Class
Action

Azioni

Collettive


Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 (Suppl. Ord. n. 136)
legge 23 luglio 2009 n. 99

leggi

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 (Suppl. Ord. n. 136) la legge 23 luglio 2009 n. 99, che contiene "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (cd. Legge Sviluppo) e che inseriamo nella sua interezza sotto il link dedicato alla normativa.

L'art. 49 della Legge Sviluppo riscrive l'art. 140-bis del Codice del Consumo, introdotto dalla Legge Finanziaria 2008 (art. 2, co. 445-449) per disciplinare l'azione collettiva risarcitoria.
Le nuove norme modificano profondamente l'impianto di questo strumento di tutela (che è rubricato , infatti, "azione di classe" e non più azione collettiva), sia in merito ai presupposti dell'azione, sia con riferimento alla disciplina del procedimento e della competenza giurisdizionale.

A breve i primi commenti dello Studio Legale con le indicazioni per promuovere la "nuova" azione di classe.

nella nostra pagina Normativa il testo di legge

Cos'è un'azione collettiva (class action)

È un'azione giudiziaria che consente ad associazioni o comitati di chiedere al giudice l'accertamento di un diritto alla restituzione di somme o al risarcimento del danno in alcuni settori e materie di interesse collettivo

Su cosa si può avviare un'azione collettiva

Contratti stipulati mediate formulari o le cui clausole non sono state oggetto di negoziazione (contratti di telefonia, servizi, assicurazioni, bancari), danni da fatti illeciti extracontrattuali (es. da un prodotto difettoso), danni da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

Come si fa a sapere che è in corso un'azione collettiva

Quando il giudice ha ritenuto ammissibile la class action, dispone che ne sia data adeguata informazione

Chi può avviarla

Solo associazioni e comitati che siano adeguatamente rappresentanti di interessi collettivi. Sono ammissibili solo le azioni che riguardino interessi collettivi.
In quale tribunale va proposta
Davanti al tribunale dove ha sede l'azienda

Chi può aderire

Il consumatore così come definito dal codice del consumo, ovvero la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente volta.

Qualche esempio di possibile azione collettiva

Danni da contratto (telefonia, banche, assicurazioni, etc.)
Danni da prodotti difettosi
Danni da fumo
Danni da medicinali
Altri danni (ambientali, turismo, etc.)


 

 

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