all'articolo 17:
    1) al  comma  3, primo periodo, le parole: "di circolazione" sono
sostituite  dalle seguenti: "dei servizi di gestione d'infrastruttura
forniti";
    2) al  comma  10, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre
2008" sono soppresse;
    3) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente:
  "11-bis.  Relativamente  alla  corrente  di  trazione  di  cui alla
lettera   e)  del  comma  5,  il  relativo  prezzo  di  fornitura  e'
determinato secondo i seguenti principi:
   a) applicazione  delle  condizioni  di  approvvigionamento a minor
costo  ai  servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine
di minimizzare il costo del servizio universale;
   b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
   c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;
   d) applicazione  di  meccanismi di adeguamento alle condizioni del
mercato  dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese
ferroviarie,    sulla    base   dei   costi   di   approvvigionamento
effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati
alle imprese ferroviarie";
   f) all'articolo 20:
    1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono abrogate;
    2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
  "c-bis) servizi di manovra;
  c-ter)   controllo  della  circolazione  di  treni  che  effettuano
trasporti  di  merci  pericolose,  previa sottoscrizione di contratti
specifici con il gestore dell'infrastruttura;
  c-quater)  assistenza  alla  circolazione di treni speciali, previa
sottoscrizione    di    contratti    specifici    con    il   gestore
dell'infrastruttura";
    3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
  "5-bis.  Il  gestore  dell'infrastruttura,  ove  decida  di fornire
alcuni  dei  servizi  di  cui  al  comma  5  ma non intenda prestarli
direttamente,  provvede  ad  affidarne  la  gestione  a  sue societa'
controllate  ovvero,  con  procedure  trasparenti  nel rispetto della
normativa  nazionale  e  comunitaria,  a soggetti terzi, nel rispetto
delle  esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da
parte delle imprese ferroviarie";
    4) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "8.  I  raccordi  ferroviari  di  accesso  e,  ove  disponibile, la
prestazione   di  servizi  connessi  con  attivita'  ferroviarie  nei
terminali,  nei  porti  e  negli  interporti che servono o potrebbero
servire  piu'  di  un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese
ferroviarie  in  maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le
richieste  da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette
a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di
mercato";
   g) all'articolo 23:
    1) al  comma  1,  secondo  periodo, dopo le parole: "delle tracce
orarie  richieste"  sono  inserite  le  seguenti:  "e degli eventuali
servizi connessi";
    2) al  comma  5,  al  terzo periodo, le parole: ", e comunque non
superiore  a  dieci anni," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "Un  periodo superiore ai dieci anni e' possibile
solo  in  casi  particolari,  in  presenza di cospicui investimenti a
lungo  termine  e  soprattutto  se  questi costituiscono l'oggetto di
impegni contrattuali";
    3) al  comma  7, secondo periodo, dopo le parole: "sotto forma di
tracce orarie" sono inserite le seguenti: "e dei servizi connessi";
   h) all'articolo  24,  comma  1,  le parole: "sotto forma di tracce
orarie"  sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"sotto  forma  di  tracce  orarie  e  dei  connessi  servizi  di  cui
all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)";
   i) all'articolo 25, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  "4-bis.  Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di
imprese  ferroviarie  devono, preliminarmente alla sottoscrizione del
contratto  per  la  concessione  dei  diritti  di utilizzo, essere in
possesso del certificato di sicurezza".



                              Art. 63.
                    (Ulteriori misure in materia
                      di trasporti ferroviari)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
i  servizi  ferroviari  di interesse locale di cui all'articolo 9 del
decreto  legislativo 19 novembre 1997, n. 422, svolti nelle regioni a
statuto  speciale  e  nelle  province autonome di Trento e di Bolzano
sono  attribuiti,  anche  in  attesa  dell'adozione  delle  norme  di
attuazione  degli  statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato
decreto  legislativo  n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime
regioni  e  province autonome. A tal fine il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformita'
agli   ordinamenti   finanziari  delle  singole  regioni  e  province
autonome,  nei  limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le
risorse  gia'  destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi
in  favore  di  Trenitalia Spa derivanti dal contratto di servizio in
essere  con  lo  Stato, sulla base di un piano di riparto predisposto
con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
regioni e le province autonome interessate.



                              Art. 64.
                (Disposizioni in materia di farmaci)

  1.   La   disposizione  di  cui  alla  lettera  g)  del  comma  796
dell'articolo  1  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, si applica,
fino  al  31  dicembre  2009, su richiesta delle imprese interessate,
anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Entro
trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge
l'Agenzia italiana del farmaco (ALFA) definisce le modalita' tecniche
applicative della disposizione di cui al primo periodo.
  La  presente  legge  munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

   
                                                           ALLEGATO 1
                                               (articolo 12, comma 2)

                      ENTI OPERANTI NEL SETTORE
              DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

  ICE (Istituto nazionale per il commercio estero)
  SIMEST Spa (Societa' italiana per le imprese all'estero)
  INFORMEST
  FINEST Spa
  Camere di commercio italiane all'estero



                                                           ALLEGATO 2
                                               (articolo 57, comma 2)

=====================================================================
                                 |   2009    |   2010    |   2011
=====================================================================
  Ministero dell'economia e delle|           |           |
finanze                          |    357.000|    343.000|    313.000
---------------------------------------------------------------------
  Ministero degli affari esteri  |    128.000|          0|          0
---------------------------------------------------------------------
  Ministero dell'interno         |          0|    171.000|    261.000
---------------------------------------------------------------------
  Ministero della difesa         |    715.000|    686.000|    626.000
---------------------------------------------------------------------
         TOTALE                  |  1.200.000|  1.200.000|  1.200.000


 

 

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