LEGGE 23 luglio 2009, n.99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonche' in materia di energia. (09G0111)
La Camera dei deputati ad il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni per l'operativita'
delle reti di imprese)
1. All'articolo 3 del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli
aderenti alla rete";
2) alla lettera b), dopo le parole: "l'indicazione" sono inserite
le seguenti: "degli obiettivi strategici e" e dopo le parole: "della
rete" sono aggiunte le seguenti: ", che dimostrino il miglioramento
della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato";
3) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ".
Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615
del codice civile";
4) alla lettera d), dopo le parole: "del contratto" sono inserite
le seguenti: ", le modalita' di adesione di altre imprese";
5) alla lettera e), la parola: "programma" e' sostituita dalla
seguente: "contratto" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
". Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete,
l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali,
aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito,
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti
italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di
internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento";
b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
"4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma
4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono
adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla
ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti
disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete,
interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e),
secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse";
c) al comma 4-quinquies, le parole: "lettera b)" sono sostituite
dalle seguenti: "lettere b), c) e d)" e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", previa autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta".
2. L'articolo 6-bis del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
abrogato.
Art. 2.
(Riforma degli interventi di reindustrializzazione,
agevolazioni a favore della ricerca,
dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)
1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestivita' delle
iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in
situazione di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse
nonche' con impatto significativo sulla politica industriale
nazionale, nei quali si richieda l'attivita' integrata e coordinata
di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la
confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e
l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa e'
disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. L'accordo di programma e' l'atto di regolamentazione concordata
con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di
rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalita' di
esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione
partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del
rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali
ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca totale o parziale del
finanziamento e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalita'
di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste
inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti
delle potesta' proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando
quanto stabilito al comma 10, l'accordo di programma costituisce
fonte che regolamenta gli interventi e gli adempimenti previsti.
3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli
investimenti produttivi nelle aree o distretti in situazione di
crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello
sviluppo economico ai sensi del comma 10, l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di
seguito denominata "Agenzia", mediante l'applicazione del regime di
cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto- legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
181.
4. Gli accordi di programma di cui al comma I devono prevedere, tra
l'altro, interventi al fine di promuovere iniziative di
riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di
crisi con impatti significativi per la politica industriale
nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare
nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito
dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, dell' 11 luglio 2006.
5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in
conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al
decreto- legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' applicabile in tutto il
territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite
dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti
degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa,
ove possibile, con enti e organismi locali competenti, alla
realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di
ristrutturazione economica di aree o distretti industriali dismessi
da destinare ai nuovi investimenti produttivi.
7. All'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di
crisi in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo,
per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede,
con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni vigenti che
prevedono modalita' di individuazione di aree o distretti in
situazione di crisi industriale diverse da quella prevista dal
presente comma sono abrogate.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'individuare, ai sensi
del comma 7, le aree o i distretti in situazioni di crisi, da'
priorita' ai siti che ricadono nelle aree individuate nell'ambito
dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, dell'Il luglio 2006.
9. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di
cui al comma 2 e' assicurato dal Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico puo'
avvalersi dell'Agenzia.
10. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce le modalita' di attuazione degli interventi
di cui al comma 3 e impartisce le direttive all'Agenzia al fine di
garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
11. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente
integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al
presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie
disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 26
settembre 2007 per il riordino delle infrastrutture e dei servizi
nell'area di crisi di Ottana; accordo di programma per la crisi
industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005;
accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di
Acerra, sottoscritto il 15 luglio 2005 e successive integrazioni, per
gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito delle
iniziative di reindustrializzazione ivi previste; accordo di
programma sottoscritto il 1° aprile 2008 per la reindustrializzazione
dell'area di crisi industriale di Caserta; accordo di programma
sottoscritto il 1° aprile 2008 per l'attuazione degli interventi
nell'area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel
settore tessile - abbigliamento - calzaturiero del NT n. 9
-territorio salentino- leccese.
12. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 8 del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo
restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini
di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate agli interventi
individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione alle
seguenti aree o distretti di intervento:
a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo
all'operativita' degli sportelli unici all'estero e all'attivazione
di misure per lo sviluppo del "Made in Italy", per il rafforzamento
del piano promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio
estero e per il sostegno delle esportazioni da parte di enti,
consorzi e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
all'estero;
b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di
sviluppo, di iniziative realizzate in collaborazione tra enti
pubblici di ricerca, universita' e privati, nonche' di altri
interventi di incentivazione a sostegno delle attivita'
imprenditoriali, comprese le iniziative produttive a gestione
prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa;
c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1,
comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni;
d) degli interventi nel settore delle comunicazioni, con
particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del
vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere
in Italia nel 2009;
e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi
dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parita'
di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi;
f) del sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva
dismissione e per le quali sia gia' stato predisposto un nuovo
progetto di investimento finalizzato contemporaneamente:
all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo
per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in
collaborazione con universita' o enti pubblici di ricerca;
all'integrazione delle attivita' economiche con le esigenze di
massima tutela dell'ambiente e di risparmio energetico;
g) dell'accrescimento della competitivita', con particolare
riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della
produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico;
h) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei
sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di
illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di
programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al
limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti indicati.
13. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di
innovazione industriale a favore della crescita e della
competitivita' del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi
della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi
di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, in aggiunta alle aree
tecnologiche di cui alla lettera c) del comma 12, sono individuate
quelle relative alla tecnologia dell'informazione e della
comunicazione, all'industria aerospaziale, all'osservazione della
terra e all'ambiente.
Art. 3.
(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni
a favore della ricerca, dello sviluppo
e dell'innovazione e altre forme di incentivi)
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorita',
le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale,
compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con
quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto- legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema
produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da
realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito
dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, dell' 1l luglio 2006. L'individuazione viene compiuta
attraverso un piano, inserito nel Documento di programmazione
economico- finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le
regioni o le province autonome interessate e previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sottoposto
all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo
sostenibile, assicurando l'integrazione delle attivita' economiche
con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza energetica e di
riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del
presente articolo, il piano e' approvato dal CIPE entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della
predetta procedura.
2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle
aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento
a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del
sistema produttivo nazionale, il Governo e' delegato ad adottare,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto
previsto dal comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina
della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del
territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di
crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione,
limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo
i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle norme statali concernenti
l'incentivazione delle attivita' economiche, con particolare
riferimento alla chiarezza e alla celerita' delle modalita' di
concessione ed erogazione delle agevolazioni e al piu' ampio ricorso
ai sistemi di informatizzazione, nonche' attraverso sistemi quali
buoni e voucher;
b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di
competenza del Ministero dello sviluppo economico;
c) differenziazione e regolamentazione delle misure di
incentivazione ove necessario in funzione della dimensione
dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di
riferimento;
d) priorita' per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso
programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto
di innovazione di prodotto e di processo;
f) snellimento delle attivita' di programmazione con la
soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente
gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei
relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro
normativo omogeneo a livello nazionale;
g) razionalizzazione delle modalita' di monitoraggio, verifica e
valutazione degli interventi;
h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero
territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di
occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in
situazione di crisi;
i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli
aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonche'
destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse,
che risultino effettivamente disponibili in quanto non gia' destinate
ad altre finalita', non inferiori al 50 per cento;
l) previsione, in conformita' con il diritto comunitario, di forme
di fiscalita' di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di
nuove attivita' di impresa, da realizzare nei territori ricadenti
nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui
al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
3. L'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera l), e'
condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono
trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede
anche in assenza dei pareri. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi
criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e
integrative dei medesimi decreti previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari con le medesime modalita' di cui al presente
comma.
5. Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fermi restando
gli utilizzi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto- legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, destina una quota del Fondo strategico per il
Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera b-bis), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, fino al limite annuale di 50 milioni di
euro per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 340, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Per l'utilizzo delle risorse stanziate ai
sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori
per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al
fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione
territoriale.
6. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater,
del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di
30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, della presente legge.
7. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dopo le parole: "con delibera del CIPE," e' inserita la
seguente: "adottata" e dopo le parole: "su proposta del Ministro
dello sviluppo economico," sono inserite le seguenti: "previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,".
8. I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il
provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle
attivita' produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in
materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione
a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi,
rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e
quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia
fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.
9. Al fine di garantire migliori condizioni di competitivita' sul
mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle
strutture turistico- ricettive all'aperto, le installazioni e i
rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati
permanentemente, per l'esercizio dell'attivita', entro il perimetro
delle strutture turistico- ricettive regolarmente autorizzate,
purche' ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di
mobilita' stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in
alcun caso attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e
paesaggistici.
Art. 4.
(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per la commercializzazione dei prodotti)
1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e
vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati,
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare,
alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al
funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere
attivita' di accreditamento in conformita' alle disposizioni del
regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la
fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli
analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi
dell'Unione europea, nonche' alla disciplina delle modalita' di
controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche
mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro
tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla
designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere
attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,
per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di
contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste
dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo
nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi
settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello
sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le
modalita' di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli
organismi di accreditamento, gia' designati per i settori di
competenza dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico
della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono
all'attuazione del presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5.
(Delega al Governo per il riassetto normativo
delle prescrizioni e degli adempimenti
procedurali applicabili alle imprese)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli
adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalita' e
secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche'
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti
le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere
rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello
svolgimento di attivita' di impresa;
b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento
degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel
rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda
della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o
agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter
procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei
termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono
concessi;
c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi, di tutte le disposizioni di legge statale non
individuate ai sensi della lettera a).
2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato,
completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai
decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle
norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove
necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e
semplificandole secondo le modalita' di cui all'articolo 20, comma
ibis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti
ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e per i beni e le attivita' culturali. Gli
schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di
relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi
contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le con, seguenze di
carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere
adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente
articolo.
5. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del
presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro
competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove
o maggiori spese ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Art. 6.
(Semplificazione e abolizione di alcune procedure
e certificazioni dovute dalle imprese)
1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da
parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi
pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza
pubblica, l'impresa interessata puo' allegare, in luogo delle
richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata
dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni
i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di
dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento
di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza
pubblica e la responsabilita' per falso in atto pubblico.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione puo'
essere sostituita ai sensi del comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti
ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e delle province, ai fini delle assunzioni
obbligatorie".
5. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito il modello
unico di prospetto di cui al presente comma".
Art. 7.
(Semplificazione e razionalizzazione della
riscossione della tassa automobilistica per
le singole regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano)
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della
tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
autorizzate a stabilire le modalita' con le quali le imprese
concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo
dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i
periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto- legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: "proprietari" sono inserite
le seguenti: ", usufruttuari, acquirenti con patto di riservato
dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,";
b) nel terzo periodo, dopo le parole: "i proprietari" sono
inserite le seguenti: ", gli usufruttuari, gli acquirenti con patto
di riservato dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria".
3. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro
automobilistico e dei registri di immatricolazione e' determinata in
ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto
proprietario del veicolo.
Art. 8.
(Modifiche in materia di ICI)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo e'
il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di
costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e'
il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la
durata del contratto".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di
locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 9.
(Disciplina dei consorzi agrari)
1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del codice
civile, i consorzi agrari sono costituiti in societa' cooperative
disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti
del medesimo codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario
e' riservato esclusivamente alle societa' cooperative di cui al
presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a
mutualita' prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti
dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti
di cui all'articolo 2514 del medesimo codice. I consorzi agrari
adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per
i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali
sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello
stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione
e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorita'
amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio
provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei
commissari liquidatori. Alle proposte di concordato dei consorzi
agrari non si applicano i termini di cui all'articolo 124, primo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni.
2. Il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto- legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, e' abrogato.
3. Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione
coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto
dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, i consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 devono sottoporre
all'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti
di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel
termine indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte
dell'autorita' amministrativa comporta la sostituzione dei commissari
liquidatori e di tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si
provvede alla sostituzione anche in presenza dell'avvenuto deposito
degli atti di cui agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, qualora il tribunale, alla
data di entrata in vigore della presente legge, abbia accolto
l'opposizione, per motivi connessi alla attivita' del commissario,
indipendentemente dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1,
anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 10.
(Societa' cooperative)
1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: "con scopo
mutualistico" sono aggiunte le seguenti: "iscritte presso l'albo
delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e
all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione
del presente codice".
2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9
del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del
registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa,
l'automatica iscrizione nell'albo delle societa' cooperative, di cui
all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo
223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle
imprese trasmette immediatamente all'albo delle societa' cooperative
la comunicazione unica, nonche' la comunicazione della cancellazione
della societa' cooperativa dal registro o della sua trasformazione in
altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto
albo.
4. Le societa' cooperative, ai fini della dimostrazione del
possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile,
comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione
presso la quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative con gli
strumenti informatici di cui all'articolo 223- sexiesdecies delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come
modificato dal comma 6 del presente articolo.
5. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile e' abrogato.
6. All'articolo 223- sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni
per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui
al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "depositare i
bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica" sono
sostituite dalle seguenti: "comunicare annualmente attraverso
strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche
ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui
all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale e'
tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni
attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali
obbligazioni contrattuali".
7. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
e' effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente".
8. All'articolo 2545- octies del codice civile sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a
mutualita' prevalente per il mancato rispetto della condizione di
prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo
comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima
modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia
emesso strumenti finanziari.
In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa
e' tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli
strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-
sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le
risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita
della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della
mutualita' prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la
quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative provvede alla
variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun
ulteriore onere istruttorio.
L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di
cooperativa a mutualita' prevalente e' segnalata all'amministrazione
finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come
divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
9. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici
amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi
precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge
esclusivamente nell'interesse pubblico".
10. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza
in tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi
Luigi Luzzatti e' trasformato nell'Associazione italiana di studi
cooperativi Luigi Luzzatti avente personalita' giuridica, con sede in
Roma, ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo
economico, che ne assicura la vigilanza ed a supporto del quale
l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e
patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltreche' dal
patrimonio gia' facente capo all'Istituto al momento della
trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante
dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica. L'entita' della predetta quota e' fissata
annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico
all'atto dell'approvazione del programma annuale di attivita'.
11. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: "amministrativa" e'
sostituita dalla seguente: "esclusiva" e le parole: "anche in
occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche"
sono soppresse.
12. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2
agosto 2002, n. 220, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non
ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla
diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di
ulteriori sanzioni, e' irrogata la sanzione della sospensione
semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di
assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
13. All'articolo 223- septiesdecies delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "entro il 31 dicembre
2004" sono soppresse.
Art. 11
(Internazionalizzazione delle imprese)
1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: "e con il Ministro
dell'istruzione" fino a: "Conferenza permanente" sono sostituite
dalle seguenti: ", sentiti il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e la Conferenza permanente";
b) all'articolo 5, comma 3, le parole: ", di concerto con il
Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle
politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari
regionali," sono soppresse.
Art. 12.
(Commercio internazionale e incentivi
per l'internazionalizzazione delle imprese)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto
legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le
modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche'
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti
in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando,
oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti
gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione
delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei
procedimenti in materia;
b) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per
l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, acquisito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi ai
fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione
degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle
imprese, di cui all'allegato 1, nonche' degli strumenti di
incentivazione per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli
enti di cui all'allegato 1, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero
dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli
enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto
legislativo n. 143 del 1998, nonche' all'assetto costituzionale
derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati
alla maggiore funzionalita' dei medesimi in relazione alle rinnovate
esigenze imposte dall'attuale quadro economico- finanziario, nonche'
a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera
e della promozione del sistema economico italiano in ambito
internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale
degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici
consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela
degli interessi italiani in sede internazionale;
c) compatibilita' con gli obiettivi di riassetto della normativa
in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1;
d) semplificazione della procedura di ripartizione dello
stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali
all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi export
multiregionali, camere di commercio italiane all'estero, erogato ai
sensi delle leggi di settore;
e) complementarita' degli incentivi rispetto ad analoghe misure di
competenza regionale.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate
disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel
rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi stabiliti
dai medesimi commi.
4. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio
2006, n. 105, sono assegnati all'apposito Fondo istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011, da ripartire secondo le modalita' di
cui al comma 3 del medesimo articolo. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2009- 2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo
parzialmente utilizzando, per l'anno 2009, quanto a euro 500.000
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze
e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno 2010,
quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno e, per l'anno 2011, quanto a euro 2.000.000
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 13.
(Fondi regionali con finalita'
di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)
1. All'articolo 1 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il
comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
"6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST Spa a
supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni
possono assegnare in gestione alla societa' stessa propri fondi
rotativi con finalita' di venture capital, per l'acquisizione di
quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento
del capitale o fondo sociale di societa' o imprese partecipate da
imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e
restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi
rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di
partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono
raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo
sociale. I fondi rotativi regionali con finalita' di venture capital
previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della
gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la
competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al
decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive n. 404 del 26
agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con
proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di
indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione
assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del
medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica".
Art. 14.
(Utilizzo della quota degli utili
della SIMEST Spa)
1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 3,
comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo
modificato dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita
contabilita' speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di
avvio (start- up) di progetti di internazionalizzazione di imprese
singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo
25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello
sviluppo economico, le disponibilita' finanziarie derivanti da utili
di spettanza del Ministero stesso in qualita' di socio della SIMEST
Spa, gia' finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, a interventi per lo sviluppo delle esportazioni.
3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti
transitori e non di controllo nel capitale di rischio di societa'
appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da
loro raggruppamenti, per realizzare progetti di
internazionalizzazione.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, le condizioni e le modalita' operative del Fondo.
Art. 15.
(Tutela penale dei diritti
di proprieta' industriale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 473 e' sostituito dal seguente:
"Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni
distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque,
potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta'
industriale, contraffa' o altera marchi o segni distintivi, nazionali
o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere
concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o
segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della
multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffa' o altera
brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero,
senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di
tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a
condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne,
dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprieta' intellettuale o industriale";
b) l'articolo 474 e' sostituito dal seguente:
"Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con
segni falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti
dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al
fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri
segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro
3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione,
introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la
vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine
di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a
condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne,
dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprieta' intellettuale o industriale";
c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:
"Art. 474-bis. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e
474 e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle
restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che
ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque
appartenenti.
Quando non e' possibile eseguire il provvedimento di cui al primo
comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilita' per un valore corrispondente al profitto. Si applica
il terzo comma dell'articolo 322-ter.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e
quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il
prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato
medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere
l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di
non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso
di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del
titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.
Art. 474-ter. - (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai casi di
cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474,
primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso
l'allestimento di mezzi e attivita' organizzate, la pena e' della
reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro
50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa
fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474,
secondo comma.
Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste
dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla meta' a due terzi nei
confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di
contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonche'
nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e
per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi,
ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la
commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti";
d) all'articolo 517, le parole: "fino a un anno o" sono sostituite
dalle seguenti: "fino a due anni e";
e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis
sono aggiunti i seguenti:
"Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati
usurpando titoli di proprieta' industriale). - Salva l'applicazione
degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza
del titolo di proprieta' industriale, fabbrica o adopera
industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo
di proprieta' industriale o in violazione dello stesso e' punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con
la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in
vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in
circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter,
secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre
che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprieta' intellettuale o industriale.
Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque
contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni
di origine di prodotti agroalimentari e' punito con la reclusione
fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in
vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in
circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni
contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter,
secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a
condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne,
dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in
materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
di origine dei prodotti agroalimentari.
Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste
dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla meta' a due
terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare
concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria
nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli
517-ter e 517-quater, nonche' nella raccolta di elementi decisivi per
la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei
concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli
strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei
profitti da essi derivanti".
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
di cui al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, il comma 1 e' abrogato.
3. All'articolo 12- sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-
legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le
parole: "416, sesto comma," sono inserite le seguenti: "416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
473, 474, 517-ter e 517-quater,".
4. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "416, sesto comma," sono inserite le seguenti: "416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
473 e 474,".
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai
procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
6. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n.
354, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del
medesimo testo unico," sono inserite le seguenti: "all'articolo 416,
primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo
codice,".
7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: "e in valori di bollo" sono
sostituite dalle seguenti: ", in valori di bollo e in strumenti o
segni di riconoscimento";
2) al comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
"f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote";
3) al comma 2, le parole: "e 461" sono sostituite dalle seguenti:
", 461, 473 e 474";
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Falsita' in monete,
in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o
segni di riconoscimento";
b) dopo l'articolo 25-bis e' inserito il seguente:
"Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria
e il commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti
contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter
e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione
pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del
comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2";
c) dopo l'articolo 25- octies e' inserito il seguente:
"Art. 25- novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto
d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti
dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma,
171-bis, 171-ter, 171- septies e 171- octies della legge 22 aprile
1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del
1941".
Art. 16.
(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel
corso di operazioni di polizia giudiziaria per la
repressione di reati di cui agli articoli 473, 474,
517-ter e 517-quater del codice penale)
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di
operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui
agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono
affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in
attivita' di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi
dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a
carico dell'ufficio o comando usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in
custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorita' giudiziaria
competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le
modalita' indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione,
la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri e' eseguita in
esenzione da qualsiasi tributo o diritto.
4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito
di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta,
agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od
organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono
distrutti ai sensi del comma 3.
5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.
Art. 17.
(Contrasto della contraffazione)
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006,
n. 146, dopo le parole: "in ordine ai delitti previsti dagli
articoli" sono inserite le seguenti: "473, 474,".
2. All'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo:
1) le parole: "Salvo che il fatto costituisca reato," sono
soppresse;
2) le parole: "da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o
l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima
provenienza, a qualsiasi titolo di cose" sono sostituite dalle
seguenti: "da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che
acquista a qualsiasi titolo cose";
3) la parola: "intellettuale" e' sostituita dalla seguente:
"industriale";
b) il secondo periodo e' soppresso;
c) nel quinto periodo prima delle parole: "Qualora l'acquisto sia
effettuato da un operatore commerciale" sono inserite le seguenti:
"Salvo che il fatto costituisca reato,".
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del
decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal
comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca
reato, e' prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono
prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali
contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona
fede.
4. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non
originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine
senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o
del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione
sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine
estera";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le false e le
fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque
essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati gia'
immessi in libera pratica".
Art. 18.
(Azioni a tutela della qualita' delle produzioni
agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura
e per il contrasto alla contraffazione
dei prodotti agroalimentari ed ittici)
1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualita'
delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a
contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica
nonche' la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero
prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per
gli anni 2009- 2011 il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali promuove le iniziative necessarie per assicurare la
qualita' delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel
territorio nazionale.
2. All'attuazione del comma 1 il Ministero provvede ai sensi dei
commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto- legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, e, limitatamente alle attivita' di controllo, con il
coordinamento dell'Ispettorato centrale per il controllo della
qualita' dei prodotti agroalimentari, attraverso il Comando
carabinieri politiche agricole e alimentari, il Corpo forestale dello
Stato e il Corpo delle capitanerie di porto- guardia costiera,
nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Al fine di garantire la qualita' e una migliore valorizzazione
commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non
destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le
partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti
informazioni:
a) il numero di identificazione di ogni partita;
b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
c) il peso vivo espresso in chilogrammi;
d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del
prodotto;
e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
f) il nome e l'indirizzo dei fornitori;
g) l'attrezzo da pesca.
4. A ciascuna partita e' applicato, a cura dei soggetti esercenti
la pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura,
individuato con successivo decreto ministeriale, contenente le
informazioni di cui al comma 3, adottato previa comunicazione alla
Commissione europea ai sensi della direttiva 98/ 34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e
alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri
e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.
6. Dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione
nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le
iniziative assunte a tutela della qualita' delle produzioni
agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, con specifico
riguardo:
a) alle iniziative di formazione e di informazione;
b) alle attivita' di controllo effettuate, distinguendo quelle
rivolte alle produzioni di qualita' regolamentata e quelle effettuate
nei singoli settori produttivi;
c) agli illeciti riscontrati nelle attivita' di controllo,
indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri
effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico
riguardo al reato di cui all'articolo 517-quater del codice penale,
introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera e), della presente
legge.
8. Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero da' un quadro
complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel
contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa
vigente che ritenga necessarie per garantire la qualita' delle
produzioni e dei prodotti.
9. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi e di
monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da
tavola, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento (CE) n.
2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari
hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20
della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative
all'origine del prodotto trasformato.
10. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi
del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005,
definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda
agricola nonche' le regole di registrazione e di controllo delle
informazioni di cui al comma 9 e, nell'ambito dei servizi del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a
disposizione dei soggetti della filiera interessati alla
tracciabilita' del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione
dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici
accordi di servizio con le unioni riconosciute dei frantoiani e dei
produttori, alla diffusione dei servizi.
11. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la spesa di 7
milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la
qualita' e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire
le attivita' di controllo per la qualita' e di monitoraggio della
filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall'AGEA
secondo le modalita' di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del
decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 e' istituito, nello stato di
previsione dell'AGEA, un fondo denominato "Fondo per la
tracciabilita' dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola", con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009.
13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14 milioni di
euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle risorse di cui all'articolo Ibis, comma 2, del decreto- legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81.
14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere incrementate
mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi
versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e
di altri enti e organismi pubblici, secondo modalita' stabilite con
apposite convenzioni.
15. Per attivita' di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2010 e 2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di
porto- guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle
relative attivita' operative. Al relativo onere si provvede a valere
sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto- legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60,
comma 8, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 19.
(Proprieta' industriale)
1. All'articolo 47 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita',
il deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di priorita'
anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in
Italia, in relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui
si rivendica la priorita'".
2. All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli
sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti
l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza,
il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o
quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato
ancora concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che
l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di
concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande
presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle
circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu'
volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il
processo deve proseguire".
3. All'articolo 122 del citato codice di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione
diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un
titolo di proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque
vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In
deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento
del pubblico ministero non e' obbligatorio";
b) ai commi 6 e 8, la parola: "diritti" e' sostituita dalla
seguente: "titoli".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
"Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti
alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale
e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che
non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei
diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti
afferenti all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai
sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82
del Trattato che istituisce la Comunita' europea, la cui cognizione
e' del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano
ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza
delle sezioni specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64,
65, 98 e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei
diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice
ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del
Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice
ordinario".
6. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
"Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto
d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi
dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non
opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del
19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la
commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni
o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.
L'attivita' in tale caso puo' proseguire nei limiti del preuso. I
diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non
possono essere trasferiti separatamente dall'azienda".
7. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui
all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del
presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono
iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore,
a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia
sulla competenza";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di
cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del
presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme
precedentemente in vigore".
8. La disposizione di cui all'articolo 120, comma 1, del citato
codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come
sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito
dal comma 5 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno
che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla
competenza.
9. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3
ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26
ottobre 2007, e' abrogato.
10. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito il
Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo,
impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni
amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di
contrasto della contraffazione a livello nazionale.
11. Il Consiglio nazionale anticontraffazione e' presieduto dal
Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui
designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi
pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra
amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio e' composto da un
rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un
rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un
rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un
rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del
Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e da un rappresentante del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Consiglio puo'
invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi
trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonche'
delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.
12. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale
anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e
le attivita' culturali e del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. Le attivita' di segreteria sono svolte dalla Direzione
generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti
e marchi.
13. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non
da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o
rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 10 a 12 si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
14. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, e' abrogato.
15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o
integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del
citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
come modificato dalla presente legge, secondo le modalita' e i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, nonche' nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento
presenti nel codice;
b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e
internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente
all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.
30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di
violazione delle disposizioni recate in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del
decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;
c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli
adempimenti amministrativi;
d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori
universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'universita'
o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo
il relativo diritto sull'invenzione;
e) riconoscere ai comuni la possibilita' di ottenere il
riconoscimento di un marchio
e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi
grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico,
ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a
fini commerciali puo' essere esercitato direttamente dal comune anche
attraverso lo svolgimento di attivita' di merchandising, vincolando
in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al
finanziamento delle attivita' istituzionali o alla copertura dei
disavanzi pregressi dell'ente.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti
previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 20.
(Bollo virtuale)
1. La lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della tariffa
dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto
del Ministro delle finanze 20 agosto 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
1992, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi
d'impresa, novita' vegetali, certificati complementari di protezione
e topografie di prodotti per semiconduttori:
euro 42,00".
2. Dopo la lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della
citata tariffa dell'imposta di bollo, parte I, e' inserita la
seguente:
"a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di
brevetto per invenzione, modello di utilita', disegno e modello ove
alla stessa risulti allegato uno o piu' dei seguenti documenti:
1) lettera di incarico a consulente di proprieta' industriale o
riferimento alla stessa;
2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:
euro 20,00".
Art. 21.
(Iniziative a favore dei consumatori
e della trasparenza dei prezzi)
1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e
delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti
circa le offerte proposte sul mercato, affinche' sia possibile per il
cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e
confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di
altri gestori.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al
comma 1.
3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo
periodo e' sostituito dai seguenti: "L'assicuratore, in alternativa
ad una copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di
durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a
quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In
questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato,
trascorso il quinquennio, ha facolta' di recedere dal contratto con
preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita'
nel corso della quale la facolta' di recesso e' stata esercitata".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 22.
(Introduzione dell'articolo 22-bis del codice
del consumo, in materia di tutela dei consumatori
contro la pubblicita' ingannevole delle
compagnie marittime)
1. Dopo l'articolo 22 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime).
- 1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le
tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio
italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del
biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri
accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque
destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima
pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci".
Art. 23.
(Modifica alla legge
24 dicembre 2007, n. 244)
1. Al comma 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal
Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad
essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato
disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68".
Art. 24.
(Iniziative a favore dei consumatori
e dell'emittenza locale)
1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilita'
del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388
del 2000, ai sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo nonche' dall'articolo 3, comma 6, della presente legge, sono
destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30,
del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, sono
incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte
nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
mantenute nella disponibilita' del fondo di cui al medesimo articolo
148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17
del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Art. 25.
(Delega al Governo in materia nucleare)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in
tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicita' delle
relative procedure, uno o piu' decreti legislativi di riassetto
normativo recanti la disciplina della localizzazione nelterritorio
nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi,
nonche' dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e
rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da
corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni
interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalita' e i
principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti
legislativi. Con i medesimi decreti sono altresi' stabiliti le
procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento
delle attivita' di costruzione, di esercizio e di disattivazione
degli impianti di cui al primo periodo.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilita' di dichiarare i siti aree di
interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di
vigilanza e di protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che
soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e
dell' ambiente;
c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli
enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il
sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o
nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e' fatto
divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
d) previsione delle modalita' che i titolari di autorizzazioni di
attivita' devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi
e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli
impianti a fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico- scientifici predisposti da enti
pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e universita';
f) determinazione delle modalita' di esercizio del potere
sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle
necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto
previsto dall'articolo 120 della Costituzione;
g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la
produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa
in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di
impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano
considerati attivita' di preminente interesse statale e, come tali,
soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto
richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito
di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione
unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione,
concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto
amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale
strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti
dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le
infrastrutture in conformita' del progetto approvato;
i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle
specifiche tecniche degli impianti nucleari, gia' concesse negli
ultimi dieci anni dalle Autorita' competenti di Paesi membri
dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorita'
competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di
cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano
considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la
sicurezza nucleare;
l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e
di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima
trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni
locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attivita'
nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la
programmazione complessiva delle attivita', avvalendosi anche del
supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di
sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e
assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di
costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione
unica;
n) previsione delle modalita' attraverso le quali i produttori di
energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di
un fondo per il "decommissioning";
o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e
capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte,
al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli
interventi e per la gestione degli impianti;
p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme
prescrittive previste nei decreti legislativi;
q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili
allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla
popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare
riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicita'.
3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che
comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi
concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attivita' di
espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 246 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, dopo le parole: "fonti energetiche rinnovabili" sono
inserite le seguenti: ", energia nucleare prodotta sul territorio
nazionale".
5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di
cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalita' e
dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno
dalla data della loro entrata in vigore.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi
adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della
lettera d) del comma 2".
Art. 26.
(Energia nucleare)
1. Con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti
per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere
realizzati nel territorio nazionale. La Conferenza unificata si
esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il
parere si intende acquisito.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri ne' minori
entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a
favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio
degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di
energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in
consorzi.
Art. 27.
(Misure per la sicurezza e il potenziamento
del settore energetico)
1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo
energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse
disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle societa' da
esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le societa'
da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalita'
stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico
e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adeguano lo statuto societario.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si avvale del
Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il
rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia,
anche con riferimento alle attivita' relative alle funzioni di cui
all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre
1995, n. 481, nonche' per l'espletamento di attivita' tecniche
sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei
clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale
dell'energia. Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa
e dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle
strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale
mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale
partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di
cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle
scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta
con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000
residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto
dell'energia elettrica prodotta,secondo quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non
superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza
tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e
il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo
restando il pagamento degli oneri di rete.
5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma
1 dell'articolo 39, puo' usufruire per l'energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta secondo le modalita' di cui al comma 4, anche per
impianti di potenza superiore a 200 kW.
6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa
del fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n.
640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio
liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale
dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.
7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli
enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce
le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per
la finanza pubblica.
8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono ride-
finiti i compiti e le funzioni della societa' Sogin Spa, prevedendo
le modalita' per disporre il conferimento di beni o rami di azienda
della societa' Sogin Spa ad una o piu' societa', partecipate dallo
Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore
energetico.
9. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui
al comma 8 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la
societa' Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria
gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno
ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore.
Il consiglio di amministrazione della societa' Sogin Spa in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge decade alla
medesima data.
10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi
per l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di
stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, predispone un piano straordinario per
l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo
trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario,
predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:
a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le
funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a
rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli
edifici esistenti;
c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative
attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la
raccolta centralizzata delle informazioni;
d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da
parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e
loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici
come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, e grandi centri commerciali;
e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di
microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza
energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in
sostegno della domanda;
g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo
sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;
h) definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di
prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e
processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo
l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza,
anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di
rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori
dell'edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle
infrastrutture, dell'industria e del trasporto;
i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare
l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare
riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle
migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.
11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del comma 10 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori
entrate per l'erario.
12. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2009, termine non prorogabile".
13. All'attuazione della disposizione di cui al comma 12 si
provvede, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica.
14. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "I criteri per
l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole
minori (ANDIVI) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le
regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e
delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo
finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati".
15. All'articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto- legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare
sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con
fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1,
prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287".
16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, con proprio decreto, definisce norme, criteri e
procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano
ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e
dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse
tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia,
fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con
potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e
meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle
informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite
nel rispetto dei principi della semplificazione, della certezza e
della trasparenza dell'azione amministrativa e della salvaguardia
della salute dei cittadini e della tutela ambientale, nonche' nel
rispetto delle competenze delle regioni e delle amministrazioni
locali.
17. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre
alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche,
gia' effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti
al gestore della rete elettrica nazionale.
18. Allo scopo di rendere piu' efficiente il sistema di
incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, e' trasferito ai soggetti che concludono con la societa' Terna
Spa uno o piu' contratti di dispacciamento di energia elettrica in
prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.
19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' con cui, a decorrere dall'anno 2011 e
sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si
procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il
medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di
cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 18
e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili
assunti a livello nazionale e comunitario.
20. L'installazione e l'esercizio di unita' di microcogenerazione
cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla sola
comunicazione da presentare alla autorita' competente ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unita' di piccola
cogenerazione, cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati
alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli
articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la
produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti
fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di
attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio
patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per
l'erogazione in "conto energia" e dei servizi di "scambio sul posto"
dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che
intendono accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere
contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
22. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2006, n. 311, dopo le parole: "maggioranza semplice delle quote
millesimali" sono aggiunte le seguenti: "rappresentate dagli
intervenuti in assemblea".
23. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di
cogenerazione e' prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i
diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23
agosto 2004, n. 239.
24. All'articolo 1- sexies del decreto- legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono soggetti a
un'autorizzazione unica" sono inserite le seguenti: "comprendente
tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
all'esercizio degli stessi", dopo le parole: "la quale sostituisce
autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque
denominati previsti dalle norme vigenti" sono inserite le seguenti:
"e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle
interferenze con altre infrastrutture esistenti" e dopo le parole:
"costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture"
sono inserite le seguenti: ", opere o interventi,";
b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del
procedimento ai comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione
comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del
procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia
perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione
dell'avvio del procedimento";
c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o
le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i
novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede
al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito
comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo
da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla
regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al
termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del
presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di
funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti
del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso
spese comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica";
d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti:
"4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi
di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella
riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di
linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di
guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in
ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4- sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'
gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di
lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il
medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40
metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo
esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene,
isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti
di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle
evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia
di inizio attivita' varianti all'interno delle stazioni elettriche
che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali
interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' a
condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici
vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di
progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonche'
le norme tecniche per le costruzioni.
4- septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce parte
integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio dell'opera principale.
4- octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello
sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di
inizio attivita', accompagnata da una dettagliata relazione,
sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo,
che assevera la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai
regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto della normativa in
materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed
esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le
costruzioni.
4- novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un
vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio
del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
denuncia e' priva di effetti.
4- decies. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della
denuncia di inizio attivita' da cui risultino la data di ricevimento
della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo
del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche'
gli atti di assenso eventualmente necessari.
4- undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato
al comma 4- octies riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento.
4- duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare la
denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del
collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al
Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di
inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo
approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in
fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto
l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio
attivita' gia' previsto al comma 4- sexies. Non assumono rilievo
localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del
corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini
urbanistici. In mancanza di diversa individuazione costituiscono
corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto
previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non
assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno
delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura
degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio
connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo
sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'
dall'autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo
localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e
province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'".
25. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, dopo le parole: "la costruzione e l'esercizio
degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli interventi di
sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale
necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta".
26. All'articolo 179, comma 6, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio
dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da
apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di
redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle
opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai
sensi dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice
e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato".
27. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con
carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti
industriali dismessi, nonche' agli impianti di produzione di energia
elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento
della capacita' produttiva, si applicano, alle condizioni ivi
previste, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33.
28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti
legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa
in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che
garantisca, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore e
assicurando la protezione ambientale, un regime concorrenziale per
l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che
semplifichi i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle
risorse geotermiche a bassa e media temperatura. La delega e'
esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e
con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) garantire, in coerenza con quanto gia' previsto all'articolo
10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, l'allineamento
delle scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi
intercorsi tra regioni ed operatori, gli investimenti programmati e
i diritti acquisiti;
b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a
riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni, delle
procedure concorrenziali ad evidenza pubblica per l'assegnazione di
nuovi permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per
la coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura;
c) individuare i criteri per determinare, senza oneri ne' diretti
ne' indiretti per la finanza pubblica, l'indennizzo del
concessionario uscente relativamente alla valorizzazione dei beni e
degli investimenti funzionali all'esercizio delle attivita' oggetto
di permesso o concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto
imprenditoriale;
d) definire procedure semplificate per lo sfruttamento del
gradiente geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media
temperatura;
e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di ricerca e
coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la nuova
normativa.
29. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 28, sono abrogati gli articoli 3, commi 3
e 6, e 10, comma 2, secondo periodo, della legge 9 dicembre 1986, n.
896.
30. All'articolo 1, comma 2, del decreto- legge 7 febbraio 2002, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "L'eventuale rifiuto
regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento
motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze
dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni
del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa".
31. L'articolo 46 del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 46. - (Procedure di autorizzazione per la costruzione e
l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e
all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacita'
dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento
unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la
regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento
di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni
dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione,
ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione,
concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la
concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la
successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni
economiche e tecnico- operative da parte dei competenti organi del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione,
approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla
realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di
gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della
capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la regione
costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli
strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o
sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il
rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il
parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le
opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in
area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro
realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore
portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera
contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale
e il progetto di terminale di' rigassificazione e il relativo
complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma
3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata di concerto anche
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce
anche approvazione della variante del piano regolatore portuale".
32. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su
richiesta del proponente, da presentare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti
amministrativi in corso alla medesima data.
33. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' abrogato,
fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge per i quali non e' esercitata
l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo.
34. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 239, sono sostituiti dai seguenti:
"77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in
terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso
consente lo svolgimento di attivita' di prospezione consistente in
rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque
metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di
giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del
rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione ai comuni
interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla
costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di
perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilita', e' concessa,
previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del
permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per
gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali
interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo
svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi
geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o
mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti,
escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla
costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di
perforazione e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale,
su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79,
da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la
geotermia competente.
81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di cui al comma 79
non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi
titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di
tutela biologica o di tutela archeologica, in virtu' di leggi
nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa
e' sottoposta a verifica di assoggettabilita' alla valutazione di
impatto ambientale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le
disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto- legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione
degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui
al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del
comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo
economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare sono individuate le attivita'
preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti
sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della
conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in
terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e
delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che
sono considerati di pubblica utilita' ai sensi della legislazione
vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino
variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione
di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante
urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter,
e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito
l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se
il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la
volonta'.
82- sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni
degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la
perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e
nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di
lavoro gia' approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata
dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia".
35. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82- sexies
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti
dal comma 34 del presente articolo, si applicano anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche' ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il
rilascio dell'intesa da parte della regione competente.
36. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del
regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, e'
soppresso.
37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento e' previsto
che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale
metrico, il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere un
parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui
all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti
universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.
38. Lo svolgimento di attivita' di analisi e statistiche nel
settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonche' l'avvio
e il monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dell'attuazione della strategia energetica
nazionale di cui all'articolo 7 del decreto- legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il
limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si
provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del
decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
39. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a definire le
prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione
di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati
al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui e'
necessaria la sola dichiarazione di inizio attivita'.
40. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
e' sostituito dal seguente:
"1. L'esecuzione dei pozzi di profondita' fino a 400 metri per
ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle
sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore
a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia
elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, e'
autorizzata dalla regione territorialmente competente con le
modalita' previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775".
41. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite
dalle seguenti: "15 gradi centigradi";
b) al comma 5, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite
dalle seguenti: "15 gradi centigradi".
42. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e
per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita' e le
procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve
dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima
dell'autorizzazione, la disponibilita' del suolo su cui realizzare
l'impianto".
43. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: "energia, vapore ed
acqua calda" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva
superiore a 1 MW";
b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: "sfruttamento del
vento" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore
a 1 MW".
44. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, e'
soppresso.
45. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia
elettrica prodotta puo' essere remunerata a condizioni economiche di
mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore
eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia".
46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalita' di incremento
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, l'articolo 9-ter del decreto- legge 6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le
emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire
al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e
di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della
normativa europea sulla gestione dei rifiuti, e' istituita la Cabina
di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli
inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta
differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando allo
scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente".
47. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento
delle finalita' di incremento della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita'
di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3.
Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto
logistico e organizzativo";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"l-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di
Autorita' nazionale competente";
c) al comma 2, la lettera t-quater) e' sostituita dalla seguente:
"t-quater) svolgere attivita' di supporto al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la
partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle
riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva
2003/87/CE e alle riunioni in sede comunitaria o internazionale
concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto";
d) al comma 2-bis, alinea, le parole: "svolge, altresi', attivita'
di indirizzo al fine di coordinare" sono sostituite dalle seguenti:
"propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare";
e) il comma 5-ter e' abrogato.
Art. 28.
(Ridefinizione dei poteri dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas)
1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i settori
dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti
finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le
competenze ricomprendono tutte le attivita' della relativa filiera".
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed
i) del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni
parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia
elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed
integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Alla lettera c) del comma 20 dell'articolo 2 della legge 14
novembre 1995, n. 481, le parole: "lire 50 milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 2.500".
Art. 29.
(Agenzia per la sicurezza nucleare)
1. E' istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia
svolge le funzioni e i compiti di autorita' nazionale per la
regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini
della sicurezza delle attivita' concernenti gli impieghi pacifici
dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti
radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di
produzione di elettricita' sia da attivita' mediche ed industriali,
la protezione dalle radiazioni, nonche' le funzioni e i compiti di
vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli
impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e
la logistica.
2. L'Agenzia e' composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle
risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA), attualmente preposte alle attivita' di competenza
dell'Agenzia che le verranno associate.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o
maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e
nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente di cui al comma 17.
4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla
radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a
livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le
migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell'ambito di
priorita' e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto
del diritto alla salute e all'ambiente ed in ossequio ai principi di
precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia presenta
annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare.
L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di
altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali
d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni
assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.
5. L'Agenzia e' la sola autorita' nazionale responsabile per la
sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:
a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in
riferimento alle attivita' di cui al comma 1 sono soggette al
preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;
b) l'Agenzia ha la responsabilita' del controllo e della verifica
ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;
c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e
loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attivita' non
producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni
di esercizio siano rispettate;
d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni,
sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a
partecipare alle prove richieste;
e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di
qualita', l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili del progetto,
della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonche'
delle infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati,
informazioni e documenti;
f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure
tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie,
anche in conformita' alla normativa comunitaria e internazionale in
materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
g) l'Agenzia puo' imporre prescrizioni e misure correttive,
diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza
dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte
dei medesimi soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed
accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti
acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto
costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di
euro, nonche' disporre la sospensione delle attivita' di cui alle
autorizzazioni e proporre alle autorita' competenti la revoca delle
autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono
versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di
tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria
dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29
ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente
all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il
finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di
cui ai commi 17 e 18 del presente articolo e' corrispondentemente
ridotto per pari importi. L'Agenzia e' tenuta a versare, nel medesimo
esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attivita',
all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal
pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del
finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione
vigente;
h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti
sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti
alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle
tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;
i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari
dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti
nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono
adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali
nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita
nel rispetto dei migliori standard internazionali, fissati
dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (ATEA);
l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio
di procedure sanzionatone.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia puo' avvalersi,
previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie
regionali per l'ambiente.
7. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai compiti ed alle
funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al
versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi
effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
8. L'Agenzia e' organo collegiale composto dal presidente e da
quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il
presidente dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal
Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del
Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle
persone individuate. In nessun caso le nomine possono essere
effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette
Commissioni. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra
persone di indiscusse moralita' e indipendenza, di comprovata
professionalita' ed elevate qualificazione e competenza nel settore
della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici,
della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela
dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente
dell'Agenzia e' incompatibile con incarichi politici elettivi, ne'
possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di
qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il
Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla
sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia.
9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale
dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validita'
delle riunioni e' richiesta la presenza del presidente e di almeno
due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei
presenti.
10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei
revisori dei conti. Il direttore generale e' nominato collegialmente
dall'Agenzia all'unanimita' dei suoi componenti e svolge funzioni di
direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei
revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, e' composto da tre componenti effettivi, di cui uno con
funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei
conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile,
sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarita' della gestione.
11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e dei suoi
organi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo
decreto e' definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con
le risorse dell'ISPRA e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del
comma 18.
12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano in carica
sette anni.
13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il
direttore generale non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza,
essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne'
avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel
settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati
fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per
l'intera durata dell'incarico.
14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il
presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti
nel settore di competenza, ne' con le relative associazioni. La
violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca
reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad
un'annualita' dell'importo del corrispettivo percepito.
All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I
limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il
tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, e' approvato lo statuto
dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il
funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in
funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.
16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, e' approvato il regolamento che
definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.
17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono individuate le risorse di personale
dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e
industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel
limite di 50 unita'. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono individuate le risorse di personale dell'organico
dell'ENEA e di sue societa' partecipate, che verranno trasferite
all'Agenzia nel limite di 50 unita'. Il personale conserva il
trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del
trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono
trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in
dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura
degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando
in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente
riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo
stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della
dotazione organica delle amministrazioni cedenti.
18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attivita' dell'Agenzia e
del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che
l'Agenzia e' autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle
prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento
dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in
1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede,
quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come
rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008,
n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n.
282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n. 203.
19. Per l'amministrazione e la contabilita' dell'Agenzia si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci
preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto
della gestione finanziaria e' approvato entro il 30 aprile dell'anno
successivo ed e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il
bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma
16, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per
effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici gia'
disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione
organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con
il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto- legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i
procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o
dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima
data.
21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate ragioni,
inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi
fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, e' nominato un commissario straordinario,
per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le
funzioni del presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente
coadiuvato da due vice commissari.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 30.
(Misure per l'efficienza del settore energetico)
1. La gestione economica del mercato del gas naturale e' affidata
in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il
mercato del gas naturale secondo criteri di neutralita', trasparenza,
obiettivita', nonche' di concorrenza. La disciplina del mercato del
gas naturale, predisposta dal Gestore, e' approvata con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni
parlamentari e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle
offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i
servizi connessi secondo criteri di merito economico.
3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli
operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del
mercato elettrico, in qualunque forma prestate,non possono essere
distratte dalla destinazione prevista, ne' essere soggette ad azioni
ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei
singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in
caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti
dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non
puo' essere pattuita la compensazione volontaria.
4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le modalita' e i
tempi di escussione delle garanzie prestate nonche' il momento in cui
i contratti conclusi sui mercati, la compensazione e i conseguenti
pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati
organizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una
procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai
terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna
azione, compresa quella di nullita', puo' pregiudicare la
definitivita' di cui al periodo precedente. Le societa' di gestione
di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia
e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi nelle
piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del
presente comma.
5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti
finali del settore del gas, la societa' Acquirente unico Spa quale
fornitore di ultima istanza garantisce la fornitura di gas ai clienti
finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in
condizioni di continuita', sicurezza ed efficienza del servizio.
6. Al fine di garantire la competitivita' dei clienti industriali
finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana
caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3
dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al
fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente
concorrenziale;
b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas
dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta,
al fine di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della
concorrenzialita' del mercato anche agli stessi clienti finali
industriali.
7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, lo schema del decreto legislativo di cui al comma 6 e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari. In caso di ritardo nella
trasmissione, il termine per l'esercizio della delega e' differito di
un periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente
i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 6. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, il decreto legislativo
puo' comunque essere emanato.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai
quali si attiene la societa' Acquirente unico Spa al fine di
salvaguardare la sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti
di gas per i clienti finali di cui al comma 5. Con successivo decreto
del Ministro dello sviluppo economico e' stabilita la data di
assunzione da parte della societa' Acquirente unico Spa della
funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali di
cui al medesimo comma 5.
9. Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato
elettrico nella regione Sardegna, l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello
sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare
l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione
di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione
di capacita' produttiva virtuale sino alla completa realizzazione
delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete
nazionale.
10. Trascorsi novanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al
comma 9, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le
modalita' per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009,
dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di
energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 del
decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
11. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto
rendimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e' riconosciuto per un
periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza
entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento
nonche' limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti. Il
medesimo regime di sostegno e' riconosciuto sulla base del risparmio
di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul
sito di produzione, assicurando che il valore economico dello stesso
regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei
principali Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire
l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della
concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalita' per il riconoscimento
dei benefici di cui al presente comma e all'articolo 14 del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, garantendo la non cumulabilita'
delle forme incentivanti.
12. Sono prorogati di un anno i termini previsti dall'articolo 14,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al
fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1,
comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per effetto di detta
proroga, i diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti
realizzati, o in fase di realizzazione, in attuazione dell'articolo
1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al
31 dicembre 2006, sono fatti salvi purche' i medesimi impianti:
a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra
la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la
data del 31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della
legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006
ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purche' i
lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima
della data del 31 dicembre 2006.
13. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assegnati dopo il
31 dicembre 2007". All'articolo 2, comma 173, della medesima legge n.
244 del 2007, dopo le parole: "enti locali" sono inserite le
seguenti: "o regioni".
14. Alla lettera d) del numero 1 della sezione 4 della parte II
dell'allegato X alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo le parole: "esclusivamente meccanica" sono
inserite le seguenti:"e dal trattamento con aria, vapore o acqua
anche surriscaldata".
15. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e' aggiornato
trimestralmente il valore della componente del costo evitato di
combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale
dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino
alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti
sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione
delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della
componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui
al punto 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle
dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresi' conto
dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i
criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla
deliberazione della medesima Autorita' n. 249/06 del 15 novembre
2006.
16. Per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ai
sensi della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono stabilite norme per la semplificazione degli
adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi e alle misure
di carattere fiscale e per la definizione di procedure semplificate
in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e
fiscali.
17. Il decreto di cui al comma 16 non deve comportare minori
entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma
8, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e
le modalita' per l'assegnazione delle risorse interrompibili
istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con
procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le
societa' utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti
dall'applicazione del presente comma sono destinate
all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in
capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge.
19. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilita'
istantanea o di emergenza sono esentati, relativamente ai prelievi di
energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza
interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota
parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei
corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A
della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
n. 111/06 del 9 giugno 2006.
20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas propone
al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la
risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con
decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente
aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione
anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere
inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si
risolvano le convenzioni.
21. La validita' temporale dei bolli metrici e della marcatura "CE"
apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri
cubi/h e' di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro
apposizione, in sede di verificazione o accertamento della
conformita' prima della loro immissione in commercio.
22. Con proprio decreto di natura non regolamentare il Ministro
dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, puo' stabilire una maggiore validita' temporale rispetto a
quella di cui al comma 21, comunque non superiore a venti anni, per
particolari tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori
efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente
installati in prevalenza.
23. Non puo' essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di
verificazione o di fabbricazione o di apposizione della marcatura
"CE" ai misuratori di gas sottoposti a verificazione dopo la loro
riparazione o rimozione.
24. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello
sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie
di misuratori e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le
modalita' di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli
metrici e della marcatura "CE".
25. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul
limite temporale dei bolli metrici, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas stabilisce, con proprio provvedimento, le
modalita' e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori
volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione,
assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano
posti a carico dei consumatori ne' direttamente ne' indirettamente.
Al fine di consentire l'innovazione tecnologica del parco contatori
gas, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas potra' prevedere la
sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili
mediante contatori elettronici che adottino soluzioni
tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione, che
assicurino vantaggi ai consumatori finali quali una maggiore
informazione al cliente circa l'andamento reale dei propri consumi
nonche' riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti
dalle imprese. Con il medesimo provvedimento sono determinate le
sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorita' puo' irrogare in
caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo
2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
26. Al comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto- legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono fatte
salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
e dell'articolo 46-bis del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
in materia di distribuzione di gas naturale. Gli ambiti territoriali
minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di
distribuzione e con riferimento alle specificita' territoriali e al
numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non puo' essere
inferiore al territorio comunale".
27. Al fine di garantire e migliorare la qualita' del servizio
elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con
eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il
Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri
per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della
rete, le societa' di distribuzione in concessione, il proprietario
delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' incaricata
dell'attuazione dei suddetti criteri al fine del contemperamento e
della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla
necessita' di un razionale utilizzo delle risorse esistenti.
28. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 128, e' sostituito dal seguente:
"1. Le miscele combustibili diesel- biodiesel con contenuto in
biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento, che rispettano le
caratteristiche del combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN
590 - Settembre 2008, possono essere immesse in consumo sia presso
utenti extra rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel
in misura superiore al 7 per cento possono essere avviate al consumo
solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in veicoli
omologati per l'utilizzo di tali miscele".
29. Nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 3 settembre 2008, n. 156, recante la disciplina per
l'applicazione dell'accisa agevolata sul bio- diesel, il limite del 5
per cento del contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 e'
elevato al 7 per cento.
Art. 31.
(Semplificazione di procedure)
1. All'articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: "e al comma 346 del medesimo articolo 1"
sono sostituite dalle seguenti: "e ai commi 346 e 347 del medesimo
articolo 1".
Art. 32.
(Impulso alla realizzazione del mercato
unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo
di interconnector con il coinvolgimento
di clienti finali energivori)
1. Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico
dell'energia elettrica, la societa' Terna Spa provvede, a fronte di
specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a
programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei
medesimi soggetti uno o piu' potenziamenti delle infrastrutture di
interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector" ai
sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, nonche' le necessarie opere di
decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in
modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW
della complessiva capacita' di trasporto disponibile con i Paesi
esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell'
Italia.
2. Terna Spa comunica un elenco di massima di possibili
infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative
opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna Spa
organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che
intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector,
specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6
per il singolo interconnector, le condizioni del contratto di mandato
da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la
progettazione dell'opera e l'impegno che i medesimi soggetti devono
assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la
costruzione e l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento
e' subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari
a venti anni, dall'accesso a terzi sulla capacita' di trasporto che
tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalita' di cui
al decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005.
4. Ciascun interconnector che ottiene l'esenzione di cui al comma 3
deve entrare in servizio entro trentasei mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deldecreto di rilascio
dell'esenzione stessa; in difetto, e' riconosciuto il diritto, da
esercitare entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del
suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare
alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di
utilizzazione della connessa capacita' di trasporto, fermo restando
il pagamento degli oneri gia' sostenuti da Terna Spa in esecuzione
dei contratti di mandato di cui al comma 3.
5. In considerazione dell'impatto che il significativo incremento
della capacita' complessiva di interconnessione indotto dalle
disposizioni del presente articolo puo' avere sulla gestione del
sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle
procedure concorsuali di cui al comma 3 possono partecipare
esclusivamente clienti finali, anche raggruppati in forma consortile
fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con
potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore
di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio
precedente non inferiore al 40 per cento escludendo i quindici giorni
di minori prelievi di energia elettrica su base annua e che si
impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo
modalita' definite da Terna Spa, nelle situazioni di criticita' in
relazione al potenziamento del sistema di interconnessione. Ciascun
cliente che soddisfa i requisiti di cui al precedente periodo puo'
partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3 per una
quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva
dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarita' di punti di
prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai relativi
diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei
confronti di Terna Spa.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti
da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2,
disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del
contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui
al comma 3 e fino alla messa in servizio dell'interconnector e
comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei
limiti della capacita' di trasporto oggetto della richiesta di
esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di
approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura
ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati. A tal fine,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina i
corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a
riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e
la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa
a fronte delle predette misure, individuando nel contempo la
modalita' di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da
quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette
misure nell' ambito del periodo ventennale di esenzione di cui al
comma 3, nonche' le modalita' per la copertura delle eventuali
differenze maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i
costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di
approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure.
7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto
di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del
comma 4, i provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas di cui al comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di
avvalersi delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei
relativi corrispettivi, non oltre l'esercizio del diritto di
rinuncia.
8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente
articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione
dei servizi di interrompibilita' istantanea e con preavviso resi a
Terna Spa nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con
conseguente riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno
diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni.
Le quote non coperte dei servizi di interrompibilita' a seguito delle
suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna Spa,
esperita una rivalutazione delle necessita' di sistema, a soggetti
diversi dai predetti clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette
obbligazioni, i clienti finali selezionati non sono ammessi
all'erogazione dei servizi di interrompibilita' istantanea e con
preavviso eventualmente richiesti da Terna Spa che potranno invece
essere resi, con le medesime modalita' attualmente in vigore, da
clienti finali diversi da quelli selezionati.
9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione
dei servizi di interrompibilita', che si rendessero eventualmente
disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al
ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere,
disciplinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che
opera per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto
all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di
interrompibilita', anche ai fini della riallocazione di cui al comma
8.
Art. 33.
(Reti interne di utenza)
1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della
normativa comunitaria in materia, e' definita Rete interna di utenza
(RIU) una rete elettrica il cui assetto e' conforme a tutte le
seguenti condizioni:
a) e' una rete esistente alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero e' una rete di cui, alla medesima data, siano
stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute
tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) connette unita' di consumo industriali, ovvero connette unita'
di' consumo industriali e unita' di produzione di energia elettrica
funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale,
purche' esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di
non piu' di tre comuni adiacenti, ovvero di non piu' di tre province
adiacenti nel solo caso in cui le unita' di produzione siano
alimentate da fonti rinnovabili;
c) e' una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi,
fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella
medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di
connessione di terzi;
d) e' collegata tramite uno o piu' punti di connessione a una rete
con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore
a 120 kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della
medesima rete. Tale soggetto puo' essere diverso dai soggetti
titolari delle unita' di consumo o di produzione, ma non puo' essere
titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di
distribuzione di energia elettrica.
2. Ai fini della qualita' del servizio elettrico e dell'erogazione
dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilita'
del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi e' limitata,
nei confronti delle unita' di produzione e di consumo connesse alle
RIU, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione
di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte della societa' Tenta
Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unita' di produzione
e di consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto
responsabile della RIU il compito di assicurare la sicurezza di
persone e cose, in relazione all'attivita' svolta.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas:
a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al Ministero
dello sviluppo economico;
b) stabilisce le modalita' con le quali e' assicurato il diritto
dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con
obbligo di connessione di terzi;
c) fissa le condizioni alle quali le singole unita' di produzione
e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di
dispacciamento;
d) definisce le modalita' con le quali il soggetto responsabile
della RIU provvede alle attivita' di misura all'interno della
medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di
connessione di terzi deputati alle medesime attivita';
e) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere a) e b), della
legge 14 novembre 1995, n. 481, formula proposte al Ministero dello
sviluppo economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento
delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e
dispacciamento.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas effettua il
monitoraggio ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente
articolo.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari
di trasmissione e di distribuzione, nonche' quelli a copertura degli
oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 14 novembre 2003, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.
368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di
energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto
di connessione dei medesimi clienti finali.
6. Limitatamente alle RIU di cui al comma 1, i corrispettivi
tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia
elettrica prelevata nei punti di connessione.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adegua
le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto
disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo.
Art. 34.
(Misure per il risparmio energetico)
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio
energetico a quella comunitaria, alla parte II dell'allegato IX alla
Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2.7, dopo le parole: "fenomeni di condensa" sono
inserite le seguenti: "con esclusione degli impianti termici
alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti
previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori d'aria
calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come
definite dalla norma UNI 11071";
b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le
presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a
condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva
90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli
apparecchi a gas";
c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le
presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici
alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti
previsti dalla direttiva 92/ 42/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori
d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come
definite dalla norma UNI 11071";
d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: "esclusivamente
metallici,".
Art. 35.
(Efficienza energetica degli edifici)
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 14, sono soppresse le parole: ", scaldacqua
unifamiliari";
b) dopo il numero 14 e' inserito il seguente:
"14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario e' un impianto di
qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di
acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente
sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda
sanitaria".
Art. 36.
(Misure per lo sviluppo
della programmazione negoziata)
1. Le richieste di rimodulazione, presentate dai patti territoriali
entro il 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono riguardare iniziative comprese
nel medesimo patto sentito il parere, sul bando di rimodulazione,
della regione o provincia autonoma interessata, che si deve esprimere
entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo
economico.
2. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto- legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".
Art. 37.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile - ENEA)
1. E' istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo
economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
2. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e' un ente di diritto pubblico
finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonche' alla
prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con
particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico
sostenibile.
3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo
le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli
indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni
con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per
le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo,
e' soppresso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono
entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in
coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita',
le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo,
la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento e le
procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per
l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e
della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso
l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al
minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita' istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' dei
commissari di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 38.
(Promozione dell'innovazione
nel settore energetico)
1. Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel
settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del
nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il
confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti
termoelettrici, nonche' per Io sviluppo della generazione distribuita
di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica, e'
stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della
stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del piano di cui al
terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La
convenzione e' approvata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per i fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un piano
operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce
obiettivi specifici, priorita', modalita' di utilizzo delle risorse e
tipologia dei soggetti esecutori.
2. Il piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti
finalita':
a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo
stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti
termoelettrici nonche' realizzazione, anche in via sperimentale,
dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in formazioni
geologiche profonde e idonee, anche a fini di coltivazione, con
sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali
per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del
progetto;
b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacita' di
ricerca e di sviluppo di ausilio alla realizzazione sia di apparati
dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, ai programmi
internazionali sul nucleare denominati "Generation IV International
Forum" (GIF), "Global Nuclear Energy Partnership" (GNEP),
"International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel
Cycles" (INPRO), "Accordo bilaterale Italia- USA di cooperazione
energetica", "International Thermonuclear Experimental Reactor"
(ITER) e "Broader Approach", ad accordi bilaterali, internazionali di
cooperazione energetica e nucleare anche finalizzati alla
realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di
potenza, nonche' partecipazione attiva ai programmi di ricerca, con
particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore del
trattamento e dello stoccaggio del combustibile esaurito, con
specifica attenzione all'area della separazione e trasmutazione delle
scorie;
c) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la
promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di
energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile,
nonche' in materia di risparmio ed efficienza energetica e
microcogenerazione;
d) partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie
"a basso contenuto di carbonio" secondo quanto previsto dall'Accordo
di collaborazione Italia- USA sui cambiamenti climatici del luglio
2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la
protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al fine di garantire la continuita' delle iniziative intraprese
nel settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello
sviluppo economico attua le disposizioni in materia di ricerca e
sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle
attivita' produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009- 2011 anche
attraverso la stipula di specifici accordi di programma.
4. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica, la sicurezza
energetica e la riduzione di emissione di gas effetto serra,
all'articolo 11, comma 14, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando
quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione
integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la
produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio
dell'anidride carbonica prodotta";
b) al terzo periodo, le parole: "entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2010";
c) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
"d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo
sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della
centrale di produzione dell'energia elettrica;
e) presentazione di un programma di attivita' per la cattura ed il
sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto".
Art. 39.
(Valorizzazione ambientale
degli immobili militari e penitenziari
1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze
energetiche, nonche' per conseguire significative misure di
contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle
aree interessate, puo', fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in
concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in
parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio
militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con la finalita' di
installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro
di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e
dell'affidabilita' del sistema, nonche' della flessibilita' e della
diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari
in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al
demanio dello Stato.
2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze
energetiche, nonche' per conseguire significative misure di
contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle
aree interessate, puo', fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare
direttamente gli istituti penitenziari con le medesime finalita' di
cui al comma 1.
3. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni
immobili di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto- legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
4. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione
interessata, nel rispetto dei principi e con le modalita' previsti
dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo
codice, e successive modificazioni, puo' stipulare accordi con
imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo devono
essere allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto
ambientale che attesti la conformita' del progetto medesimo alla
normativa vigente in materia di ambiente.
5. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del
progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello
sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione
territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto
ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilita' a valutazione
di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
6. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente,
convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese,
dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati
delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le
modalita' di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle
disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione
di impatto ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della
conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e
dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, qualora previsto, e' reso in base alla normativa
vigente.
7. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al
comma 6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione,
concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque
denominato.
Art. 40.
(Elettrodotti aerei)
1. Alla lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo
la parola: "elettrodotti" e' inserita la seguente: "aerei".
Art. 41.
(Tutela giurisdizionale)
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le
controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali
questioni risarcito- rie, comunque attinenti alle procedure e ai
provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla
stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le
centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW
nonche' quelle relative ad infrastrutture di' trasporto ricomprese o
da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete
nazionale di gasdotti.
2. Per le controversie di cui al presente articolo trovano
applicazione le disposizioni processuali di cui all'articolo 23-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
3. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza
territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14
novembre 1995, n. 481.
5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e
l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorita'
giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 permane fino alla
loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma, dinanzi al quale la parte
interessata ha l'onere di riassumere il ricorso e l'istanza cautelare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Nelle ipotesi di riassunzione del ricorso di cui al comma 5, non
e' dovuto il contributo unificato di cui all'articolo 9 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli
adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 42.
(Impianti eolici per la produzione di energia
elettrica ubicati in mare e altre disposizioni
in materia di fonti per la produzione di
energia elettrica)
1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e'
inserito il seguente:
"7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica
ubicati in mare".
2. Alla lettera c-bis) dell'allegato III alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, dopo le parole: "energia elettrica" sono inserite le
seguenti: "sulla terraferma".
3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-bis) dell'allegato
II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di
valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata
in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme
vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate
prima della data di entrata in vigore della presente legge e' fatta
salva la facolta' dei proponenti di richiedere al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la
procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in
conformita' a quanto disposto dal comma 1.
4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1-bis, fonte eolica off- shore, il coefficiente:
"1,10" e' sostituito dal seguente: "1,50";
b) al numero 6, rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle
di cui al punto successivo, il coefficiente: "1,10" e' sostituito dal
seguente: "1,30".
5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma
382-ter e' abrogato.
6. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad
eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema
integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n.
73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28";
b) il numero 7 e' abrogato;
c) il numero 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri traccia-
bili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo
previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19
gennaio 2009: 18".
7. All'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: "di cui alle tabelle 2 e 3" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui alla tabella 2".
8. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti, di
proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende
agricole, agro- alimentari, di allevamento e forestali, alimentati
dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente
legge, l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale,
alla tariffa fissa onnicomprensiva e' cumulabile con altri incentivi
pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in
conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata,
non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento".
Art. 43.
(Tassa automobilistica dei veicoli
alimentati a GPL o a metano)
1. L'articolo 2, comma 61, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, e' sostituito dal seguente:
"61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa
automobilistica regionale per cinque annualita' successive i veicoli
appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene
installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato
in data successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle
seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del
Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE,
del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno
2007".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
nei limiti delle risorse ivi disponibili, le parole: ", sugli
autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" e "euro 2"" sono
soppresse.
Art. 44.
(Diritto annuale per le imprese esercenti
attivita' di distribuzione di carburanti)
1. Fatta salva la possibilita' di successive disposizioni di
portata piu' generale e di durata non limitata, anche nell'ambito
dell'ordinaria potesta' regolamentare in materia di accertamento,
riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3
dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale
relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attivita' di
distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio
2001, n. 359, deve essere inteso al netto delle accise. Le
conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate
nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle minori
entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi
alla riscossione del diritto annuale per l'anno 2008. All'onere
derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5
milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10,
comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Art. 45.
(Istituzione del Fondo per la riduzione del
prezzo alla pompa dei carburanti nelle
regioni interessate dalla estrazione di
idrocarburi liquidi e gassosi)
1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in
terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare
di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere
annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' elevata dal 7 per cento al
10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione
e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento
di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al
comma 2.
2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla
pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla
estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonche' dalle attivita'
di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.
3. Il Fondo e' alimentato:
a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui
al comma 1;
b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione
di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti le modalita' procedurali di utilizzo da parte dei
residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal
presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione
finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente
destinate, sulla base delle disponibilita' del Fondo, le somme
spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna
regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi
ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante
dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.
Art. 46.
(Progetti di innovazione industriale e misure
per il riordino del sistema delle stazioni
sperimentali per l'industria)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di promuovere e sostenere la competitivita' del
sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' aggiornare o
modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione
industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ovvero individuare
nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009, l'aggiornamento
o l'individuazione di nuove aree tecnologiche puo' intervenire entro
il 30 giugno di ogni anno.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino
del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con
riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione
dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini
di organicita' delle relazioni tra gli enti e il Ministero dello
sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economica
generale di miglioramento della competitivita' del sistema produttivo
nazionale attraverso la promozione e il sostegno all'innovazione,
alla ricerca e alla formazione del personale qualificato;
b) qualificazione delle stazioni sperimentali come enti pubblici
economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo
economico, considerati nell'espletamento delle loro attivita' di
ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca
secondo la disciplina comunitaria;
c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la
trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle
stazioni sperimentali gia' esistenti in relazione alle esigenze di
promozione e sostegno del sistema produttivo nazionale attraverso
l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento
per la relativa attivita', in considerazione delle capacita' ed
esperienze specifiche maturate dalle stazioni sperimentali nei
tradizionali campi di attivita' e in quelli connessi o funzionali
alle capacita' operative, professionali e tecniche, definendo le
modalita' operative per il trasferimento di risorse umane e
finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla
destinazione del personale;
d) previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni
sindacali in relazione alla destinazione del personale in caso di
trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle stazioni
sperimentali gia' esistenti, con individuazione di modalita'
operative per l'articolazione delle attivita' di riferimento delle
stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e
c);
e) riconoscimento dell'autonomia statutaria delle stazioni
sperimentali, con previsione dell'adozione della deliberazione di
approvazione dello statuto e delle relative modifiche a maggioranza
dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione della
stazione sperimentale e relativa approvazione da parte del Ministero
dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di
componenti per la composizione del consiglio di amministrazione in
funzione dell'articolazione rappresentativa del nuovo o diverso
settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle
lettere a) e c) e comunque in misura non superiore a dodici;
f) previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla
gestione delle spese e al finanziamento delle proprie attivita'
mediante i proventi e i contributi a carico delle imprese, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540,
senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, nonche' previsione
della stipulazione di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo
economico, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni
competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle
modalita' di riscossione dei contributi previsti;
g) previsione della possibilita' di stipulazione, da parte delle
stazioni sperimentali, di convenzioni e accordi di programma con
amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e
internazionali, per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 2
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalita'
e i criteri definiti nello statuto;
h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle
stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d),
modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 540, secondo i principi e criteri direttivi di cui
al presente articolo e all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, e individuando espressamente le norme
abrogate;
i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle
stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo
I del titolo II del libro quinto del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
l) definizione delle misure transitorie per assicurare la
continuita' operativa degli organismi nel processo di riordino, anche
stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al presente comma, che gli statuti siano
deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data
di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sia nominato un
commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 2, il Governo puo' adottare, nel rispetto
degli oggetti e dei principi e criteri direttivi nonche' della
procedura di cui al medesimo comma 2, uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive.
4. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del decreto
legislativo di cui al comma 2, sono prorogate le gestioni
commissariali in essere relative alle stazioni sperimentali per
l'industria.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 47.
(Legge annuale per il mercato
e la concorrenza)
1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale
per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli
regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei
mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire
la tutela dei consumatori.
2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo
della relazione annuale dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il
Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto
anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di
cui al comma 1 del presente articolo dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge
annuale per il mercato e la concorrenza.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai
pareri e alle segnalazioni dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, nonche' alle indicazioni contenute nelle
relazioni annuali dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
e delle altre autorita' amministrative indipendenti, di rimuovere gli
ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della
concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi
regolatori condizionanti l'esercizio delle attivita' economiche
private, nonche' di garantire la tutela dei consumatori;
b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti
ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei
quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie
competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti
alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in
precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita
indicazione delle norme da modificare o abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una
relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformita' dell'ordinamento interno ai principi
comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura
dei mercati, nonche' alle politiche europee in materia di
concorrenza;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle
precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli
effetti che ne sono derivati per i' cittadini, le imprese e la
pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21
e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,indicando gli ambiti in cui
non si e' ritenuto opportuno darvi seguito.
5. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre
1990, n. 287, le parole: "entro il 30 aprile di ogni anno" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo di ogni anno".
Art. 48.
(Modifiche al decreto- legge
n. 223 del 2006)
1. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "degli operatori" sono inserite
le seguenti: "nel territorio nazionale", la parola: "esclusivamente"
e' soppressa e dopo le parole: "societa' o enti" sono aggiunte le
seguenti: "aventi sede nel territorio nazionale".
Art. 49.
(Modifica dell'articolo 140-bis del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206)
1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' sostituito dal seguente:
"Art. 140-bis. - (Azione di classe). - 1. I diritti individuali
omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono
tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni
del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe,
anche mediante associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa,
puo' agire per l'accertamento della responsabilita' e per la condanna
al risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralita' di consumatori e
utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione
identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi
degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un
determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a
prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli
stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da
comportamenti anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di
cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza
ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione
restitutoria o risarcito- ria individuale fondata sul medesimo
titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione,
contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli
elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa
documentazione probatoria, e' depositato in cancelleria, anche
tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli
effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del
codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per
coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di
adesione.
4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente sede nel
capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle
d'Aosta e' competente il tribunale di Torino, per il Trentino- Alto
Adige e il Friuli- Venezia Giulia e' competente il tribunale di
Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente
il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e' competente
il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione
collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il
quale puo' intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilita'.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza
sull'ammissibilita' della domanda, ma puo' sospendere il giudizio
quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso
un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio
davanti al giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata
inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando sussiste un
conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa
l'identita' dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2,
nonche' quando il proponente non appare in grado di curare
adeguatamente l'interesse della classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e' reclamabile
davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni
dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la
corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre
quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza
ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice regola le spese,
anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e
ordina la piu' opportuna pubblicita' a cura e spese del soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa
termini e modalita' della piu' opportuna pubblicita', ai fini della
tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione
della pubblicita' e' condizione di procedibilita' della domanda. Con
la stessa ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del
giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che
chiedono
di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi
dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni
dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicita', entro il
quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono
depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura
della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura
ulteriori forme di pubblicita', anche mediante la pubblicazione sul
relativo sito internet.
10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del
codice di procedura civile.
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina
altresi' il corso della procedura assicurando, nel rispetto del
contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo.
Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile
in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare
indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o
argomenti; onera le parti della pubblicita' ritenuta necessaria a
tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene piu' opportuno
l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito,
omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di
condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice
civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito
all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la
liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di
classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di
pubblica utilita', il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in
favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative
carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene
esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti
delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da
ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati
dopo la pubblicazione della sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui
all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresi' conto
dell'entita' complessiva della somma gravante sul debitore, del
numero dei creditori, nonche' delle connesse difficolta' di
ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte puo'
comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza,
la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti
vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei
confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione individuale dei
soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono
proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei
confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per
l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle
proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti
davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente
adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un
termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la
riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non
pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente
consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di
estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo".
2. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti
compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 50.
(Verifica della liberalizzazione dei servizi
a terra negli aeroporti civili)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi,
presenta alle Camere una relazione sul grado di liberalizzazione dei
servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:
a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in
termini di reperibilita', informazione in tempo reale all'utenza,
minori costi per i consumatori;
c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali,
infrastrutture di trasporto e territorio;
d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva
liberalizzazione nel settore;
e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire
un'effettiva concorrenzialita' del mercato.
Art. 51.
(Misure per la conoscibilita'
dei prezzi dei carburanti)
1. Al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle informazioni
sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di
distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio
nazionale, e' fatto obbligo a chiunque eserciti l'attivita' di
vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di
comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati
per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua secondo criteri di gradualita' e
sostenibilita' le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e
definisce i criteri e le modalita' per la comunicazione delle
informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per
l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti,
nonche' per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero
medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione
atti a favorire la piu' ampia diffusione di tali informazioni presso
i consumatori. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e le attivita' ivi previste devono essere svolte con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo
effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal
singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le
modalita' ivi previste.
Art. 52.
(SACE Spa)
1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attivita' della
societa' SACE Spa a sostegno dell' internazionalizzazione
dell'economia italiana e la sua competitivita' rispetto agli altri
organismi che operano con le stesse finalita' sui mercati
internazionali, il Governo e' delegato ad adottare, sentito il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) separazione tra le attivita' che la societa' SACE Spa svolge a
condizioni di mercato dall'attivita' che, avendo ad oggetto rischi
non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la
normativa vigente;
b) possibilita' che le due attivita' di cui alla lettera a) siano
esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i
rapporti;
c) possibilita' che all'organismo destinato a svolgere l'attivita'
a condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati
all'attivita' o all'investimento purche' non in evidente conflitto di
interessi;
d) previsione, nell'ambito della separazione delle attivita' della
societa', e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a), di opportune
forme di trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo
indipendente, delle attivita' svolte sia dal suddetto organismo che
dalle imprese assicurate.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 53.
(Delega al Governo per la riforma
della disciplina in materia di camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai
sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della
disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di
assicurare uniformita' e coerenza nelle funzioni e nei compiti
esercitati, nel rispetto del ripartodi competenze tra lo Stato e le
regioni, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali
delle camere di commercio;
b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli
organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli
stessi;
c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative
alla rilevazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni
imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai
fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli
camerali;
d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali
autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di
interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle
economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie
locali;
e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere
di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio
economico;
f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di
commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in
materia di alternanza scuola- lavoro e di orientamento al lavoro e
alle professioni;
g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i
compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonche'
valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente
razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;
h) previsione che all'attuazione del presente comma si provveda
nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
2. Al comma 1 dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
"g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 12, comma
3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
3. Il decreto legislativo di cui al comma I e' emanato previa
acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 54.
(Internazionalizzazione delle imprese
e sostegno alla rete estera
dell'Istituto nazionale per il commercio estero)
1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto
previsto dal comma 12 dell'articolo 2 della presente legge, sono
altresi' destinate agli interventi individuati dal Ministro dello
sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operativita'
della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il
commercio estero, subordinatamente alla verifica, da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle
stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per
ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma
556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 55.
(Interpretazione autentica in materia di
esercizio di autotrasporto in forma associata)
1. L'espressione "in forma associata" di cui all'articolo 2, comma
227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso
che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilita', capacita'
finanziaria e professionale ed iscritte all'albo degli
autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare la
professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi
attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono aderire,
ferme le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del
Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale -
Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a un consorzio o a una cooperativa a
proprieta' divisa, esistente o di nuova costituzione, che:
a) sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
aprile 1990, n. 155, dell'albo degli autotrasportatori per conto di
terzi;
b) gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in
tutte le sue fasi l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle
imprese aderenti.
Art. 56.
(Editoria)
1. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1
dell'articolo 44 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
entra in vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7
agosto 1990, n. 250, a decorrere dal bilancio di esercizio delle
imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3
e 4.
3. All'articolo 81, comma 16, del citato decreto- legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le
parole: "5,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "6,5
punti percentuali".
4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino
alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di
prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle
comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge il costo unitario cui si
rapporta il rimborso in favore della societa' Poste italiane Spa nei
limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
all'articolo 3 del decreto- legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46,
e' pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga
materia piu' favorevole al prenditore.
Art. 57.
(Distruzione delle
armi chimiche)
1. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023,
la spesa di euro 1.200.000 annui per la distruzione delle armi
chimiche, in attuazione della Convenzione sulla proibizione dello
sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla
loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993,
ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui
al comma 1, pari a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 e
fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 20092011, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli
accantonamenti indicati nell'Allegato 2.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 58.
(Requisiti per lo svolgimento di servizi
ferroviari passeggeri in ambito nazionale)
1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi
origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia
necessario l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le
imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza
valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati i requisiti in termini di
capacita' finanziaria e professionale che le imprese richiedenti
devono possedere ai fini del rilascio della licenza, nonche' i
servizi minimi che le stesse devono assicurare in termini di servizi
complementari all'utenza.
3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri
puo' avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede
legale in Italia e, qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo
7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede
all'estero, nei limiti dei medesimi principi di reciprocita' previsti
per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente
legge siano gia' in possesso del titolo autorizzatorio di cui
all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2 possono richiedere la conversione dello stesso in licenza
nazionale, previa dimostrazione dell'avvio delle attivita'
finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza.
5. Le imprese gia' in possesso di titolo autorizzatorio e che
abbiano gia' iniziato la loro attivita' continuano ad avere accesso
all'infrastruttura nazionale, ferma restando la necessita' di
richiedere entro il termine di cui al comma 4 la conversione dello
stesso in licenza nazionale.
Art. 59.
(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri
in ambito nazionale)
1. Dal 1° gennaio 2010, le imprese ferroviarie che forniscono
servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di
far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo
il percorso del servizio internazionale, senza il possesso della
licenza nazionale di cui all'articolo 58, a condizione che la
finalita' principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra
stazioni situate in Stati membri diversi. Il rispetto di tale
condizione e' valutato in base a criteri, determinati con
provvedimento dell'Organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, quali la percentuale
del volume di affari e di carico, rappresentata rispettivamente dai
passeggeri sulle tratte nazionali e sulle tratte internazionali,
nonche' la percorrenza coperta dal servizio.
2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito
nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul
territorio italiano, puo' essere soggetto a limitazioni nel diritto
di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il
percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa
compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio
pubblico in termini di redditivita' di tutti i servizi coperti da
tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le
competenti autorita' pubbliche titolari del contratto, domanda dei
passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative
modalita' di emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e
frequenza del nuovo servizio proposto.
3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro due mesi dal
ricevimento di tutte le informazioni necessarie, stabilisce se un
servizio ferroviario rispetta le condizioni ed i requisiti di cui ai
commi 1 e 2 e, se del caso, dispone le eventuali limitazioni al
servizio, in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri
prestabiliti, previa richiesta:
a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) del gestore dell'infrastruttura;
c) della o delle regioni titolari del contratto di servizio
pubblico;
d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio pubblico.
4. L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne informa
tutte le parti interessate, precisando il termine entro il quale le
medesime possono richiedere il riesame della decisione e le relative
condizioni cui questo e' assoggettato.
Art. 60.
(Modifiche al decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422)
1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora
debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale,
sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo
autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita
licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure
previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003";
2) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie
affidatane di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle
prime gare aventi ad oggetto servizi gia' forniti dalle stesse";
3) al comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario,
la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento
annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei
servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza
nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e
costi operativi, di cui all'articolo 19, comma 5, del tasso di
inflazione programmato, nonche' del recupero di produttivita' e della
qualita' del servizio reso";
b) all'articolo 19, comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "ed i criteri di aggiornamento annuale di cui
all'articolo 18, comma 2, lettera g-bis)".
Art. 61.
(Ulteriori disposizioni in materia
di trasporto pubblico locale)
1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di
concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con
le norme comunitarie, le autorita' competenti all'aggiudicazione di
contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore,
possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi
2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007. Alle societa' che, in Italia o all'estero, risultino
aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del
predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di
cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422.
Art. 62.
(Modifiche al decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 188)
1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre
1990, n. 287";
b) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) e' abrogata e alla
lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente
ai servizi a committenza pubblica";
c) all'articolo 9, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti verifica altresi' la permanenza delle
condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui
all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
particolare riferimento alla condizione di reciprocita' qualora si
tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi
dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287";
d) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a
disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le
modalita' previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria
e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi
di non discriminazione e di equita', allo scopo di garantire
un'efficiente gestione della rete, nonche' di conseguire la massima
utilizzazione della relativa capacita'";
e) all'articolo 17:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: "di circolazione" sono
sostituite dalle seguenti: "dei servizi di gestione d'infrastruttura
forniti";
2) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre
2008" sono soppresse;
3) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente:
"11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla
lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura e'
determinato secondo i seguenti principi:
a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor
costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine
di minimizzare il costo del servizio universale;
b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;
d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del
mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese
ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento
effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati
alle imprese ferroviarie";
f) all'articolo 20:
1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono abrogate;
2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) servizi di manovra;
c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano
trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti
specifici con il gestore dell'infrastruttura;
c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa
sottoscrizione di contratti specifici con il gestore
dell'infrastruttura";
3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire
alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli
direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue societa'
controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto
delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da
parte delle imprese ferroviarie";
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la
prestazione di servizi connessi con attivita' ferroviarie nei
terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero
servire piu' di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese
ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le
richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette
a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di
mercato";
g) all'articolo 23:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "delle tracce
orarie richieste" sono inserite le seguenti: "e degli eventuali
servizi connessi";
2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: ", e comunque non
superiore a dieci anni," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Un periodo superiore ai dieci anni e' possibile
solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a
lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di
impegni contrattuali";
3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "sotto forma di
tracce orarie" sono inserite le seguenti: "e dei servizi connessi";
h) all'articolo 24, comma 1, le parole: "sotto forma di tracce
orarie" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui
all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)";
i) all'articolo 25, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di
imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del
contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in
possesso del certificato di sicurezza".
Art. 63.
(Ulteriori misure in materia
di trasporti ferroviari)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, svolti nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
sono attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle norme di
attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime
regioni e province autonome. A tal fine il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformita'
agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province
autonome, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le
risorse gia' destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi
in favore di Trenitalia Spa derivanti dal contratto di servizio in
essere con lo Stato, sulla base di un piano di riparto predisposto
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
regioni e le province autonome interessate.
Art. 64.
(Disposizioni in materia di farmaci)
1. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 796
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica,
fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate,
anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
l'Agenzia italiana del farmaco (ALFA) definisce le modalita' tecniche
applicative della disposizione di cui al primo periodo.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
ALLEGATO 1
(articolo 12, comma 2)
ENTI OPERANTI NEL SETTORE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
ICE (Istituto nazionale per il commercio estero)
SIMEST Spa (Societa' italiana per le imprese all'estero)
INFORMEST
FINEST Spa
Camere di commercio italiane all'estero
ALLEGATO 2
(articolo 57, comma 2)
=====================================================================
| 2009 | 2010 | 2011
=====================================================================
Ministero dell'economia e delle| | |
finanze | 357.000| 343.000| 313.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero degli affari esteri | 128.000| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'interno | 0| 171.000| 261.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della difesa | 715.000| 686.000| 626.000
---------------------------------------------------------------------
TOTALE | 1.200.000| 1.200.000| 1.200.000